<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356</id><updated>2011-04-21T11:03:18.060-07:00</updated><title type='text'>Mediazione Familiare Sistemica 3/4</title><subtitle type='html'>Rivista di mediazione familiare sistemica N.3/4 - 2005/2006 Semestrale www.mediazione-familiare.it</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>41</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-2257615003039069482</id><published>2007-02-04T07:38:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:05.686-08:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcX-4o1P2cI/AAAAAAAAAIE/dJmuKTP9qLw/s1600-h/Copertina.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcX-4o1P2cI/AAAAAAAAAIE/dJmuKTP9qLw/s320/Copertina.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027704808015911362" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-2257615003039069482?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/2257615003039069482/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=2257615003039069482' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/2257615003039069482'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/2257615003039069482'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/blog-post.html' title=''/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcX-4o1P2cI/AAAAAAAAAIE/dJmuKTP9qLw/s72-c/Copertina.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-5923933722699141844</id><published>2007-02-03T19:59:00.000-08:00</published><updated>2007-02-03T20:00:48.154-08:00</updated><title type='text'>NORME REDAZIONALI - EDITORIAL RULES</title><content type='html'>Informazioni generali&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non si accettano lavori già pubblicati su altre riviste italiane.&lt;br /&gt;La pubblicazione degli articoli è subordinata alla revisione critica di 2 revisori, scelti in base alla specifica competenza e appartenenza al comitato di redazione.&lt;br /&gt;Ogni articolo deve includere le seguenti parti:&lt;br /&gt;- Titolo del lavoro&lt;br /&gt;- Nome e cognome degli autori con relativa qualifica (Massimo 3 righe)&lt;br /&gt;- Testo, che non dovrebbe superare le 10-15 pagine dattilo scrite (30 righe e 60 colonne con doppia spaziatura.&lt;br /&gt;- Riassunto – Abstract in italiano, inglese e francese sufficiente a fornire le informazioni essenziali con un massimo di dieci righe.&lt;br /&gt;- Bibliografia essenziale. Le voci bibliografiche elencate secondo l’ordine alfabetico degli autori devono contenere:&lt;br /&gt;  • Cognome e nome dell’autore&lt;br /&gt;  • Titolo del lavoro&lt;br /&gt;  • Nome della rivista in cui l’articolo è stato pubblicato&lt;br /&gt;  • Il numero del volume della rivista e anno di pubblicazione&lt;br /&gt;  • Casa editrice&lt;br /&gt;In assenza di queste informazioni l’articolo non potrà essere pubblicato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Informazioni sul manoscritto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I manoscritti devono essere dattiloscritti e spediti in 2 copie corredati da un dischetto o CD ROM. Il testo dovrà essere in formato Word.&lt;br /&gt;Il testo non dovrà contenere parole tutte maiuscole (ad esempio TITOLO DEL LAVORO) neppure nel titolo.&lt;br /&gt;Il materiale va inviato entro e non oltre la data concordata al seguente indirizzo:&lt;br /&gt;Istituto di Terapia Familiare di Firenze&lt;br /&gt;Via Masaccio 175&lt;br /&gt;50136 Firenze&lt;br /&gt;Telefono: 055/ 577280&lt;br /&gt;oppure inviato via e-mail al seguente indirizzo:&lt;br /&gt;redazione@mediazione-familiare.it&lt;br /&gt;Gli articoli pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori.&lt;br /&gt;Si ricorda che è vietata la norma di legge la riproduzione anche parziale senza citarne la fonte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;General Informations&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;We cannot accept any work already published in an italian journal. We can accept a work already published in English or in other languages but never published in Italian.&lt;br /&gt;Each article will be reviewed by 2 reviewers, choosen on the base of their specific competence in a specific field.&lt;br /&gt;Each article must contain the following parts:&lt;br /&gt;- Title of the work&lt;br /&gt;- Name and surname of the author/s with a brief presentation of each author (max 3 rows)&lt;br /&gt;- The text, that should not be longer than 10-15 pages (30 rows and 60 columns, with double space).&lt;br /&gt;- Abstract that will provide essential informations about the content of the article (max 10 rows) in italian, english and french.&lt;br /&gt;- Essential bibliography. The bibliography must be ordered by author’s surname and must contain:&lt;br /&gt;  Name and Surname of the author&lt;br /&gt;  • Title of the work&lt;br /&gt;  • Name of the book/journal where is published&lt;br /&gt;  • The number of the journal and the year of publication&lt;br /&gt;  • Editor&lt;br /&gt;All these informations are needed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Informations on the Text&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The text must be sent in 2 printed copies, plus a file on floppy disk or CD ROM. The text must be in Word format.&lt;br /&gt;The text should not contain ALL CAPS (for exemple TITLE OF THE WORK) either in the text or the title.&lt;br /&gt;The text must reach the editorial office until the date we will communicate to you as DEADLINE. The text must be sent to:&lt;br /&gt;Istituto di Terapia Familiare di Firenze&lt;br /&gt;Via Masaccio 175&lt;br /&gt;50136 Firenze&lt;br /&gt;Phone: + 39 055/ 577280&lt;br /&gt;Or sent through e-mail at:&lt;br /&gt;redazione@mediazione–familiare.it&lt;br /&gt;The author assume the full responsibility of the content of the article.&lt;br /&gt;We remind you that it is illegal to quote or copy part of other works without quoting the source.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-5923933722699141844?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/5923933722699141844/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=5923933722699141844' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/5923933722699141844'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/5923933722699141844'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/norme-redazionali-editorial-rules.html' title='NORME REDAZIONALI - EDITORIAL RULES'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-7118433823510823644</id><published>2007-02-03T19:51:00.002-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:05.946-08:00</updated><title type='text'>EDITORIALE</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVZDY1P2bI/AAAAAAAAAH4/6izktFDMvdg/s1600-h/Rodolfo.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVZDY1P2bI/AAAAAAAAAH4/6izktFDMvdg/s320/Rodolfo.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027522473769294258" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Questo numero speciale  presenta gli atti del nostro penultimo Congresso di Treviso del Novembre 2003 e va in stampa  dopo la splendida conclusione del nostro ultimo Congresso di Pescara del Novembre del 2005.&lt;br /&gt;Nel Congresso di Pescara abbiamo introdotto molte novità così  il Congresso di Treviso del 2003 risulta essere l’ultimo Congresso AIMS condotto in maniera tradizionale.&lt;br /&gt;Anche gli atti sono  perciò divisi nelle tradizionali sezioni che hanno sempre caratterizzato l’attività dell’AIMS: la mediazione familiare o mediazione di divorzio, la mediazione scolastica, la mediazione istituzionale ed aziendale e quella giuridica. I contributi sono molti e interessanti, quasi tutti italiani tranne quello di Emery che sarebbe dovuto essere il relatore principale ma, come quelli di voi che hanno partecipato al Congresso ricorderanno, fu bloccato dalla neve negli Stati Uniti ed inviò al congresso la relazione che qui potete leggere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non troverete invece l’altra  relazione principale, quella  di Vittorio Cigoli, che non è stata inviata in tempo per essere pubblicata su questo numero, ma che l’autore  ha promesso di inviarci  e che troverà spazio su uno dei numeri successivi.&lt;br /&gt;La Rivista conserva la sua  bella veste grafica, ormai conosciuta dai nostri lettori,  ma perde in questo numero le rubriche speciali e la struttura  standard appena inaugurata nel numero due.  Abbiamo comunque inserito, anche in questo numero speciale i riassunti in 5 lingue che ormai sono una caratteristica di una pubblicazione che aspira ad essere europea. Il prossimo numero (4) tornerà allo schema standard (abbiamo già molti interessanti contributi in attesa) poi seguiranno gli atti di Pescara (5). Invito i relatori a farmi avere il materiale in tempo. Questa volta vorremmo essere pronti per il prossimo congresso di Firenze (Novembre 2007).&lt;br /&gt;Come Presidente AIMS non posso chiudere l’Editoriale senza darvi alcune  buone notizie sulla nostra associazione.&lt;br /&gt;Siamo diventati 2400  soci circa , con 40 sedi in tutta Italia e con attività seminariali e di formazione proposte in diverso modo in tutte le sedi, ne siamo molto felici anche se mi preoccupa un po’  il numero dei partecipanti previsti al   prossimo congresso .E’ possibile che il prossimo  , che si terrà a Firenze nel novembre del 2007, sia l’ultimo Congresso nazionale e che  poi sia necessario dividersi in due convegni (nord e sud?) per non correre il rischio di compromettere la comunicazione tra di noi. Anche perché a Pescara è stata proprio la dimensione gruppale di incontro che ha permesso di discutere i grandi contenuti dei relatori Morineau, Bocchi e Tagliagambe, e la struttura dei  Mediation Café che ha permesso l’esperienza pratica. Non vogliamo perdere questa qualità.&lt;br /&gt;Infine una nota importante sulla professione. L’AIMS si sta impegnando attivamente per l’introduzione ufficiale della professione di mediatore. E’ stata creata un’apposita commissione per la professione coordinata da Bruno Schettini e sono stati stabiliti rapporti con il COLAP ed il CNEL, inoltre siamo entrati in rapporto , con il pregevole lavoro del nostro Past President Pasquale Busso,con il mondo sindacale (CISL) per difendere i nostri legittimi interessi .&lt;br /&gt;Concludo con una nota triste. Nel numero precedente non abbiamo avuto modo di ricordare il grande maestro Gianfranco Cecchin, scomparso nel febbraio 2004, colgo qui l’occasione e il piacere di commemorarlo.&lt;br /&gt;Gianfranco non era, come sapete, un mediatore e non era iscritto all’AIMS, ma come alcuni di voi ricorderanno ha partecipato con Sluzki, Cobb e Pakman  ad un importante seminario residenziale dell’AIMS all’isola d’Elba nel luglio del 2003 sul ruolo della mediazione internazionale, dando un contributo formidabile.&lt;br /&gt;Avevamo pensato di nominarlo  socio onorario ma purtroppo la sua morte ci ha preceduti.&lt;br /&gt;Personalmente, pur non avendolo mai avuto ufficialmente come formatore, ho imparato moltissimo da lui, in seminari o convegni e soprattutto in interminabili chiacchierate notturne nelle pause di questi incontri ufficiali. Con lui tirar tardi a discutere, come si faceva nell’adolescenza sulle questioni della vita, era una regola ed un piacere. Così ho appreso molto dalla sua curiosità, dalla sua fine ironia e dall’enorme potere del suo pensiero “laterale”, nemico dei pregiudizi.&lt;br /&gt;Resta nel nostro affettuoso ricordo come un grande terapeuta familiare, un eccellente formatore ed un fantastico mediatore naturale, forse inconsapevole di esserlo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rodolfo de Bernart&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buona lettura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rodolfo de Bernart&lt;br /&gt;Socio Fondatore AIMS&lt;br /&gt;Presidente AIMS&lt;br /&gt;Istituto di Terapia Familiare&lt;br /&gt;di Firenze, debernart@itff.org&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;From the editor&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;This special issue presents the records of our previous Conference held in Treviso on November 2003 and goes to press after the magnificent conclusion of our last Congress held  in Pescara on November 2005.&lt;br /&gt;During the Congress in Pescara we introduced many innovations so that the Congress in Treviso in 2003 turns out to be the last AIMS’ Congress conducted in a traditional way.&lt;br /&gt;Also the papers are divided in the traditional sections which have always characterized AIMS’ activities: family mediation or divorce mediation, school mediation, institutional and business mediation and legal mediation. The contributions are many and interesting, almost all italian except for Emery’s that had to be the principal speaker but, as those of you that partecipated at the Congress will remember, was blocked because of the snow in the United States and sent to the Congress the presentation you can read here.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Instead you will not find the other main presentation, Vittorio Cigoli’s one, because it hasn’t been sent in time to be published in this number, but the author promised that he will send it and it will find a space in one of the next issues.&lt;br /&gt;The Journal keeps its nice graphic format, familiar to our readers by now, but in this number loses the special columns and the standard organization just inaugurated with number two. However we also have included in this special issue the abstracts in 5 languages which are at this point a caracteristic of an issue that aspires to be European. The next number (4) will return to the standard outline (we have jet received many interesting contributions), then will follow the Pescara’s papers (5). I invite the speakers to send me the documentation in time. This time we would like to be ready for the next Congress in Florence (November 2007).&lt;br /&gt;As AIMS’ President I cannot bring these notes to a close without giving you some good news regarding our association.&lt;br /&gt;We are about 2400 members now, with 40 centres in all Italy and with seminar and training activities proposed in different ways in all the centres. We are very proud of all this even if I am a little worried for the number of participants expected at the next Congress. It is possible that the next, that will take place in Florence in November 2007, will be the last national Congress and that after it will be necessary to split up in 2 conventions (north and south?) in order to avoid the risk of compromising the communication among us. As in  Pescara the excellence of the results was due to the group dynamics and discussions on the great contents of the speakers such as Morineau, Bocchi and Tagliagambe, and the Mediation Cafè structures allowed a real training experience. We don’t want to lose this quality.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;To make along story short an important note regarding the profession. AIMS is actively involving for the official introduction of the mediator as a profession. A proper commission co-ordinated by Bruno Schettini has been created for the profession and relations with COLAP and CNEL have been established. We also established relations (thanks to the excellent work of our Past President Pasquale Busso) with the trade union reality (CISL) to defend our justified interests.&lt;br /&gt;Let me wind up with a note of sadness. In the last number we couldn’t remember the great master Gianfranco Cecchin, deceased in february 2004, so I take now the opportunity and pleasure of commemorate him.&lt;br /&gt;Gianfranco, as you know, wasn’t a mediator and wasn’t an AIMS’ member but as some of you will remember he took part with Sluzki, Cobb and Pakman in an important residential AIMS’ seminar at Isola d’Elba in July 2003 regarding the role of international mediation, giving an impressive contribution.&lt;br /&gt;We were thinking of electing him honorary member but unfortunately his death came before.&lt;br /&gt;Personally, even if officially he has never been my teacher, I’ve learned very much from him, on the occasion of  seminars or conventions and especially on never-ending night-chats  during the breaks of these official meetings. Discussing until very late with him, like we use to do during adolescence on life issues, was a rule and a real pleasure. In this way I learned very much from his curiosity, from his fine irony and from the enormous power of his “lateral-thought”, enemy of prejudice.&lt;br /&gt;He will affectionately remain in our memories as a gorgeous family therapist, an excellent teacher and a magnificent natural mediator, probably an unconscious talent for him.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enjoy your reading!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rodolfo de Bernart&lt;br /&gt;Socio Fondatore AIMS&lt;br /&gt;Presidente AIMS&lt;br /&gt;Istituto di Terapia Familiare&lt;br /&gt;di Firenze, debernart@itff.org&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;ÉDITORIAL&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Ce numéro extraordinaire présente les actes de notre avant-dernier Congrès de Trévise en novembre 2003 et il est mis sous presse après la conclusion formidable du dernier Congrès de Pescara en novembre 2005.&lt;br /&gt;Puisque le Congrès de Pescara a vu l’introduction de plusieurs nouveautés, le Congrès de Trévise 2003 résulte le dernier congrès AIMS dirigé de façon traditionnelle. Voilà pourquoi les actes seront composés des sections traditionnelles qui ont toujours caractérisé l’activité de l’AIMS : la médiation familiale ou médiation du divorce, la médiation scolaire, la médiation institutionnelle et de l’entreprise ainsi que la médiation juridique. Les contributions sont nombreuses et intéressantes, elles sont toutes italiennes sauf celle d’Emery, qui aurait dû être l’intervenant principal mais, comme peut- être quelqu’un qui était présent au Congrès rappellera, il était retenu par la neige aux Etats-Unis et il a envoyé sa relation que vous pourrez lire ici. Au contraire vous ne trouverez pas de relation de Vittorio Cigoli, qui n’a pas été envoyée en temps utile pour paraître dans ce numéro, même si l’auteur nous l’enverra pour les prochains numéros.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Revue garde sa belle présentation typographique, telle que la connaissent nos lecteurs, mais elle perd dans ce numéro les rubriques spéciales et la structure standard juste inaugurée avec le numéro deux. On a ajouté quand même dans ce numéro extraordinaire les résumés en cinq langues différentes, caractérisant cette revue qui aspire à devenir européenne. Le numéro suivant (4) reviendra à la structure standard (on a déjà à l’attente des contributions intéressantes) et ensuite il y aura(5) les actes de Pescara. Je voudrais inviter les intervenants à envoyer les matériel à temps; en effet on aimerait être prêts pour le Congrès de Florence qui aura lieu au mois de novembre 2007.&lt;br /&gt;En tant que président AIMS je ne peux pas terminer l’éditorial sans vous donner quelques bonnes nouvelles à propos de notre association. Nous sommes à peu près 2400 associés, avec 40 sièges répandus sur le territoire italien, qui proposent des activités de formation et des séminaires. J’en suis vraiment heureux même si le nombre de participants prévu au prochain congrès m’inquiète un peu. Il est possible que le prochain Congrès (Florence, Novembre 2007) soit le dernier congrès national et qu’après on réalisera deux congrès (au nord et au sud) pour ne pas courir le risque de compromettre la communication entre nous. En effet à Pescara juste la dimension de groupe des rencontres a permis de se mesurer avec les thèmes importants des intervenants Morineau, Bocchi et Tagliagambe, ainsi que la structure de Médiation Café en a permis l’expérience pratique.&lt;br /&gt;On ne veut pas perdre la qualité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin une petite note sur la profession. L’AIMS est très active pour l’introduction officielle de la profession du médiateur. Une commission pour la profession a été créée et elle est coordonnée par Bruno Schettini; on a instauré des rapports avec le COLAP et le CNEL ainsi que avec le monde syndical (CISL) pour défendre nos intérêts légitimes, grâce au travail excellent conduit par le président passé Pasquale Busso.&lt;br /&gt;Je termine avec une note triste. Comme dans le numéro précédent on n’a pas eu l’occasion de rappeler le grand maître Gianfranco Cecchin, décédé en février 2004, je voudrais le commémorer dans cette circonstance.  Gianfranco n’était ni médiateur ni associé AIMS mais, comme beaucoup d’entre vous s’en souviendront, il a participé avec Sluzki, Cobb et Pakman à un séminaire résidentiel AIMS très important à l’Île d’Elbe en juillet 2003, au sujet de la médiation internationale, où il a donné une contribution formidable. On pensait le nommer Associé honoraire lorsque malheureusement sa mort nous a précédés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moi, même si officiellement je ne l’ai jamais eu comme formateur, j’ai beaucoup appris de lui, pendant les séminaires, les congrès, et surtout pendant nos causeries nocturnes, interminables et aimables, dans les pauses des rencontres officielles. Rester debout jusqu’au petit matin avec lui, ça me faisait grand plaisir. C’est ainsi que j’ai appris de sa curiosité, de son ironie raffinée et de l’énorme pouvoir de sa pensée «latérale» qui était ennemie des préjugés. Il reste de tout cœur avec notre souvenir comme un formidable thérapeute familial, un formateur excellent ainsi qu’un médiateur naturel extraordinaire, probablement ignorant de l’être.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonne lecture!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rodolfo de Bernart&lt;br /&gt;Socio Fondatore AIMS&lt;br /&gt;Presidente AIMS&lt;br /&gt;Istituto di Terapia Familiare&lt;br /&gt;di Firenze, debernart@itff.org&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Editorial&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Este número especial presenta las actas de nuestro penúltimo Congreso de Treviso de Noviembre 2003 y que mandamos en estampa después de la espléndida conclusión de nuestro último Congreso de Pescara de Noviembre de 2005.&lt;br /&gt;En el Congreso de Pescara hemos introducido muchas novedades, resultando ser el Congreso de Treviso del 2003 el último Congreso AIMS dirigido de manera tradicional.&lt;br /&gt;También por ello, las actas se han dividido en las secciones tradicionales que han caracterizado la actividad del AIMS: la mediación: familiar o mediación de divorcio, la mediación escolar, la mediación institucional y empresarial y la jurídica. Las contribuciones son muchas e interesantes, casi todas ellas son italianas excepto la de Emery que tendría que haber sido el ponente principal pero, como aquellos de vosotros que han participado en el Congreso recordarán, estuvo bloquedo por la nieve en los Estados Unidos y mandó al Congreso la ponencia que podéis leer aquí.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cambio no encontraréis otra ponencia principal, la de Vittorio Cigoli, que no ha podido ser enviada a tiempo para publicarse en este número, pero que el autor ha prometido que nos enviará y que encontrará un sitio en uno de los números siguientes.&lt;br /&gt;La Revista conserva su bonita apariencia gráfica, ya conocida por nuestros lectores, pero pierde en este número las rúbricas especiales y la estructura estandard a penas inaugurada en el número dos. Hemos también insertado en este número especial los resúmenes en 5 idiomas que son ya una característica de una publicación que aspira a ser europea. El próximo número (4) regresará al esquema inicial (tenemos ya muchas interesantes contribuciones a la espera) y sucesivamente seguirán las actas del congreso de Pescara (5). Invito a los ponentes a proporcionarme el material en tiempo. Esta vez quisieramos estar preparados para el próximo congreso de Florencia (Noviembre 2007).&lt;br /&gt;Como Presidente AIMS no puedo concluir la Editorial sin daros algunas buenas noticias sobre nuestra asociación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos hemos convertido en aproximadamente 2400 socios con 40 sedes en toda Italia y con actividades de seminarios y con propuestas de formación, de forma diferente, en todas las sedes, estamos muy contentos, aunque me preocupa un poco el número de participantes previstos para el próximo congreso. Es posible que este próximo, el cual tendrá lugar en Florencia en noviembre del 2007, sea el último Congreso Nacional y que después sea necesario dividirse en dos convenios (¿norte y sur?) para no arriesgar la comunicación entre nosotros. También porque en Pescara ha tenido la dimesión grupal que ha consentido discutir los grandes contenidos de ponentes como Morineau, Bocchi e Tagliagambe, y la estructura de los Mediation Café que nos ha permitido una experiencia práctica. No queremos perder nuestra calidad.&lt;br /&gt;Finalmente una nota importante sobre la profesión. La AIMS se está comprometiendo activamente en la introducción oficial de la profesión de mediador. Se ha creado una comisión especial para la profesión coordinada por Bruno Schettini y se han establecido relaciones con el COLAP y el CNEL, además hemos entrado en contacto con el admirable trabajo de nuestro Past President Pasquale Busso, con el mundo sindical (CISL) para defender nuestros intereses legítimos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concluyo con una nota triste. En el número anterior no hemos tenido forma de recordar a nuestro gran maestro Gianfranco Cecchin, desaparecido en febrero de 2004, aprovecho aquí la ocasión y el placer para commemorarlo.&lt;br /&gt;Gianfranco no era, como sabéis, un mediador y no estaba inscrito en la AIMS, pero como algunos de vosotros recordarán había participado con Sluzki, Cobb y Pakman en un importante seminario residencial AIMS en la isla de Elba en julio de 2003 que trataba sobre la mediación internacional dando una contribució formidable.&lt;br /&gt;Habíamos pensado nominarlo socio onorario pero desgraciadamente su muerte nos ha precedido.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Personalmente, aunque no lo haya tenido nunca como formador, he aprendido muchisímo de él, en seminarios y congresos pero sobre todo en interminables charlas nocturnas en las pausas de estos encuentros oficiales. Con él estar hasta tarde a discutir, como se hacía durante la adolescia sobre las cuestiones de la vida, era una regla y un placer. De esta forma he aprendido mucho de su curiosidad, de su sutil ironía y del enorme poder de su pensamiento “lateral”, enemigo de prejuicios. No queda que nuestro recuerdo afectuoso como gran terapeuta familiar, excelente formador y un fantástico mediador cultural, posiblemente inconsciente de serlo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buena lectura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rodolfo de Bernart&lt;br /&gt;Socio Fondatore AIMS&lt;br /&gt;Presidente AIMS&lt;br /&gt;Istituto di Terapia Familiare&lt;br /&gt;di Firenze, debernart@itff.org&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Einführende Worte des Verlegers&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Diese Sondernummer enthält die Beiträge des vorletzten Kongresses der im November 2003 in Treviso stattfand und geht in Druck nach Abschluss unseres letzten erfolgreichen Kongresses in Pescara im November 2005.&lt;br /&gt;Der Kongress in Pescara war durch viele Veränderungen gekennzeichnet, sodass der Kongress in Treviso in 2003 sozusagen der letzte Kongress AIMS war, der in  traditioneller Art und Weise abgehalten wurde.&lt;br /&gt;Das heißt, dass die Beiträge nach wie vor noch nach den traditionellen Themenbereichen geordnet sind, die bisher die charakteristischen Tätigkeitsbereiche  der AIMS waren: Familienmediation oder Scheidungsmediation, Schulmediation, Mediation in  Institutionen und Betrieben und juristische Mediation. Die vielen und interessanten Beiträge sind quasi alle von italienischen Referenten außer des Beitrages von Emery, der der Hauptreferent des Kongresses hätte sein sollen, der aber leider, wie sich die Teilnehmer des Kongresses erinnern werden, durch die Schneefälle in den USA an der Teilnahme gehindert wurde und der dem  Kongress seinen Beitrag zugesandt hat, der nun in dieser Ausgabe abgedruckt ist.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Unter den hier vorliegenden Beiträgen fehlt allerdings einer der Hauptbeiträge, nämlich der von Vittorio Cigoli, den er uns nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung dieser Ausgabe schicken konnte; er hat uns aber eine spätere Zusendung zugesichert, so dass wir mit deren Abdruck  in der nächsten Ausgabe rechnen können.&lt;br /&gt;Unsere Zeitschrift hat ihre schöne grafische Gestaltung , die unseren Lesern schon vertraut ist, beibehalten, hat aber in dieser Ausgabe auf die Sonderrubriken und die gerade erst in der zweiten Ausgabe eingeführte Aufteilung verzichtet. Jedenfalls haben wir auch in dieser Sonderausgabe den Abdruck der Zusammenfassungen der Beiträge in 5 Sprachen beibehalten, die eine  Veröffentlichung kennzeichnet, die Relevanz auch auf europäischer Ebene haben möchte. Die nächste Ausgabe (4) wird wieder zu unserer traditionellen Struktur zurückkehren ( uns liegen schon viele interessante Beiträge vor, die auf ihre Veröffentlichung warten) ; in der fünften Ausgabe werden die Beiträge aus Pescara folgen. Ich bitte die jeweiligen Referenten, mir ihre Beiträge bitte rechtzeitig zukommen zu lassen: Dieses Mal möchten wir mit der Veröffentlichung zum nächsten Kongress in Florenz 2007 fertig sein.&lt;br /&gt;Als Präsident der AIMS möchte ich dieses Editorial nicht beschließen ohne einige positive Neuigkeiten bezüglich unserer Vereinigung weiterzugeben.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wir zählen inzwischen ungefähr 2400 Mitglieder , mit 40 Niederlassungen in ganz Italien, mit  einem Angebot von Seminar- und Ausbildungstätigkeit , die von Niederlassung zu Niederlassung variiert; wir sind über diese Entwicklung sehr glücklich auch wenn ich zugeben muss, dass mich die vorgesehenen Teilnehmerzahlen des nächsten Kongresses etwas besorgt machen. Möglicherweise wird der nächste Kongress, der in Florenz im November 2007 stattfinden wird, der letzte nationale Kongress sein und danach wird es notwendig sein, zwei getrennte Kongresse zu organisieren (Nord, Süd?), um nicht zu riskieren, dass die Kommunikation zwischen uns leidet; auch weil es in Pescara gerade die (begrenzte) Gruppengröße war, die es ermöglicht hat, so wichtige Beiträge und Inhalte, wie die von Morineau, Bocchi und Taglagambe zu diskutieren und praktische Erfahrungen im  Mediation Cafè zu machen. Diese Möglichkeiten möchten wir nicht mehr missen.&lt;br /&gt;Zuletzt eine wichtige Anmerkung bezüglich der beruflichen Situation der Mediatoren. Die AIMS  bemüht sich aktiv um die offizielle Einführung des Mediatorenberufes; zu diesem Zweck ist eine besondere Kommission zur beruflichen Situation gebildet worden , die von Bruno Schettini koordiniert wird; es sind Kontakte sowohl mit der COLAP als auch mit der CNEL aufgenommen worden; aufgrund der dankenswerten Bemühungen unseres vorherigen Präsidenten , Pasquale Busso sind wir außerdem in Verbindung mit der Gewerkschaft (CISL), um unsere gesetzmäßigen Interessen geltend zu machen.&lt;br /&gt;Ich möchte mit einer traurigen Anmerkung schließen.  In der vorangegangenen Ausgabe haben wir keine Gelegenheit gehabt Gianfranco Cecchin , der im Februar 2004 verstorben ist , zu gedenken; ich möchte hier die Gelegenheit und die Freude nutzen,  uns an ihn zu erinnern.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wie Sie wissen, war Gianfranco kein Mediator und er war auch kein eingeschriebenes Mitglied der AIMS; aber wie sich einige von Ihnen erinnern werden, hat er im Juli 2003 auf Elba an einem wichtigen Seminar der AIMS bezüglich der Rolle der internationalen Mediation teilgenommen, zusammen mit Sluzki, Cobb und Pakman zu dem er einen ausgezeichneten Beitrag geleistet hat.&lt;br /&gt;Wir hatten geplant , ihn als Ehrenmitglied aufzunehmen, aber leider ist uns sein Tod zuvor gekommen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obwohl ich ihn nie offiziell als Ausbilder erlebt habe , habe ich persönlich sehr viel von ihm gelernt, sowohl in Seminaren oder auch auf Kongressen und vor allen Dingen während unserer endlosen nächtlichen Diskussionen in den Pausen dieser offiziellen Treffen. Mit ihm Nächte durchzudiskutieren , wie wir es als Jugendliche über existenzielle Fragen  getan haben, war  fast eine Regel aber auch ein Vergnügen. Bei diesen Gelegenheiten habe ich von  seiner Neugier, seiner feinen Ironie und der enormen Potenz seines „ Seitendenkens“, Feind jeden Vorurteils , sehr viel gelernt.&lt;br /&gt;Er wird uns in herzlicher Erinnerung bleiben als großer Familientherapeut, als ausgezeichneter Ausbilder und als fantastischer Mediator mit Naturtalent, vielleicht ohne sich dessen  bewusst gewesen zu sei.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guter Messwert!&lt;br /&gt;                                                                                                &lt;br /&gt;Rodolfo de Bernart&lt;br /&gt;AIMS Grundenteilnehmer&lt;br /&gt;AIMS Präsident&lt;br /&gt;Florenz Institut für Familientherapie&lt;br /&gt;debernart@itff.org&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-7118433823510823644?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/7118433823510823644/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=7118433823510823644' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/7118433823510823644'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/7118433823510823644'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/editoriale.html' title='EDITORIALE'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVZDY1P2bI/AAAAAAAAAH4/6izktFDMvdg/s72-c/Rodolfo.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-3590242570529533908</id><published>2007-02-03T19:51:00.001-08:00</published><updated>2007-02-03T19:51:17.923-08:00</updated><title type='text'>Zusammenfassung</title><content type='html'>Fabio Bassoli&lt;br /&gt;DIE PRINZIPIEN DER SYSTEMTHEORIE DER MEDIATION IN FAMILIE UND IN DEN INSTITUTIONEN&lt;br /&gt;In diesem Beitrag werden die Grundlagen des Modells der AIMS vorgestellt, die die systemische Mediation befürwortet; das bedeutet ein Mediationsmodell, das den Prinzipien des  systemischen und relationalem Ansatz folgt. Die Familie und die Mediation von innerfamiliären Konflikten stellt auch heute noch das vorherrschende Betätigungsfeld der Mediation dar , die sich inzwischen aber auch anderen Bereichen zuwendet.  Es wird das Konzept der Intermediation vorgestellt, in seiner Funktion, die Seiten, die in das Beziehungsgeflecht verwickelt sind, welches sich um den Konflikt bildet, miteinander in Verbindung zu bringen zu .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Isabella Buzzi&lt;br /&gt;ADR UND FAMILIENMEDIATION IN EUROPA UND IN ITALIEN&lt;br /&gt;Der vorliegende Beitrag beschreibt kurz die Verbreitung der Mediation in Europa und Italien im allgemeinen, und im besonderen die der  Familienmediation . Der erste Teil  beschäftigt sich mit der europäischen Gesetzgebung und der Verbreitung der Konfliktmediation sowohl was Bereiche angeht, die nicht direkt mit dem familiären Kontext verbunden sind , als auch die im familiären Bereich.Es werden die hauptsächlichen, in Europa verbreiteten Familienmediationsmodelle genannt und beschrieben. Im zweiten Teil wird die italienische Gestetzgebung bezüglich der ADR und der Familienmediaiton beschrieben  als auch die Situation der Praxis der Mediation. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Canevelli&lt;br /&gt;ZWEI KRITISCHE GESICHTSPUNKTE DER FAMILIENMEDIATION&lt;br /&gt;Dr. Canevelli lädt ein zur Reflektion über wichtige, kritische Aspekte der Medation im Zusammenhang mit Trennungssituation und Scheidung, insbesondere was die geringe „Sichtbarkeit“ der Mediation in Italien betrifft und welches der Grund dafür sein könnte.&lt;br /&gt;Es besteht wenig Klarheit bezüglich der tatäschlichen Rolle der Mediation. Es handelt sich nicht nur darum, sich auf den Konflikt zu konzentrieren, sondern auch auf die Aufarbeitung der Trennung. Am Schluss folgt eine Darstellung der vorhandenen Mediationsmodelle und die Notwendigkeit eines Mediationsangebotes von hoher Professionlität.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giancarlo Francini&lt;br /&gt;MISSVERSTÄNDNISSE IM KONTEXT UNTERSCHIEDLICHER KULTUREN: WAS KANN MEDIATION IN DIESEM ZUSAMMENHANG BEDEUTEN?&lt;br /&gt;Betrachtet man einen Konflikt, der zwischen verschiedenen Kulturen entstehen kann, als  Konflikt einer Gemeinschaft, so bietet der systemische Ansatz  die Möglichkeit, die Natur dieses Konfliktes in Anlehnung an die der Gemeinschaft eignen Konfliktdynamik zu erkennen. Ausserdem bietet dieser Ansatz die entsprechenden theoretischen Instrumente,  um sich mit der Konfliktsituation auseinandersetzen zu können. Abgesehen von dem  systemischen Ansatz beschäftigt sich der Artikel ausserdem mit dem Beziehungsaspekt, der der Begegnung mit anderen Kulturen, mit deren Andersartigkeit, mit dem Missvcrständnis als solchem zu eigen ist. Ausgehend vom Konzept des Missverständnisses  wird die Dynamik, die sich zwischen Einwanderer und Gastland entwickelt unter besonderer Beachtung der Aufnahmepolitik sowohl im  frankophonen als auch im anglophonen Bereich untersucht und die mögliche Rolle einer kulturellen Mediation in den beiden genannten sozialen Szenarien diskutiert.&lt;br /&gt;Der Artikel versucht nachzuweisen, wie jeglicher Versuch , das Missverständnis zu verharmlosen und die Begegnung zu vermeiden, den Konflikt intensiviert bzw. ihn wahrscheinlich macht ohne dabei zu vergessen, dass der Konflikt mit dem „Anderen“ immer auf die notwendige Auseinandersetzung mit den internen Konflikten des Gastlandes und seiner Bevölkerung verweist, wie in dem Fall des Gesetzes über das Laientum , das von der französichen Regierung erlassen wurde und welches hier als  Beispiel angeführt wird.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gennaro Galdo&lt;br /&gt;EINIGE EPISTOMOLOGISCHE VORBEMERKUNGEN&lt;br /&gt;Ausgehend von einigen Überlegungen epistomologischer Natur illustriert Dr. Galdo das Panorama der III: Kybernetik. Ausgehend von der Darstellung einiger  der wichtigsten und grundlegenden Themen der I. und II. Kybernetik im Zusammenhang mit den von ihr entwickelten und benutzten Instrumente , konfrontiert er diese mit der der dritten Kybernetik hauptsächlich bezüglich des Gebrauches der zeitlichen Dimension. Er beschließt seinen Vortrag mit zwei Anmerkungen betreffend die Anwendung der III Kybernetik in der Mediation und der Beratung .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mauro Mariotti&lt;br /&gt;DAS SYSTEMISCHE COUNSELLING IN UNTERSCHIEDLICHEN BEREICHEN&lt;br /&gt;SYSTEMISCHES COUNSELLING- EPISTEMOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN&lt;br /&gt;Nach einer langen einleitenden Reflektion zum Counselling und zur Figur des Counsellors, stellt uns Dott. Mariotti die Figur des counsellors in unterschiedlichen Bereichen vor: Counselling im Arbeitsbereich, für benachteiligte Personengruppen, in der Schule, für Mediziner, das Co-Counselling, für die Familie  und schlussendlich das Counselling mit einer Einzelperson.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Stradoni&lt;br /&gt;DIE UNKLARE IDENTITÄT DER MEDIATION IN DEN INSTITUTIONEN&lt;br /&gt;Der Artikel beschäftigt sich mit der Frage der Identität des Mediators in Institutionen, . Er analisiert die Ambiguität der Rollen und der Kontexte, die sich in der Mediation in Institutionen miteinander verweben.. Insbesondere geht es um die Risiken eines settings der Mediation das jedes Mal neu geschaffen werden muss.Am Schluss werden Strategien dargestellt, um sich dieser Unklarheit der Identität zu stellen, sowohl für den der sich als Mediator anbietet, obwohl er bezüglich des streitenden Systems nicht neutraler Dritter ist, als auch für den, der sich als Mediator anbietet und dabei von einer Position eines aussenstehenden Beraters ausgeht.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandro Barberis&lt;br /&gt;ERFAHRUNGSBERICHT AUS DER MEDIATION IM UNTERNEHMENSBEREICHT&lt;br /&gt;Mit seinem Bericht stellt uns  der Referent eine andere Mediationserfahrung vor nämlich aus dem speziellen Kontext eines Unternehmens. Aber wie er selbst sagt, die Möglichkeit der Mediation, oder besser die Ausübung der Mediation betrifft alle Lebensbereiche ; es ist eine Art Probleme anzugehen und insofern betrifft dies auch die Arbeitswelt. Der Kontext eines Unternehmens ist ein delikates und kompliziertes Beziehungssystem, insbesondere intern als auch zwischen Unternehmen und  Umwelt. Er erklärt was „mediieren „ für einen Unternehmer bedeutet und erzählt von seiner persönliche Erfahrung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lilia Andreoli&lt;br /&gt;IM LABYRINTH DER KONFLIKTE&lt;br /&gt;THEROIE, PRAXIS UND KONTEXT DER MEDIATION UND DES SYSTEMISCHEN COUNSELLING.&lt;br /&gt;Dr . Andreoli stellt uns einige Erfahrungsberichte in schulischer Mediation vor, die in der Arbeitsgruppe Schulmediation thematisiert wurden und die sehr plastisch die Komplexität und die labyrinthartige Struktur gezeigt haben , die die Arbeit in den Institutionen mit sich bringt und ganz besonders die im Schulbereich.&lt;br /&gt;Der  Versuch der Referenten war, Forschungsprojekte auf verschiedenen Ebenen im  Schulbereich vorzuschlagen, damit auf diese Art die Bewegung der Personen innerhalb dieses Labyrinthes erleichtert werden könnten , aber um vor allen Dingen die Möglichkeit zu bieten,  den roten Faden zu entdecken, der alle verschiedenen Ebenen untereinander und mit ihrem Grundprinzip verbindet.“&lt;br /&gt;Das vorgeschlagene Projekt knüpft an die Darstellung einer Schulmediation an in der  Interventionen auf verschiedenen Ebenen gemacht wurden :&lt;br /&gt;Darstellung der beteiligten Systeme&lt;br /&gt;Erzählung der Problematik die zur Nach/Anfrage einer Massnahme geführt haben&lt;br /&gt;Übereinkommen und Projektplanung mit der Schule&lt;br /&gt;Durchführungsfase des Projektes auf drei Ebenen: einfache Aktion- Interaktion – Choreographie&lt;br /&gt;Sprachanalyse und Analyse der Prozesse der Konstruktion von Bedeutungen ( Sinnzuweisung)  seitens der Beteiligten&lt;br /&gt;Übergang von der Mediation im Sinne von Wiedergutmachung , die den ersten Teil des Prozesses bestimmt zur Mediation im Sinne  von Kooperation , in der die Beteiligten anfangen, Teile des Prozesses und kleinste Zielsetzungen miteinander zu teilen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandra Colombara&lt;br /&gt;SCHULMEDIATION- BEREICH SCHÜLER&lt;br /&gt;Dieser Vortrag beschreibt das Organisationsmodell der Projekte der Schulmediation- Bereich Schüler.&lt;br /&gt;Im einzelnen wurde untersucht:&lt;br /&gt;- der Kontext&lt;br /&gt;- die übergeordneten Ziele&lt;br /&gt;- die Zeiten&lt;br /&gt;- das Setting&lt;br /&gt;- die Art der Durchführung&lt;br /&gt;Auf diesem Hintergrund zeichnet sich ein möglicher Mediationsvorgang ab , der mit der Konstruktion einer gemeinsamen Sprache beginnt um dann zu den Techniken der Mediation von Konflikten weiterzuführen.&lt;br /&gt;Am Schluss stellt der Vortrag Berichte von Mediationen vor , die mit Schülern durchgeführt  wurden, jeweils eine je Typologie der Mediation ( allgemeine,  im Sinne von Wiedergutmachung, bezüglich einer Kooperation)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mili Ghiotto&lt;br /&gt;ZUSAMMENLEBEN, KOMMUNIZIEREN, KOOPERIEREN: EIN VORSCHLAG FÜR EINE INTERVENTION IN EINER ZWEITEN KLASSE-ZAHNTECHNIKER- POLO GIOVANI LEVANTE- GENUA.&lt;br /&gt;In diesem Beitrag wird besondere Aufmerksamkeit  der Beschreibung der  Spannungen , der Unsicherheiten  und der anfänglichen Versuche einer Arbeitsgruppe gewidmet, die der Präsentation eines Projektes vorausgehen, welches neben den erwachsenen Komponenten , die Schüler der oberen Mittelschulklasse miteinbezieht.&lt;br /&gt;Jedes Aufeinandertreffen ist eine Probe für Erwachsene und Jugendliche , ist ein Vorschlag für ein Weitergehen, welches unter Zuhilfenahme von schon bekannten Techniken beiträgt einen Lernvorgang bezüglich der Konfliktregelung zu inizieren , aber auch einen Lernvorgang, der sich mit den Modalitäten des Funktionierens von Gruppen auseinandersetzt, um damit andere Verhaltensmodelle zu fördern, die in der Lage sind die bestehenden Distanzen zwischen der Wahrnehmung und den Erwartungen , die die einzelnen in Bezug auf die eigene Klasse haben ,zu verringern.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conny Leporatti&lt;br /&gt;“DIE POSITIVEN DINGE, DIE ICH DIR NICHT GESAGT HABE„&lt;br /&gt;In diesem Vortrag werden die Grundlinien eines  Schulmediationsprojektes im Sinne einer prophylaktischen Massnahme angesichts einer schwierigen psycho-sozialen Situation wie folgt vorgestellt:&lt;br /&gt;Erstellung eines Kollaborationsvertrages mit der Schule&lt;br /&gt;Definition einer Sensibilisierungsfase&lt;br /&gt;Definition von Mediationsabläufen (eine  Mediation unter zwei Gleichen- , Mediation zwischen gleichen in einer Gruppe-, Mediation zwischen den Generationen-, Peer mediation)&lt;br /&gt;Verifizierung der Ergebnisse und Analyse der aufgetretenen Schwierigkeiten.&lt;br /&gt;Luca Orazzo, Immacolata Sarnacchiaro&lt;br /&gt;PEER MEDIATION UND PRO-SOZIALES VERHALTEN: HYPOTHESE EINER KOGNITIVEN UMSTRUKTURIERUNG&lt;br /&gt;In diesem Beitrag werden die Ergebnisse eines Forschungsprojektes untersucht, die illustrieren möchten, wie in einem Schulkomplex durch eine bessere Konfliktregelung zwischen einzelnen Schülern und zwischen Schülern  und Lehrern insgesamt die Fähigkeit gesteigert wird, „sich in den anderen hereinzuversetzen“ und somit die Tendenz in Richtung eines Prosozialen Verhaltens zu fördern.&lt;br /&gt;Das Projekt, welches schon auf dem letzten Kongress in Riccione vorgestellt worden war, ist inzwischen durch wichtige Themenpunkte bereichert worden, die in gewisser Weise eine Verbindung schaffen zwischen diesem Forschungsvorhaben und den Forschungen, die in diesem Moment in diesem Bereich anderenorts durchgeführt werden.&lt;br /&gt;Paola Terenzi- Elena Rubbi&lt;br /&gt;“BOLOGNA BENE, BOLOGNA MALE“&lt;br /&gt;SCHULMEDIATION ALS INSTRUMENT DER VERSÖHNUNG ODER DER TRENNUNG ?&lt;br /&gt;Dieser Beitrag stellt die Hypothese einer Schulmediation in einem Konflikt zwischen Erwachsenen (Lehrer und Eltern) vor ; welche Auswirkungen diese Modalität auf die beteiligten Institutionen und auf die Klienten der Einrichtung hat.( Vorschulkinder).&lt;br /&gt;Es handelt sich um eine Arbeitshypothese für zukünftige Mediatoren, insbesondere was die Komplexität und die Vernetzung der Verhaltensdynamik zwischen den beteiligten Figuren betrifft.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maria Grazia Papi&lt;br /&gt;SCHULMEDIATION ODER MEDIATION IN DER SCHULE?&lt;br /&gt;Im allgemeinen negiert, da er als eine Disfunktionalität empfunden wird, ist der Konflikt als solcher sehr häufig in der Schule gegenwärtig, Schule hier intendiert als Arbeitsort , aber vor allen Dingen als Erziehungsgemeinschaft. Er manifestiert sich in der Klasse, als Kern, um den sich die ganze Schulorganisation dreht, und er konkretisiert sich in den Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern oder zwischen Schülern .&lt;br /&gt;Die Mediation an der Schule einzuführen wird quasi zu einer Notwendigkeit ; aber wir können nur dann von einer „spezialisierten“ oder besser „schulischen „ Mediation sprechen, wenn sie sich mit Konflikten beschäftigt, die das Wesen, die Essenz der Schule betreffen und die sich in der Klasse manifestieren, wo Personen mit unterschiedlichem Status miteinnander agieren, nämlich Lehrer und Schüler.&lt;br /&gt;Die Konflikte, die entstehen sind unterschiedlich , wie die Ergebnisse einer kurzen Übersicht in einer Oberschule zeigen; Konflikte , die der Erziehungsarbeit schaden indem sie sie nutzlos oder weniger konstruktiv werden lassen.&lt;br /&gt;Jeder Lehrer kann seine eigene Mediationsfähigkeit fördern, indem er seinen Standpunkt verändert und stattdessen Bezugspunkt für seine Schüler wird; In diesem Zusammenhang wird er auch Konflikte , die zwischen den Schülern entstehen, mediieren können.&lt;br /&gt;Die Peer mediation , die Mediation unter Schülern und durchgeführt von Schülern ist ein ehrgeiziges Projekt, die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Elementen erfordert: Um ein insgesamt entspannteres Klima in der ganzen Schule zu schaffen müssten anfänglich zunächst Sensibilisierungskurse bezüglich der Konfliktsituation , der Komunikation und der Mediation durchgeführt werden, und zwar  für die unterschiedlich beteiligten Komponenten , - Lehrer, Schüler, schulisches Hilfspersonal, Eltern- aber mit besonderem Schwerpunkt für die Protagonisten: Lehrer und Schüler.&lt;br /&gt;Robert E. Emery&lt;br /&gt;EINE GEFUHLSMAbIG UNTERRICHTETE VERMITTLUNG&lt;br /&gt;Diesere Artikel unterstrechent die Wichtige fur der Vermittler die gefuhlsmabige Dimensione von Scheidung zu erkennen und leiten, so dab er kann wirksam als die Stutze fur die Familie vornehmen.&lt;br /&gt;In diese Optik das Modell dem Autor uber eine gefuhlsmabige unterrichtete Vermittling erkennt wieder die Gewalt von Erregungen in die Scheidung und erbietet sich als einen moglicher Annaherungsversuch fur die Losung des Problemen am Kurz oder long Ende.&lt;br /&gt;Eine zyklisches Modell des Leid ist beschreibt. Dieses Modell pruft die hauptsachlichen gefuhlsmabigen Dimensionen, dab charakterisieren der Verlaut den Trennung und Scheidung und wie sind diesen Dimensionen in verschiedenen Weiswn geliebt zwischen getrennten Pertnern.&lt;br /&gt;Am Ende sind einigen Anweisungen gegeben uberdie Arbeit des Vermitter mit negativen Erregungen – besonders mit Zorn – wahrend eine gefuhlsmabige unterrichtete Vermittlung. Diese eine neue Verbindung zwischen Exehepartners fordern, so dab konnen Sie das Leiden erkennen und uberragern und konnen Sie als Eltern arbeiten.&lt;br /&gt;Marcellino Vetere&lt;br /&gt;DIE MEDIATION IST EINE KOOPERATIVE METHODER DER KONFLIKTBEWÄLTIGUNG. OFT IST DIE FAMILIE THEATERBÜHNE DER KONFLIKTE.&lt;br /&gt;In den vergangenen Jahren war die Familie oft Protagonist in einem grossen Wandlungsprozess, sowohl was die Sitten, als auch was  ihre Struktur anbetrifft. Dieser Wandlungsprozess hat letztlich die  Kleinfamilie hervorgebracht, die von den Institutionen abhängig ist, um ein Grossteil ihrer Bedürfnisse abdecken zu können. Es folgt ein kurzer Abriss der Geschichte der Mediationsaktivitäten bis hin zum Modell A.I.M.S . Danach wird das Thema des Durchlebens einer Krise und der Trauer des Paares nach einer Trennung angesprochen. Bezüglich der Fase der Beratung wird diskutiert , dass in einigen Fällen und in einigen Situationen die Mediation sich schon jenseits des Möglichen befindet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serena Biagini&lt;br /&gt;FAMILIENMEDIATION UND EMOTIONALE KOMPETENZ DES MEDIATORS&lt;br /&gt;Psychologin, Psychotherapeutin , Familienmediatorin und Mediatorin im sozialen Bereich&lt;br /&gt;Entwicklungsaspekte  des Trennungsprozesses&lt;br /&gt;Hier wird das Thema des Trennungsprozesses behandelt als Moment , der  von starken Emotionen begleitet sind, wie z.b. Schmerz und Wut, die aber trotzdem zu einem Prozess der Transformation und Weiterentwicklung führen können. Besondere Bedeutung wird den Emotionen (des Mediators d.Ü.) beigemessen, die der Familienmediator  in umsichtiger Weise meistern muss, insofern sie sozusagen von anderer Tonalität sind als die für das sich trennende Paar . Aus diesem Grunde müssen die Mediatoren dementsprechend ausgebildet werden, auch um die angespannten Konfliktsituationen, mit denen sie in Trennungssitutationen konfrontiert werden bewältigen zu können. In diesem Zusammenhang ist gezielte Ausbildung der emotionalen Kompetenz notwendig , die dazu dient  eine Atmosphäre von Kollaboration, Empathie und des Zuhörens zu schaffen, in der gleichzeitig die eigenen Emotionen von denen des Klienten getrennt werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lucia Caputo, Simona Dino Guida, Patrizia Mazzei, Roberta Cirignano&lt;br /&gt;ZENTRUM FÜR BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIE- FAMILIENMEDIATION- DER COOP. SOCIALE SORRISO- GEMEINDE SALERNO: ORGANISATION, MASSNAHMEN UND ZIELE&lt;br /&gt;Aufgrund einer Analyse der Registerunterlagen der Massnahmen in den Einzelfällen haben die Autorinnen eine Statistik erstellt und so die Schwächen und die Stärken eines öffentlichen Dienstes ( da von der Gemeinde konventioniert) herausgearbeitet, der sich mit Familienproblematiken beschäftigt.&lt;br /&gt;Dem systemischen Ansatz folgend haben sie zuallererst die Protagonisten des Systems in dem das Zentrum arbeitet identitfiziert:&lt;br /&gt;- Bestimmung der Klientel&lt;br /&gt;- Bestimmung  der überweisenden Stelle, bezüglich ihrer Kompetenz&lt;br /&gt;In einer zweiten Phase wurde die Art der Anfrage für eine Massnahme bestimmt, und die Assonanz verifiziert zwischen der Anfrage der überweisenden Stelle und dem was sich bei der Analyse der Fragestellung seitens der Klientel  herausstellte.&lt;br /&gt;Letzter Schritt war der, die Ergebnisse der angebotenen Massnahmen zu analysieren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ester Livia Di Caprio, Paolo Gritti&lt;br /&gt;DIE FUNKTION DER ELTERN IN DEN NEUEN FAMILIENMODELLEN: VORTEILE DES SETTINGS DER MEDIATION.&lt;br /&gt;Die beiden Autoren beschäftigen sich mit dem Thema der Funktion der Eltern in neuen Familienmodellen, wie z.b. in Patchworkfamilien, Familien mit nur einem Elternteil usw.&lt;br /&gt;In diesem neuen Panorama bewegt sich die systemische Mediation , deren Setting , welches ein komunikatives und entspanntes Klima bewirkt , hier vorgestellt wird. Im Besonderen wird das systemische Familien- Counselling beschrieben, welches sich als sehr wirksam erweisen kann, indem hier hingearbeitet wird auf die Stärkung der Fähigkeit alternative Lösungen zu entwickeln  sowohl seitens der einzelnen Familienmitglieder, als auch seitens des gesamten Familiennetzwerkes.&lt;br /&gt;Giuliana Ferreri&lt;br /&gt;ERFAHRUNGSBERICHT DER LABORATORIEN FÜR GETRENNTLEBENDE IN TURIN&lt;br /&gt;Wenn wir uns in einer Trennungs- oder Scheidungssituation  befinden , erleben wir das Fehlen der chorischen Dimension, d.h. der Anteilnahme der Gemeinschaft, Anteilnahme die sich auch in Ritualen ausdrückt: als einziges Ritual bleibt die bürokratische Registrierung bei Gericht ! Um die Vereinzelung des Erlebens einer Trennung zu überwinden haben wir eine Gruppe von getrennt lebenden Personen gegründet, in der wir eine Art „mentaler Operation“ vorgeschlagen haben, die die Verinnerlichung des Endes der Ehe oder des Zusammenlebens beinhaltet, die aber gleichzeitig das Vertrauen in Bindungen und in Gefühlsbeziehungen einschließlich des Austausches zwischen den Generationen retten .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Roberta Marchiori&lt;br /&gt;„ ICH SCHLAFE NICHT MIT DEM FEIND“&lt;br /&gt;DAS LEID, DIE VERWIRRUNG, UND DER LOYALITÄTSKONFLIKT DER KINDER WENN ELTERN NICHT IN DER LAGE SIND, DIE PRÄMISSEN AUF DENEN IHRE AUSEINANDERSETZUNG BASIERT ZU VERÄNDERN.&lt;br /&gt;Das getrennte oder sich in Trennung befindende Familiensystem durchlebt eine vielschichtige und traumatische Transformation und zwar sowohl was sie selbst angeht als auch den Kontext in dem es sich befindet. Die hier vorgestellte Arbeit unterstreicht die Bedeutung  der Mediation als bevorzugter Ort, an dem die Familienmitglieder aufgefordert sind, die Rollen und Relationen innerhalb ihrer familiären Organisation zu erkennen und zu überdenken.&lt;br /&gt;Das infrage stellen der familiären Prämissen und des Bildes , welches man sich vom anderen gemacht hat, wird umso notwendiger, wenn die Kinder in die Rigidität eines elterlichen Konfliktes miteinbezogen wurden, wie beispielhaft in einem Fall analysiert wurde. Je stärker ein Paar sich in einem Konflikt befindet, je mehr riskieren die Kinder in der Tat mehr oder weniger ausdrücklich als Waffe „benutzt“ zu werden, um die Unfähigkeit des  anderen Elternteils zu beweisen, oder als Verbündete eines Elternteils, der seine Loyalität gegenüber dem anderen Elternteil beweisen muss, verbunden mit grossen Risiken bezüglich ihrer psychologischen Entwicklung. In diesen Fällen ist  eine Mediation besonders vielschichtig und unwegsam.&lt;br /&gt;Die Anknüpfungspunkte und Arbeitsmöglichkeiten  mit diesen Familien erfordern oft die Miteinbeziehung der andern am Konflikt beteiligten Personen: die anderen Familienangehörigen, die Anwälte oder die soziale Institution. Während der Mediation werden auch die Kinder fast immer zu mehreren Treffen eingeladen, um ihnen zu helfen sich aus für sie unangenehmen Positionen, in denen sie gefangen sind, zu befreien und um in den Eltern die Vater- und Mutterrolle stärker zu aktivieren.&lt;br /&gt;Das der Mediation eigene Konversationsmuster muss es der Familie ermöglichen, zwischen Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft für sie bedeutsame Entwicklungszusammenhänge zu schaffen, die es ihnen erlauben, alternative Erzählzusammenhänge zu ihrem Konflikt zu finden. Zu diesem Zwecke sollte es in einer Mediation gelingen, starre Positionen  ins Wanken zu bringen und die einzelnen Familienmitglieder zu ermutigen, das Familiengeflecht neu zu organisieren, die eigenen Prämissen neu zu bestimmen und deren Bedeutung, die sich immer in ihrem Handeln ausdrückt, zu verstehen, um zu Beziehungsmodalitäten zu gelangen, die sich so viel als möglich auf Konstruktivität, Kollaboration und gegenseitige Anerkennung begründen.&lt;br /&gt;Paola Mari, Luigi Onnis&lt;br /&gt;“DIE POSITIVEN DINGE, DIE ICH DIR NICHT GESAGT HABE „&lt;br /&gt;GRUNDLINIEN UND BESCHREIBUNG EINES SCHULMEDIATIONSPROJEKTES, ALS PROPHYLAKTISCHE MASSNAHME IM ZUSAMMENHANG MIT EINER PROBLEMATISCHEN PSYCHO-SOZIALEN SITUATION&lt;br /&gt;Der Artikel beschäftigt sich mit der Mediation der Familie und ihrem weiteren Verwandtschaftskreis, im Besonderen mit der Situation , in der sich ein Konflikt um die Nachkommenschaft entwickelt, die sozusagen als „Gut“ , welches zwei „Geschlechtern“  angehört gesehen wird und in dem sich die Mitglieder der Ursprungsfamilien gegenüberstehen, meistens die Großeltern untereinander oder gegenüber einem der Elternteile.&lt;br /&gt;Diese Situationen sind immer von grossem Leiden  begleitet und ihre Protagonisten sind wie eingesperrt in sozusagen vorhersehbaren Konflikten, in denen es sich um Thematiken  von  besonderer Bedeutung und die mit starker Emotivität verbunden sind handelt, nämlich  der reale oder auch symbolische Verlust.&lt;br /&gt;In diesem Beitrag geht es um die theoretischen und metodologischen Aspekte dieser spezifischen Mediationsform von Familienkonflikten, die sich oft in einem erzwungenen Kontext abspielt, der daraufhin abzielt die Minderjährigen zu schützen.&lt;br /&gt;Aldo Mattucci&lt;br /&gt;FAMILIENMEDIATION: GRENZEN UND MÖGLICHKEITEN&lt;br /&gt;In diesem Beitrag werden einige Themenschwerpunkte vorgestellt, die sich auf die  Trennungssituation und der Hilfestellung, die in diesem Zusammenhang geleistet werden kann beziehen , ebenso auf die Ausbildung der im psycho- juristischen Bereich Tätigen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mariarosaria Menafro&lt;br /&gt;DAS MEDIIEREN VON ERZÄHLUNGEN: TECHNIKEN DER KONFLIKTINTERVENTION ZWISCHEBN ELTERN UND ADOPTIVKINDERN.&lt;br /&gt;Dr. Menafro unterstreicht in seinem Beitrag, dass zwar normalerweise der Kontext in dem sich die Mediation entwickelt hat, hauptsächlich der der Trennungen war, aber ebenso ein bedeutsamer Anstieg von Mediationsnachfragen Situationen betraf, die über den Kontext von Scheidungen hinausging und andere familiäre Bereiche betrafen, wie z.B. Konflikte, die aus schwierigen Adoptionsfällen enstanden sind. Diese neuen Szenarien , wie die Autorin unterstreicht, haben es vor allen Dingen ermöglicht, neue Methoden auszuprobieren und neue Themen anzugehen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A.Mosconi,&lt;br /&gt;HYPOTHESENBILDUNG UND MEDIATIONSPROZESS&lt;br /&gt;PRAGMATISCHE WIRKUNG DES GEBRAUCHS VON HYPOTHESEN IN DER FAMILIENMEDIATION IM PROZESS DER  KONSTRUKTION VON  BEDEUTUNGEN, DIE (DEN FAMILIENMITGLIEDERN, D. Ü.)  GEMEINSAM WERDEN. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der Artikel beschäftigt sich mit Überlegungen zum Thema der Funktion von systemischen Hypothesen in der Durchführung einer Mediation.&lt;br /&gt;Zentral ist die Überlegung , daß die Konfliktsituation das Paar derart vereinnahmt, daß es zu einem Sinnverlust bezüglich der Zeit und des Kontextes der Fakten kommt.Alles wird in der Tat als gegenseitige Verurteilung erlebt, als objektiv, unveränderbar und verbunden mit dem Spiel der gegenseitigen Schuldzuweisung. Eine solche „Verdinglichung“ der Gedanken bezieht oft auch den Mediator mit ein, mit der Folge , daß das ganze „mediierende „ System kollabieren kann.  In dieser Situation wird vorgeschlagen , daß durch die Einbeziehung der Konstruktion von systemischen Hypothesen in die Konversation eine Möglichkeit geschaffen wird, ZEIT und KONTEXT wieder in das Erleben und die Gedankenwelt der Streitenden hereinzulassen.. Im Übrigen wirkt sich dieser Prozess auch aus im Sinne einer Entpatologisierung und einer Befreiung von Schuldgefühlen. Einen Beitrag in diesem Sinne leisten ausserdem sowohl die für die Konstruktion von Hypothesen behandelten Themeninhalte, als auch die darin enthaltenen Prämissen, die die systemische Beschreibung der Fakten bestimmen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mariarita Teofili&lt;br /&gt;„BOLOGNA BENE....BOLOGNA MALE“&lt;br /&gt;SCHULMEDIATION ALS INSTRUMENT DER VERSÖHNUNG ODER DER TRENNUNG?&lt;br /&gt;Dieser Beitrag beinhaltete eine synthetische Darstellung  der Anwendung der Familienmediation beim Landgericht in Rom . Die Mediation als alternatives Angebot zum procedere vor Gericht beinhaltet alle Charakteristika die sie zu einem wirkungsvollen Instrument zur Bewältigung eines Konfliktes machen können , indem die elterlichen Kompetenzen zurückübereignet werden, die aufgrund persönlicher  Zwistigkeiten zum Schweigen gebracht wurden. In jedem Fall befanden sich die Richter des Landgerichtes in Rom in Schwierikeiten, da es häufig passierte, dass man sich erst an die Mediation wandte, nachdem man schon das Landgericht bemüht hatte und auserdem passierte es oft , das in den  Gerichtsgutachten entgegen seiner Aufgabe versucht wurde eine Art Mediationsversuch zu probieren.&lt;br /&gt;Die Autorin schlägt als Lösung vor, die Familienmediation in den Zivilprozess einzuführen, aber in jedem Fall die Freiwilligkeit der Mediation zu schützen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lucca Pappalardo&lt;br /&gt;JURISTISCHE MEDIATION&lt;br /&gt;Dieser Vortrag handelt von den nicht zu überwältigenden Widersprüchen des Begriffes der Juristischen Mediation.&lt;br /&gt;Nach einer Definition der beiden Begriffe , Pappalardo dringt zum Kern der Widersprüchlichkeiten vor ausgehend von der Tatsache , das das Gesetz in seinen Paragrafen ausdrücklich nicht die Juristische Mediation vorsieht;  im folgenden beschreibt er die unterschiedlichen Charakteristiken der Klientel der beiden Bereiche und zitiert in seinen weiteren Ausführungen theoretische Beiträge von Cigoli, Canevelli un Cirillo, bezüglich der Motivation und der Rolle der Mediation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luciano Tonellato&lt;br /&gt;SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN BEI TRENNUNG  UND SCHEIDUNG. BEDEUTUNG; IMPLIKATIONEN UND WIRKSAMKEIT EINER KLINISCHEN INTERVENTION&lt;br /&gt;Der Autor möchte einige mögliche Missverständnisse klären , die sich oft im psycho-juristischen Bereich und hier speziell bezüglich der Durchführung eines Sachverständigengutachten , ergeben  und im besonderen wenn das Sachverständigengutachten  unter einem klinischen Ansatz durchgeführt wird.&lt;br /&gt;Im Übrigen versucht er, im Einklang mit den Vorstellungen des Gutachtens welches dem systemisch-relationalen Ansatz folgt,  die Grundideen vorzustellen, die benutzten Instrumente zu verdeutlichen und deren korrekten Gebrauch. Das bedeutet, nicht nur ein Gutachten zu erstellen, welches den Status quo fotografiert und damit die aufgezeigten Grenzen des Familiensystems zu kristallisieren , sondern eine Erforschung und Bewertung von Strategien vorzunehmen, die in der Lage sind, die in dem System vorhandenen Reserven zu aktivieren , gemäß dem Modell, welches in den Zentren COMETE angewandt wird.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alberto Vito&lt;br /&gt;STRATEGIEN DER MEDIATION IN DER LÖSUNG VON FAMILIÄREN KONFLIKTSITUATIONEN NACH EINEM TRAUERFALL&lt;br /&gt;Dr.Vito behandelt als erstes das Thema der Konfliktualität inerhalb der Familie  und bezüglich der Paarbeziehung im allgemeinen: Im Folgenden illustriert er dieses Thema bezüglich der speziellen Situation des Ablebens eines Elternteiles und zwar der Situation, die sich zwischen dem überlebenden Elternteil und den Eltern des verstorbenen Ehegatten ergibt, insbesondere was den Bezug zwischen Grosseltern und Enkeln betrifft. Er beschreibt die  Möglichkeiten einer Intervention in dieser Situation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco di Ciò&lt;br /&gt;WIEDERGUTMACHUNGSJUSTIZ UND STRAFMEDIAITON IN ITALIEN&lt;br /&gt;Der Autor spricht von der Wichtigkeit der Mediation als Alternative zum justiziellen Eingriff. Ihr besonderer Beitrag beruht auf der Strafmediation mit Minderjährigen und den Interventionen, die während dieses delikaten Prozesses durchgeführt werden.Der Beitrag wird beendet mit der Analyse der organisatorischen und professionellen Aspekte der Mediationsbüros und mit Bemerkungen bezüglich zukünftiger möglicher Szenarien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laura Mattucci&lt;br /&gt;STRAFMEDIATION MIT MINDERJÄHRIGEN&lt;br /&gt;Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema der Wiedergutmachungsjustiz und hier im Besonderen mit der Mediation ; beide sind ein Beispiel für eine autonome und alternative Justiz im Verhältnis zum „Klassischen „ Modell des Strafrechtes.&lt;br /&gt;Matteucci ist der Meinung , daß sowohl die Strafmediation als auch die Wiedergutmachung als Modelle im Sinne des „problem solving“ gelten können , da beide Modelle eine „Rückübereignung“ des Konfliktes an die Parteien erlauben. Mediation im Kontext des Jugendstrafvollzuges betreiben bedeutet, das die Mediation die sie  charakterisierenden Elemente bereitstellt, nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Täter und Opfer die Möglichkeit haben, eine Komunikation wieder aufzunehmen, die durch die Tat unterbrochen worden ist, oder einen neuen Zugang  zu konstruieren.  Noch einmal beweist sich der Jugendstrafvollzug als der Ort, der am geeignetsten erscheint, um eine Mediation wachsen zu lassen, als besonderes Handlungsinstrument, dessen Dynamik und Mechanismen im folgenden dargestellt wurden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe Ruggiero&lt;br /&gt;VON DER MEDIATION ZUM COUNSELLING&lt;br /&gt;VORSCHLAG FÜR EINEN NEUEN AUSBILDUNGSGANG&lt;br /&gt;Die Vereinigung AIMS kann sich der größten Mitgliederzahl rühmen, auch dank einer zentralen, tragenden Idee, nämlich der , einen „systemischen Fachmann“ auszubilden, der in der Lage ist, Konflikte zu mediieren.  Die AIMS macht nun einen weiteren Schritt, indem sie sich dem Gebiet des Counselling öffnet und all denen ein konkretes Angebot macht, die in verschiedenen Kontexten an relazionalen Prozessen teilhaben,  die auf die Weiterentwicklung menschlicher Systeme gerichtet sind.&lt;br /&gt;In diesem Beitrag stellt Dr. Ruggiero das Ergebnis einer ersten Ausarbeitung zum Thema des Systemischen Counselling vor, das in der didaktischen Kommission bearbeitet worden ist, die von ihm selbst koordiniert wurde. Er beschreibt die wichtigsten Charakteristika des Ausbildungsganges in Counselling mit systmisch-relationaler Ausrichtung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Er beschließt seinen Vortrag mit einigen persönlichen Überlegungen zum Phänomen der Proliferation der helfenden Berufe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Schlüsselwörter: Mediation, systemische Hypothesen, Prämissen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peer mediation und pro-soziales Verhalten: Hypothese einer kognitiven Umstrukturierung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arbeitsgruppe Schulmediation&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-3590242570529533908?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/3590242570529533908/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=3590242570529533908' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/3590242570529533908'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/3590242570529533908'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/zusammenfassung.html' title='Zusammenfassung'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-207856235812561688</id><published>2007-02-03T19:50:00.001-08:00</published><updated>2007-02-03T19:50:57.847-08:00</updated><title type='text'>Resúmen Espanol</title><content type='html'>Fabio Bassoli&lt;br /&gt;LOS PRINCIPIOS SISTÉMICOS DE LA MEDIACIÓN EN LA FAMILIA Y EN LAS INSTITUCIONES.&lt;br /&gt;En esta presentación se delinean las bases de las elecciones realizadas por el AIMS al proponer una mediación sistémica, es decir congruente con los principios de la perspectiva sistémico y relacional. La familia y la mediación de los conflictos intrafamiliares representa aún hoy día el campo predominante de una intervención de mediación, de todas formas dirigida hacia otros contextos. Se introduce la concepción de intermediación en su función de conexión entre las partes implicadas en la red de relaciones que se crean alrededor de los conflictos.&lt;br /&gt;Isabella Buzzi&lt;br /&gt;LAS ADR DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL PANORAMA EUROPEO Y ITALIANO&lt;br /&gt;La presente contribución tiene por objetivo describir brevemente el panorama europeo e italiano en relación a la difusión de la mediación prestando especial atención a la mediación familiar. La primera parte se ocupará de la normativa europea y de la difusión de la mediación de conflictos ya sea en ámbitos no estrechamente relacionados con la familia, asi como en el ámbito familiar. Se enunciarán brevemente los modelos principales de mediación familiar más conocidos en Europa. En la segunda parte se describirá la situación de la normativa italiana relativa a las ADR de la mediación familiar, la situación de la formación en la mediación familiar y el estado de la práctica de la mediación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Canevelli&lt;br /&gt;DOS ASPECTOS CRÍTICOS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR&lt;br /&gt;El Dr. Canevelli propone una reflexión sobre importantes aspectos críticos de la mediación en caso de separación y divorcio. En particular por lo que se refiere a la escasa notoriedad de la Mediación en Italia y cual sea su causa. Existe poca claridad en merito al verdadero papel de la mediación. No se trata solamente de centrarse sobre el conflicto sino también sobre la elaboración de la separación. Finalmente una reflexión sobre los modelos de Mediación y sobre la necesidad de ofrecer una elevada calidad profesional.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giancarlo Francini&lt;br /&gt;EL MALENTENDIDO Y LAS CULTURAS: ¿QUÉ TIPO DE MEDIACIÓN?&lt;br /&gt;Colocando el conflicto cultural dentro de los conflictos de comunidad, la perspectiva sistémica permite captar su naturaleza en las dinámicas comunitarias y proporciona los instrumentos teóricos para poder afrontarlos. Pero además de la visión sistémica el artículo busca profundizar la dimensión relacional propia del encuentro con otra cultura, con la diversidad, con el malentendido. Es justamente tomando los movimientos del concepto de Malentendido, se examina la dinámica entre migrante y país huesped desde el punto de vista de las politicas de acogida francofonas y anglofonas y para cada una de estas dimensiones sociales hipotiza el papel de la mediación cultural.&lt;br /&gt;El artículo intenta demostrar como cada minimización del malentendido y cada evitación del encuentro no hacer nada más que exasperar o convertir en mayormente probable el conflicto dentro del mismo país que acoge y de la comunidad indigéna, como demuestra el caso de la Ley sobre la Laicidad, promulgada por el gobierno francés que en este artículo se expone a  como ejemplo.&lt;br /&gt;Gennaro Galdo&lt;br /&gt;APUNTES PARA LA TERCERA CIBERNÉTICA. DESDE EL HIC ET NUNC AL TIMING, DESDE EL CONTROL DE LA RELACIÓN AL EMPOWERMENT&lt;br /&gt;ALGUNAS PREMISAS EPISTEMOLÓGICAS&lt;br /&gt;Il Dott. Galdo ofrece un panorama sobre la III cibernética empezando por algunas reflexiones de naturaleza epistemológica y recorriendo las temáticas principales y fundamentales de la I y II Cibernética con sus respectivos instrumentos prácticos elaborados y utilizados, comparándolos con los de la tercera sobre todo en lo que se refiere al uso del tiempo. Concluye con dos observaciones a cerca de las aplicaciones de la III Cibernética en la mediación y en la asesoría.&lt;br /&gt;Mauro Mariotti&lt;br /&gt;EL ASESORAMIENTO COUNSELLING SISTEMICO EN VARIOS CONTEXTOS.&lt;br /&gt;El asesoramiento sistémico -  reflexiones epistémicas&lt;br /&gt;Después de una larga reflexión introductoria sobre el asesoramiento y sobre la figura del asesor, el Dr. Mariotti proporciona una amplia panorámica de la figura del asesor en varios contextos: el asesoramiento en el trabajo y para los sujetos con desventajas, el asesoramiento escolar, el asesoramiento para médicos, el co-asesoramiento, el asesoramiento  la familia y finalmente el asesoramiento individual.&lt;br /&gt;Paola Stradoni&lt;br /&gt;LA IDENTIDAD INCIERTA DE LA MEDIACIÓN INSTITUCIONAL&lt;br /&gt;El artículo afronta el interrogante de la identidad del mediador en los contextos organizativos, analizando la ambigüedad de los papeles y de los marcos que se cruzan en los diversos trazados de mediación institucional. Especialmente se afrontan los riesgos intrínsecos de un contexto de mediación el cual todas las veces se tiene que generar. Por último se ilustran estrategias para hacer frente a esta incertidumbre de identidad, sea para quien se propone como mediador aunque no exista un tercero respecto al sistema en conflicto, sea por quien se propone como mediador comenzando desde la posición de asesor externo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandro Barberis&lt;br /&gt;LA EXPERIENCIA DE MEDIACIÓN EN LAS EMPRESAS&lt;br /&gt;Con su intervención nos lleva a una experiencia de mediación diferente dado que se lleva a cabo dentro de un contexto especial como es el de una empresa. Pero como él mismo dice, la capacidad de mediación, o mejor dicho, el ejercicio de la mediación implica todos los ámbitos de la vida, es una forma de afrontar los problemas, y como consecuencia tiene que ver con el mundo del trabajo. El contexto empresarial es un complicado y delicado sistema de relaciones de forma especial dentro de las empresas y entre las empresas y entre estas y el ambiente externo. Explica qué cosa significa "mediar" para un directivo y nos narra su experiencia personal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lilia Andreoli&lt;br /&gt;DENTRO DEL LABERINTO DE LOS CONFLICTOS: TEORÍAS, PRÁCTICAS Y CONTEXTOS DE LA MEDIACIÓN Y DEL ASESORAMIENTO COUNSELLING SISTÉMICO&lt;br /&gt;La Doctora Andreoli nos trae diferentes experiencias de mediación escolar que se presentarán dentro de la sesión de Mediación Escolar, las cuales han evidenciado con gran claridad la "complejidad" y la estructura a modo de "laberinto" que el trabajo dentro de las instituciones conlleva y como sucede de especial manera en la escuela.&lt;br /&gt;El intento de los ponentes ha sido el de proponer vías de investigación a diferentes niveles que pudieran de alguna forma facilitar el movimiento de las personas dentro del laberinto, pero que sobre todo proporcionaran una oportunidad de descubrimiento del "hilo que une todos los estados de existencia entre si y de estos a su Principio".&lt;br /&gt;El recorrido propuesto se inicia con la exposición de una situación de mediación escolar en la que están presentes diferentes niveles de intervención:&lt;br /&gt;mapado de los sistemas implicados&lt;br /&gt;narración de los puntos críticos que han guiado la petición de intervención&lt;br /&gt;acuerdo y proyecto con la institución escolar&lt;br /&gt;fase operativa del proyecto en tres niveles: acción simple-integración-coreografía&lt;br /&gt;análisis del lenguaje y de los procesos que acompañan la construcción de los significados por parte de los participantes&lt;br /&gt;paso de la mediación reparativa que constituye en resumen la parte primera del recorrido a la mediación para la cooperación, donde las partes en juego empiezan a compartir trozos de recorrido, de los objetivos mínimos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandra Colombara&lt;br /&gt;MEDIACIÓN ESCOLAR - ÁREA ESTUDIANTES.&lt;br /&gt;Esta comunicación muestra el modelo organizativo de proyectos de mediación escolar - área estudiantes.&lt;br /&gt;Se toman en consideración:&lt;br /&gt;- el contexto&lt;br /&gt;- los meta-objetivos&lt;br /&gt;- los tiempos&lt;br /&gt;- el setting&lt;br /&gt;- la formas de conducción&lt;br /&gt;Dentro del esquema se dibuja un posible proceso de mediación que empieza con la construcción de un lenguaje común para llegar a la propuesta de técnicas de mediación de conflictos.&lt;br /&gt;La ponencia resalta en la parte conclusiva las narraciones de experiencias de mediación realizadas con los estudiantes, una para cada tipo de mediación extensa, reparadora, para la cooperación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mili Ghiotto.&lt;br /&gt;CONVIVIR, COMUNICAR, COOPERAR: UNA PROPUESTA - INTERVENCIÓN PARA UNA CLASE DEL SEGUNDO AÑO DE UN CURSO PARA PROTÉSICOS DENTALES&lt;br /&gt;En esta ponencia se explicitan con especial atención las tensiones, las incertidumbres y los intentos que preceden, para un equipo de trabajo, la presentación de un proyecto que implica junto con otros componente adultos, a los estudiantes de los centros de enseñanza secundaria.&lt;br /&gt;Cada encuentro es un momento de prueba para adultos y chicos, es una propuesta de un proceso, que utilizando las técnicas ya conocidas, ayuda a afrontar un recorrido de aprendizaje de la gestión de conflictos, así como de aprendizaje de las formas de funcionamiento de los grupos, para promover estilos de relación diferentes y capaces de reducir la distancia existente entre la percepción y las expectativas que cada uno tiene respecto a la propia clase.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conny Leporatti&lt;br /&gt;"LAS COSAS BELLAS QUE NO TE HE DICHO". LÍNEAS BASE Y DESCRIPCIÓN DE UN PROYECTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN DEL MALESTAR PSICO-SOCIAL.&lt;br /&gt;En esta relación de las bases de actuación para un proyecto de mediación escolar entendido como un instrumento de prevención del malestar psico-social, a través de:&lt;br /&gt;- la definición de un contrato de colaboración con la institución escolar.&lt;br /&gt;- la definición de una fase de sensibilización&lt;br /&gt;- la definición de procesos de mediación mediación entre pares diádica - mediación entre pares en grupo - mediación intergeneracional - peer mediation&lt;br /&gt;Verificación de los resultados y análisis de los elementos críticos manifestados&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luca Orazzo,  Immacolata Sarnacchiaro&lt;br /&gt;LA PEER MEDIATION Y EL COMPORTAMIENTO PROSOCIAL: LA HIPÓTESIS DE UNA RESTRUCTURACIÓN COGNITIVA&lt;br /&gt;En este trabajo se examinan los resultados de una investigación que intenta esclarecer como a través de un manejo mejor de los conflictos dentro del sistema escolar entre alumnos y entre los alumnos y el docente, es posible facilitar un aumento de la capacidad de “ponerse en el lugar de” y en este sentido, aumentar la tendencia al comportamiento prosocial.&lt;br /&gt;La investigación, que ya ha sido presentada en el pasado Congreso de Riccione, ha sido enriquecida con importantes consideraciones que unen el protocolo de investigación con los estudios que actualmente se están realizando en el sector.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Terenzi, Elena Rubbi&lt;br /&gt;“BOLOGNA BIEN...BOLOGNA MAL”&lt;br /&gt;¿MEDIACIÓN ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE CONCILIACIÓN O DE SEPARACIÓN?&lt;br /&gt;Este trabajo pone en relieve una hipótesis de intervención de mediación escolar en un conflicto entre adultos docentes y padres, sobre las repercusiones que esta modalidad relacional tiene sobre las instituciones implicadas y sus usuarios niños de guarderías/preescolar.&lt;br /&gt;Representa una hipótesis de trabajo para los futuros mediadores sobre todo por la complejidad y la interconexión de dinámicas relacionales entre las figuras implicadas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maria Grazia Papi&lt;br /&gt;¿MEDIACIÓN ESCOLAR O MEDIACIÓN EN LA ESCUELA?.&lt;br /&gt;Generalmente se ha negado porque se ha considerado como una disfunción. El conflicto es en cambio, frecuentemente presente en la escuela así como en los lugares de trabajo, pero principalmente en la comunidad educativa el conflicto se manifiesta en la clase, núcleo alrededor del cual gira toda la organización escolar, haciéndose realidad en las relaciones docentes/alumnos y alumnos/alumnos.&lt;br /&gt;Introducir la mediación en la escuela se convierte, como consecuencia, en una necesidad, pero esta necesidad se convierte en “especializada”, es decir “escolar” sólo cuando trata de conflictos que revierten en la esencia misma de la escuela y que se manifiestan en el grupo “clase” donde interaccionan personas con estatus diferentes, estos son: docentes y alumnos.&lt;br /&gt;Son diversos los conflictos que pueden nacer, como demuestran los resultados de una breve investigación realizada en una escuela de enseñanza superior, los cuales pueden dañar el trabajo educativo descualificándolo o convirtiéndolo en menos constructivo.&lt;br /&gt;Cada docente puede construir su propia capacidad de mediación, situándose en una perspectiva diferente y convirtiéndose en un punto de referencia para sus estudiantes, llegado el momento podrá entonces mediar en los conflictos que puedan nacer entre ellos.&lt;br /&gt;La Peer Mediation, la mediación entre alumnos, realizada por los mismos alumnos es un proyecto ambicioso, el cual requiere de la colaboración entre diferentes fuerzas, para empezar, se debe instaurar un clima más confiado en toda la escuela, sería necesario empezar con cursos de sensibilización al concepto de conflicto, comunicación y mediación para los todos los componentes – docentes, alumnos, personal no docente, padres-  pero con especial atención a los protagonistas de la escuela: padres y alumnos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robert Emery&lt;br /&gt;UNA MEDIACIÓN EMOTIVAMENTE INFORMADA&lt;br /&gt;Hace veinte años desarrollé un método al que he puesto el nombre de mediación emotivamente informada. La mediación emotivamente informada reconoce el poder de las emociones en el divorcio, pero el método constituye una prespectiva de solución a los problemas a corto plazo. La mediación emotivamente informada está focalizada sobre las soluciones de conflictos legales, no sobre la realización de una terapia familiar. De todas formas, el mediador usa el conocimiento de las emociones potentes en divorcio para educar a los padres y no solamente por lo que se refiere a las cuestiones legales y a las necesidades de los hijos, así mismo a cerca de sus mismas emociones imprevisibles. Afrontar las emociones y establecer nuevos límites que constituyan el eje crítico para hacer en modo que el divorcio funcione para los niños.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcellino Vetere&lt;br /&gt;LA MEDIACIÓN ES UNO DE LOS MÉTODOS COOPERATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. LA FAMILIA ES A MENUDO EL TEATRO DE CONFLICTOS.&lt;br /&gt;Con el paso de los años el sistema familia ha sido protagonista de un gran cambio de hábitos y de estructura llegando a la familia nuclear la cual depende de las instituciones para hacer frente a una amplia gama de necesidades. Se presenta un breve recorrido sobre la historia de la actividad de mediación hasta llegar al modelo AIMS, para después afrontar los temas de la transición de la crisis de pareja y del duelo que sigue a la separación. Se llega, consecuentemente a la fase de asesoría en relación a la cual se valora que para algunos casos y en algunas circunstancias las mediación ha sobrepasado ya el límite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serena Biagini&lt;br /&gt;MEDIACIÓN FAMILIAR Y CAPACIDADES EMOTIVAS DEL MEDIADOR&lt;br /&gt;ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL PROCESO DE SEPARACIÓN.&lt;br /&gt;Se trata el tema del proceso de separación como un momento lleno de fuertes emociones, como el dolor y la rabia pueden de todas forma llevar a un proceso de transformación y de evolución. Especial importancia se da a las emociones que el mediador familiar deberá manejar de manera  cauta ya que serán de diferente talante para cada uno de los miembros de la pareja en proceso de separación. Por este motivo los mediadores deben ser instruidos de forma adecuada para que puedan afrontar las situaciones de vivo conflicto a las que se asiste en las separaciones, es necesario un verdadero trabajo sobre las capacidades emotivas, dirigido a crear un clima de colaboración, de empatía y de escucha, aislando las propias emociones de las del cliente.&lt;br /&gt;Lucia Caputo, Simona Dino Guida, Patrizia Mazzei, Roberta Cirignano&lt;br /&gt;EL CENTRO DE CONSULTA Y APOYO A LA FAMILIA- SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE LA COOPERATIVA SOCIAL SORRISO. AYUNTAMIENTO DE SALERNO: ORGANIZACIÓN, INTERVENCIONES Y OBJETIVOS.&lt;br /&gt;Las autoras por medio de un control estadístico realizado analizando las fichas de registro de las intervenciones para casos particulares, identifican los puntos fuertes y débiles de un servicio público ya que está convencionado con el Ayuntamiento dirigido al malestar familiar.&lt;br /&gt;Usando la perspectiva sistémica han realizado en primer lugar la identificación los actores protagonistas del sistema en el Centro en el cual trabaja:&lt;br /&gt;definición del usuario;&lt;br /&gt;definición del derivante, en función de las competencias.&lt;br /&gt;En un segundo lugar han realizado la definición de la tipología de la solicitud de intervención, verificando la correspondencia entre lo declarado por el derivante y el contenido emergente en el análisis de la solicitud con el usuario.&lt;br /&gt;Un último paso ha sido el análisis los resultados de los servicios suministrados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ester Livia Di Caprio, Paolo Gritti&lt;br /&gt;LA FUNCIÓN PARENTAL EN LAS NUEVAS FORMAS DE CONFIGURACIÓN FAMILIAR: LAS VENTAJAS DEL SETTING DE MEDIACIÓN.&lt;br /&gt;Los autores afrontan el tema de la función parental en las nuevas configuraciones familiares, como por ejemplo en las familias recostituidas o en los núcleos monoparentales, etc.&lt;br /&gt;En este nuevo panorama se sitúa la mediación sistémica, del cual se trata la organización del setting dirigido a favorecer un clima comunicativo y distendido. Se pone el acento en la intervención de counseling asesoría familiar sistémica que dirigiéndose a incentivar la capacidad de búsqueda de soluciones alternativas sea por parte de cada uno de los componentes que por parte de toda la red familiar, puede resultar igualmente eficaz.&lt;br /&gt;Giulina Ferreri&lt;br /&gt;LA EXPERIENDIA DE LOS LABORATORIOS POR SEPARADO DE TURÍN&lt;br /&gt;Cuando existen separación o divorcio es inexistente la dimensión coral, es decir, la participación colectiva, compuesta también por rituales: ¡queda como única celebración el registro burocrático en un tribunal! Con la constitución de un grupo de personas separadas se ha querido superar el individualismo de la experiencia de separación proponiendo una especie de operación mental que incluye la interiorización del final de la conyugalidad o convivencia pero al mismo tiempo salvando la confianza en los vínculos y en las relaciones afectivas incluidos los intercambios generacionales.&lt;br /&gt;Roberta Marchiori&lt;br /&gt;"YO NO DUERNO CON EL ENEMIGO": EL SUFRIMIENTO, LA CONFUSIÓN, EL CONFLICTO DE LEALTAD DE LOS HIJOS CUANDO LOS PADRES NO SON CAPACES DE MODIFICAR LAS PREMISAS SOBRE LAS CUALES SE FUNDA SU DESACUERDO.&lt;br /&gt;El sistema familiar, separado o en fase de separación, se ve obligado a tener que atravesar una transformación completa y traumática respecto a sí mismo y al contexto en el cual está implantado. El trabajo que se presenta subraya la importancia de la mediación entendida como un espacio privilegiado en el cual los componentes de la familia son estimulados a redefinir y reconocer los papeles y las relaciones de la propia organización.&lt;br /&gt;La puesta en discusión de las premisas familiares y de la visión del otro se convierten en mucho más necesaria cuanto más los hijos se encuentran enmarañados en la rigidez del conflicto parental, como ha sido ejemplificado en el caso analizado. Cuanto más está en conflicto la pareja, más los hijos arriesgan el poder ser "usados" más o menos explícitamente como armas para demostrar la incapacidad del otro progenitor o como aliados que deben demostrar la "lealtad" hacia un progenitor o el otro, con grave riesgo sobre su desarrollo psicológico. En estos casos el proceso de mediación parece especialmente complejo e inaccesible.&lt;br /&gt;Las formas de enganchar y de trabajar con estas familias requieren frecuentemente la implicación de otros actores comprometidos en el conflicto: otros familiares, abogados o entes sociales. Durante el proceso son casi siempre invitados en diversos encuentros los hijos, para ayudar a estos últimos a salir de posiciones incómodas en las que están bloqueados y para activar a los padres de forma más directa en los papeles de padre y madre.&lt;br /&gt;La estructura del proceso conversacional de mediación tiene que consentir a la familia la realización recorridos secuenciales significativos entre el pasado, el presente y el futuro que les permita encontrar historias alternativas al conflicto. Para este propósito en el proceso de mediación es fundamental conseguir desestabilizar las posiciones rígidas y estimular a cada componente a reorganizar las relaciones familiares, redefinir las propias premisas y a comprender el significado, en todo caso, siempre activo de su comportamiento, para alcanzar formas relacionales basadas lo más posible sobre la constructividad, la colaboración y el recíproco reconocimiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Mari, Luigi Onnis&lt;br /&gt;LA MEDIACIÓN EN LA FAMILIA EXTENSA: CUANDO EN LA MESA DE MEDIACIÓN NO ESTÁ PRESENTE LA COPIA PARENTAL.&lt;br /&gt;El artículo trata el tema de la mediación en la familia extensa, en particular cuando el conflicto que se desarrolla alrededor y "para" el menor, visto como "bien" que pertenece a dos estirpes, ve contraponerse los miembros de las familias de origen, normalmente los abuelos, entre ellos o contra uno de los padres.&lt;br /&gt;Estas historias están siempre llenas de grandes sufrimientos y peripecias y los protagonistas se encuentran encajados en patrones de conflicto, que encuentran su origen y ruedan alrededor de temas de particular relevancia y de fuerte impacto emotivo que se unen al tema de la pérdida real o simbólica.&lt;br /&gt;Se afrontan los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con esta forma específica de mediación de conflictos familiares, que frecuentemente se sitúan en un marco forzado, dirigido a la tutela de los menores.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aldo Mattucci&lt;br /&gt;LA MEDIACIÓN FAMILIAR: LÍMITES Y RECURSOS&lt;br /&gt;En la intervención se pone atención sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la separación parental, con la intervención de ayuda que puede ser realizada en dicho contexto y finalmente con la formación de los profesionales  que trabajan en el así llamado campo psicojurídico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mariarosaria Menafro&lt;br /&gt;JUSTICIA REPARATIVA Y MEDIACIÓN PENAL MINORIL EN ITALIA&lt;br /&gt;MEDIAR LAS HISTORIAS: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE PADRES E HIJOS ADOPTIVOS&lt;br /&gt;La Dra. Menafro subraya como en el último decenio el contexto de elección dentro del cual se ha desarrollado la mediación haya estado caracterizado por casos de separación, pero también se ha registrado un aumento igualmente significativo de solicitudes de intervención mediatoria en situaciones que no derivaban de divorcios pero que tenían que ver con otros contextos familiares. Como los conflictos resultantes de adopciones difíciles. Esto ha permitido, evidencia la autora, experimentar nuevos métodos y nuevas formas de afrontar nuevos temas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrea Mosconi&lt;br /&gt;HIPOTIZACIÓN Y PROCESO "MEDIATORIO".&lt;br /&gt;EFECTOS PRAGMÁTICOS DEL USO DE LAS HIPÓTESIS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS COMPARTIDOS EN MEDIACIÓN FAMILIAR.&lt;br /&gt;El artículo propone una reflexión entorno al tema de la función de la hipótesis sistémica en la gestión del proceso de mediación.&lt;br /&gt;La principal consideración es que la situación de conflicto implica a la pareja hasta un punto tal que conlleva la pérdida del sentido del tiempo y del contexto de los hechos. Todo, de hecho, se vive come un juicio recíproco, objetivo, inmutable y va unido al juego de las culpas. Tal situación de "reducción" del pensamiento implica a menudo al mediador con el efecto que todo el sistema "mediante" se puede colapsar. En dicha situación se propone la idea que el proceso conversacional de construcción de la hipótesis sistémica sea capaz de actuar con el sentido de introducir el Tiempo y Contexto en la experiencia y en el pensamiento de los contendientes. Además este actúa en el dirección de las despatologización y descupabilización. Contribuyen en este sentido el ya sea contenido de los argumentos tratados para la construcción de hipótesis, como las premisas explícitas que guían una descripción sistémica de los hechos.&lt;br /&gt;Mariarita Teofili&lt;br /&gt;INTERVENCIÓN DEL ABOGADO&lt;br /&gt;Con esta contribución se ha querido ofrecer una exposición sintética sobre el uso de la Mediación Familiar en el Tribunal de Roma.&lt;br /&gt;Dado que la Mediación, como servicio alternativo al ofrecido por el sistema judicial, presenta todas las características para ser un instrumento eficaz de superación del conflicto, mediante la restitución de competencias parentales enmudecidas por los amargores personales. De todas formas los jueces del tribunal de Roma se han encontrado con problemas ya que frecuentemente se llega a la mediación después de haber llegado a un tribunal y no antes, y a menudo sucede que por problemas burocráticos sea la CTU a desnaturalizar su papel y a tener que aplicar una especie de intento de mediación.&lt;br /&gt;La autora propone como solución el reglamento de la mediación familiar dentro del proceso judicial, salvaguardando de todas formas la naturaleza espontánea del acceso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luca Pappalardo.&lt;br /&gt;MEDIACIÓN JUDICIAL: UN PROBLEMA DE DEFINICIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO.&lt;br /&gt;Este trabajo propone una reflexión sobre las contradicciones subayacentes a la definición de mediación jurídica.&lt;br /&gt;Después de haber asignado una definición a ambos términos, Pappalardo se lanza en el directo de las contradicciones a partiendo del hecho que la Ley no prevé explícitamente en sus artículos la mediación jurídica, y aún más, las diversas características de los tipos de usuarios que las diferencian. Continua sus reflexiones citando las contribuciones teóricas de Cigoli y Canevelli y Cirillo con referencia a las razones y el papel de la Mediación.&lt;br /&gt;Luciano Tonellato&lt;br /&gt;ASESORÍA TÉCNICA DE OFICIO EN SITUACIONES DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO: SIGNIFICADO, IMPLICACIONES Y EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN CLÍNICA.&lt;br /&gt;El autor profundiza y esclarece algunos posibles malentendidos que frecuentemente se presentan en el contexto psico-jurídico que hacen referencia a la puesta en marcha de la Asesoría Técnica de Oficio y en particular sobre su uso de acuerdo con una perspectiva clínica.&lt;br /&gt;Así mismo, coherentemente con una orientación de la Asesoría de acuerdo con el modelo sistémico-relacional, trata de construir unas líneas de actuación, focalizar instrumentos de intervención y de uso correcto, es decir, superar una Asesoría que fotografíe lo que existe cristalizando los límites que muestra el sistema-familia, a favor de una investigación y de una valoración de las estrategias capaces de activar los recursos presentes en el mismo sistema, según la orientación adoptada en los Centros Co.Me.Te.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alberto Vito&lt;br /&gt;LAS ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO FAMILIAR DESPUÉS DE UN DUELO.&lt;br /&gt;El Dr. Vito trata en primer lugar el tema de la conflictividad dentro de la familia y de la pareja en general, sucesivamente nos presenta el tema en un contexto especial como es el que se crea como consecuencia de la muerte de un progenitor, entre el progenitor superviviente y el progenitor del cónyuge desaparecido, en lo que se refiere a las relaciones entre abuelos y nietos. Se propone una vía de intervención posible.&lt;br /&gt;Francesco Di Ciò&lt;br /&gt;JUSTICIA REPARATIVA Y MEDIACIÓN PENAL MINORIL EN ITALIA&lt;br /&gt;El autor examina la importancia de la mediación como instrumento alternativo a la intervención judicial. En particular su contribución vierte sobre la mediación penal minoril y sobre los procedimientos adoptados durante este delicado íter. Concluyendo con un análisis sobre los aspectos organizacionales y profesionales de las Instancias para la Mediación y con observaciones sobre cuáles podrían ser los futuros escenarios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laura Mattucci&lt;br /&gt;LA MEDIACIÓN PENAL EN EL SISTEMA MINORIL&lt;br /&gt;La comunicación afronta el tema de la justicia reparativa y, en el particular, de la mediación como dos realidades que representan un paradigma de justicia autónomo y alternativo al modelo "clásico" de justicia penal.&lt;br /&gt;Según Mattucci la mediación y la reparación pueden considerarse totalmente como modelos de "problem solving" de carácter negocial, ya que permiten una restitución del conflicto a las partes. Desarrollar la mediación en el ámbito judiciario minoril significa intentar crear un elemento caracterizante, el lugar en el cual reo y víctima tienen la posibilidad de volver a abrir una comunicación interrumpida por el delito, o de construir una nueva. La justicia minoril, una vez más, se demuestra como el lugar más oportuno donde hacer que germinen y crezcan la mediación como un aunténtico instrumento de acción, del cual pueden ser extraídas las dinámicas y los mecanismos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe Ruggiero&lt;br /&gt;DE LA MEDIACIÓN A LA ASESORÍA: UNA NUEVA PROPUESTA FORMATIVA.&lt;br /&gt;La AIMS como Asociación, ostenta el mayor número de socios gracias a una idea fuerte que es la de: formar de forma completa al trabajador sistémico, el cual debe ser capaz de mediar en conflictos. La AIMS da otro paso que es el de abrirse hacia el área del counselling o asesoría ofreciendo una oportunidad real para todos los trabajadores que en diferentes contextos laborales participan en los procesos relacionales finalizados a la evolución de los sistemas humanos.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-207856235812561688?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/207856235812561688/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=207856235812561688' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/207856235812561688'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/207856235812561688'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/resmen-espanol.html' title='Resúmen Espanol'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-3919808441381071386</id><published>2007-02-03T19:42:00.000-08:00</published><updated>2007-02-03T19:50:08.360-08:00</updated><title type='text'>Rèsumès en français</title><content type='html'>Fabio Bassoli&lt;br /&gt;LES PRINCIPES SYSTEMIQUES DE LA MEDIATION DANS LA FAMILLE ET DANS LES INSTITUTIONS&lt;br /&gt;Dans cette présentation on explique les raisons des choix de l’AIMS qui a décidé de proposer une médiation systémique, c’est-à-dire qui adhère aux principes de la théorie systémique et relationnelle. La famille ainsi que la médiation des conflits dans la famille représentent encore le domaine privilégié pour une intervention de médiation même si elle peut s’adresser à d’autres contextes. On introduit aussi l’idée d’intermédiation, dans sa fonction de connexion parmi les sujets engagés dans la trame des relations produites par les conflits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Isabella Buzzi&lt;br /&gt;ADR ET LA MÉDIATION FAMILIALE DANS L'EUROPE ET DANS L' ITALIE&lt;br /&gt;Ce récit contribue à brosser un tableau de la situation européenne et italienne à propos de la diffusion de la médiation et en particulier de la médiation familiale. Dans la première partie on s'occupera des normes européennes ainsi que de la diffusion de la médiation des conflits dans le domaine familial et, au contraire, parmi des domaines qui ne se rapportent pas forcément à la famille. On décrit brièvement les modèles principaux de médiation familiale répandus dans l'Europe. Dans la deuxième partie, on décrira les normes italiennes concernant les ADR et la médiation familiale, ainsi que la situation actuelle de la formation à la médiation familiale et enfin l'expérience de médiation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Canevelli&lt;br /&gt;DEUX ASPECTS CRITIQUES DE LA MÉDIATION FAMILIALE&lt;br /&gt;L’auteur propose une réflexion concernant des importants aspects critiques de la médiation pour la séparation ou le divorce. On examinera en particulier la visibilité de la Médiation en Italie qui est vraiment insuffisante ainsi que ses causes. En effet il n’y a pas de clarté à propos du véritable rôle de la médiation; il ne faut pas seulement se concentrer sur le conflit mais aussi sur l’élaboration de la séparation. Enfin, on propose une réflexion sur les modèles de Médiation et sur la nécessité d’offrir un grand professionnalisme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giancarlo Francini&lt;br /&gt;Le Malentendu et les différentes cultures.  Médiation: laquelle?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En situant le conflit culturel parmi les conflits de communauté, l’approche systémique permet d’en comprendre la nature à travers les dynamiques communautaires, en présentant aussi les principes théoriques pour y faire face. Au-delà de l’approche systémique, l’article cherche à approfondir la dimension relationnelle  qui est le propre de la rencontre avec une culture différente, la diversité et le malentendu. Voilà pourquoi on a décidé de partir par l’idée de Malentendu pour examiner la dynamique existante entre le migrant et le pays d’accueil du point de vue des politiques de l’accueil francophone ou anglophone, et pour chacune des dimensions sociales impliquées on cherche à définir le rôle de la médiation culturelle.&lt;br /&gt;L’article montre que le nivellement du malentendu ainsi que chaque évitement de la rencontre contribuent à exaspérer ou, peut-être, à favoriser le conflit même, sans oublier que le conflit avec l’autre renvoie toujours aux luttes intestines du pays d’accueil et à la communauté autochtone. Cela est bien témoigné par la Loi sur la Laïcité, approuvée par le Gouvernement Français, qu’on va citer en exemple.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gennaro Galdo&lt;br /&gt;NOTES POUR LA TROISIEME  CYBERNETIQUE DE L’HIC ET NUNC AU TIMING, DU CONTROLE DE LA RELATION A L’EMPOWERMENT&lt;br /&gt;Quelques prémisses épistémologiques.&lt;br /&gt;L’auteur nous offre un panorama sur la IIIème cybernétique en partant par quelques réflexions de nature épistémologique et parcourant les thèmes principaux et fondamentaux de la Ière et IIème Cybernétique ainsi que ses instruments pratiques élaborés et utilisés par rapport à ceux de la IIIème surtout par rapport à l’utilisation du temps. L’auteur conclue avec deux observations concernant les applications de la IIIème cybernétique au monde de la médiation et de la consultation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mauro Mariotti&lt;br /&gt;LE COUNSELLING SYSTEMIQUE A TRAVERS LES DIFFERENTS CONTEXTES&lt;br /&gt;LE COUNSELLING SYSTEMIQUE – PENSEES EPISTEMIQUES&lt;br /&gt;Après une longue réflexion introductive au counselling et à la figure du counsellor, l’auteur offre un vaste panorama sur la figure actuelle du counsellor parmi les différents contextes : le counselling du travail et pour sujets avec des problèmes, le counselling scolaire, le counselling pour les médecins, le co-counselling, le counselling à la famille et, enfin, le counselling individuel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Stradoni&lt;br /&gt;L’IDENTITÉ INCERTAINE DE LA MÉDIATION INSTITUTIONNELLE&lt;br /&gt;Cet article présente la question de l’identité du médiateur dans les contextes d’organisation, et il analyse les ambiguïtés des rôles et des aspects qui se mêlent parmi tous les parcours de médiation institutionnelle. On doit considérer en particulier les dangers du setting de médiation qui doit, chaque fois, être créé. Enfin, on illustre les stratégies pour faire face à cette incertitude identitaire, côté du médiateur qui n’est pas tiers par rapport au conflit, et côté du médiateur qui est consultant de dehors.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandro Barberis&lt;br /&gt;L’EXPÉRIENCE DE MÉDIATION DANS LES ENTREPRISES&lt;br /&gt;Cette intervention nous présente une expérience très différente de médiation car elle se réalise dans un contexte particulier tel que celui de l’entreprise. A ce propos, l’auteur affirme que l’habilité, ou mieux l’exercice de la médiation concerne tous les domaines de la vie et, étant donné qu’il est un moyen pour faire face aux problèmes, il concerne bien sûr le monde du travail. Le contexte de l’entreprise est un système de relations très délicat et compliqué, surtout à l’intérieur de l’entreprise ainsi que entre les entreprises et le monde à l’extérieur. L’auteur explique donc le sens du terme « médiation » au point de vue d’un manager et il nous présente son expérience personnelle.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lilia Andreoli&lt;br /&gt;AU LABYRINTHE DES CONFLITS: THEORIES, PRATIQUES ET CONTEXTES DE LA MEDIATION ET DU COUNSELLING SYSTEMIQUE&lt;br /&gt;L’auteur nous offre dans la session de Médiation Scolaire plusieurs expériences de médiation scolaire qui ont souligné de façon très claire la “complexité” ainsi que la structure “labyrinthique” du travail réalisé dans les institutions et, en particulier,  dans l’école.&lt;br /&gt;Les rapporteurs ont cherché à proposer des parcours de recherche à plusieurs niveaux qui pouvaient aider les individus à se déplacer dans le labyrinthe, mais surtout qui permettaient de saisir l’opportunité de découvrir le « lien qui existe parmi tous les conditions de l’existence et par rapport à leur Principe ».&lt;br /&gt;Le parcours proposé naît de l’exposition d’une situation de médiation scolaire où il y a plusieurs niveaux d’intervention :&lt;br /&gt;plan des systèmes impliqués&lt;br /&gt;récit des éléments critiques qui ont emmené à la demande d’intervention&lt;br /&gt;accords et projets avec l’institution scolaire&lt;br /&gt;plan d’action du projet sur trois niveaux : action-interaction-coréographie&lt;br /&gt;analyse du langage et des procès se réalisant dans la construction des significations par les participants.&lt;br /&gt;      -   le passage, à partir de la médiation réparatrice, qui constitue la première partie du parcours, jusqu’à la médiation de coopération, où les joueurs commencent à partager les différents aspects du parcours et des objectifs de base.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandra Colombara&lt;br /&gt;CE RECIT MONTRE LE MODELE D’ORGANISATION DES PROJETS DE MEDIATION SCOLAIRE CONCERNANT LES ELEVES.&lt;br /&gt;On a considéré :&lt;br /&gt;Le contexte&lt;br /&gt;les méta-objectifs&lt;br /&gt;les temps&lt;br /&gt;le setting&lt;br /&gt;les modalités de conduction&lt;br /&gt;Avec cette “trace” on présente un possible parcours de médiation à partir de la construction d’un langage commun jusqu’à la proposition des techniques de médiation des conflits.&lt;br /&gt;La relation illustre, dans sa dernière partie, des narrations d’expériences de médiation réalisées avec les élèves, chacune concernant un différent type de médiation (extensive, réparatrice, pour la coopération).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mili Ghiotto&lt;br /&gt;COHABITER, COMMUNIQUER, COOPERER: UNE PROPOSITION-INTERVENTION A L’ECOLE TECHNIQUE POUR ODONTOLOGISTES (CLASSE IIEME)&lt;br /&gt;Ici on veut décrire avec une attention particulière les tensions, les incertitudes, les tentatives qui précèdent, pour une équipe de travail, la présentation d’un projet s’adressant aux adultes et aux élèves des lycées.  Chaque rencontre devient une épreuve pour les adultes et les élèves, car il s’agit de la proposition d’un parcours qui, avec des techniques connues, aide à apprendre la gestion des conflits ainsi que les modalités de fonctionnement des groupes afin de promouvoir des styles relationnels différents, capables de réduire la distance qui existe entre les perception et les attentes des individus envers leur classe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conny Leporatti&lt;br /&gt;“TOUTE BELLE CHOSE QUE JE NE T’AI JAMAIS DIT ”&lt;br /&gt;SUGGESTIONS ET DESCRIPTION D’UN PROJET DE MEDIATION SCOLAIRE COMME MOYEN DE PREVENTION DU MALAISE PSYCHO-SOCIALE. &lt;br /&gt;Cette relation veut donner des suggestions pour un projet de médiation scolaire conçu comme un moyen de prévention du malaise psycho-sociale  par:&lt;br /&gt;Définition d’un contrat de collaboration avec l’école&lt;br /&gt;Définition d’une phase de sensibilisation&lt;br /&gt;Définition de plusieurs parcours de médiation (médiation entre la dyade du même âge – médiation en groupe – médiation intergénérationnelle – peer mediation)&lt;br /&gt;Vérification des résultats et analyse des éléments critiques remarqués.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luca Orazzo,  Immacolata Sarnacchiaro&lt;br /&gt;PEER MEDIATION ET CONDUITE PROSOCIALE: HYPOTHISER UNE RESTRUCTURATION COGNITIVE &lt;br /&gt;L’article examine les résultats d’une recherche qui veut faire remarquer que, à travers une meilleure gestion de la conflictualité dans le système scolaire parmi les élèves ainsi que entre élèves et enseignants, il est possible de favoriser la capacité d’évaluer le point de vue de l’autre et, par conséquent, d’augmenter la tendance à la conduite pro-sociale.&lt;br /&gt;La recherche avait déjà été présentée au dernier Congrès de Riccione ; elle a été enrichie avec des idées qui relient le protocole de recherche aux études actuels dans ce domaine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Terenzi, Elena Rubbi&lt;br /&gt;“BOLOGNA BIEN… BOLOGNA MAL”&lt;br /&gt;MÉDIATION SCOLAIRE COMME MOYEN DE RÉCONCILIATION OU DE SÉPARATION ?&lt;br /&gt;On propose une hypothèse de médiation scolaire pour le conflit entre les adultes (enseignants et parents), en considérant aussi les répercussions de cette modalité relationnelle sur les institutions concernées et sur ceux qui accèdent au service (enfants d’école maternelle). Cet essai veut représenter une hypothèse de travail pour les médiateurs futurs en raison de la complexité des dynamiques relationnelles entre acteurs en cause.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maria Grazia Papi&lt;br /&gt;MEDIATION SCOLAIRE OU MEDIATION A L’ECOLE?&lt;br /&gt;Le conflit, même s’il est généralement nié en tant que dysfonction, il est au contraire présent à l’école, soit qu’on la considère comme un lieu de travail que surtout comme une communauté éducative. Le conflit se manifeste dans la classe, c’est-à-dire le noyau autour duquel roule l’organisation de l’école, prenant sa forme dans les relations enseignants/élèves et élèves/ élèves. L’introduction de la médiation dans l’école devient donc une nécessité même si elle deviendra “spécialisée”, c’est-à-dire “scolaire” seulement au moment où elle s’occupera des conflits concernant l’essence de l’école et qui se manifestent au cœur du groupe-classe où il y a des personnes avec des rôles différents : les enseignants et les élèves. Plusieurs conflits, confirmés d’une petite recherche réalisée dans un Lycée, peuvent nuire à l’œuvre éducative qui est annulée ou elle devient moins constructive.&lt;br /&gt;Chaque enseignant peut construire son habilité de médiateur, en se proposant dans une position nouvelle et en devenant ainsi le point de repère pour ses élèves, et en même temps il pourra aussi faire médiation en présence de conflits entre eux.&lt;br /&gt;La Peer Mediation, ou la médiation par les pairs, constitue un projet assez ambitieux  pour lequel  il faudrait au début la collaboration de plusieurs forces, pour commencer et pour instaurer une atmosphère plus tranquille. On devrait aussi réaliser des cours de sensibilisation à l’idée de conflit, à la communication et à la médiation pour les enseignants, les élèves, le personnel de l’école et les parents, avec des soins particuliers pour les vrais protagonistes de l’école: les enseignants et les élèves.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robert Emery&lt;br /&gt;UNE MÉDIATION BIEN INFORMÉE DU POINT DE VUE ÉMOTIONNEL&lt;br /&gt;Il y a une vingtaine d’années, j’ai développé une méthode que j’ai appelée Médiation bien informée du point de vue émotionnel. Cette approche reconnaît le pouvoir des émotions pendant un divorce et elle se présente aussi comme une nouvelle méthode pour la résolution des problèmes à court terme. Ce type de médiation concerne la résolution des conflits juridiques alors qu’elle ne concerne pas la conduction d’une thérapie familiale. Toutefois, le médiateur utilise sa connaissance des émotions ainsi fortes qui éclatent au cours du divorce dans le but d’élever les parents à propos des questions juridiques ainsi que des besoins des enfants, mais aussi par rapport à leurs émotions si imprévisibles.&lt;br /&gt;Aborder les émotions ainsi que établir des nouvelles limites constituent le nœud critique afin que le divorce puisse réussir pour les enfants aussi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcellino Vetere&lt;br /&gt;RELATION INTRODUCTIF AUX SESSIONNES DE MÉDIATION FAMILIALE  1&lt;br /&gt;La médiation est l’une des méthodes coopératives pour la résolution des conflits. La famille est souvent un théâtre de conflits. Depuis des années, le système famille est devenu le protagoniste d’un important changement de coutume et de structure jusqu’à la famille nucléaire qui dépend, aujourd’hui, des Institutions pour faire face à un grand nombre de besoins. On présentera un bref excursus sur l’histoire de la médiation jusqu’au modèle AIMS, et après les thèmes de la transition de la crise de couple et du deuil qui suit la séparation. On arrive enfin à la phase de consultation où on vérifie que, pour certains cas et dans certaines circonstances, la médiation à déjà dépasse son limite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serena Biagini&lt;br /&gt;MEDIATION FAMILIALE ET COMPETENCES EMOTIVES DU MEDIATEUR&lt;br /&gt;LES ASPECTS EVOLUTIFS DU PROCESSUS DE SEPARATION&lt;br /&gt;On présente le thème du processus de séparation comme un moment très riche en émotions telles que la douleur et la colère qui ont toutefois le pouvoir de commencer un parcours de transformation et de croissance. On souligne ensuite l’importance des émotions très différentes vécues par les partenaires du couple en cour de séparation, que le médiateur devra aborder avec beaucoup de soins. C’est pour cette raison que les médiateurs doivent avoir une très bonne formation afin qu’ils puissent faire face aux situations de conflit toujours présentes au cours d’une séparation. En effet, il faut travailler beaucoup sur ses compétences émotives pour créer une atmosphère de collaboration, d’empathie et d’écoute, en isolant ses émotions de celles des clients.&lt;br /&gt;Lucia Caputo, Simona Dino Guida, Patrizia zei, Roberta  Cirignano.&lt;br /&gt;CENTRE DE CONSULTATION ET DE SOUTIEN À LA FAMILLE – SERVICE DE MÉDIATION FAMILIALE DE LA COOPÉRATIVE SOCIALE « SORRISO » -  MAIRIE DE SALERNO : ORGANISATION, INTERVENTION ET OBJECTIFS&lt;br /&gt;Les auteurs ont effectué une analyse statistique des données relatives aux fiches des interventions individuelles, et elles ont individué les points de force et  les manques d’un service publique (conventionné avec la Mairie) s’adressant au malaise familial. Au début  elles ont identifié, selon le cadre systémique, les acteurs protagonistes du système auquel  le Centre s’adresse :&lt;br /&gt;Définition du client,&lt;br /&gt;Définition de l’envoyeur, par rapport à ses compétences&lt;br /&gt;Après les auteurs ont identifié la typologie de la demande d’intervention en vérifiant la correspondance entre les déclarations de l’envoyer et celles du client dans la demande d’intervention.&lt;br /&gt;Enfin, tous les résultats des services offerts ont été analysés.&lt;br /&gt;Ester Livia Di Caprio, Paolo Gritti&lt;br /&gt;LA FONCTION PARENTALE PARMI LES NOUVELLES CONFIGURATIONS FAMILIALES: LES AVANTAGES DU SETTING DE MEDIATION.&lt;br /&gt;Les deux auteurs abordent le thème de la fonction parentale face aux nouvelles configurations familiales telles que les familles recomposées, les familles monoparentales, etc. Ce nouveau panorama comprend la médiation systémique dont on présente l’organisation du setting pour favoriser une atmosphère détente et communicative. Envisageant  d’améliorer la recherche de solutions alternatives soit par les individus que par le network familial entier, l’intervention de counselling familial systémique peut constituer un outil également efficace.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuliana Ferreri&lt;br /&gt;L’EXPERIENCE DES LABORATOIRES POUR  LES PARENTS SEPARES DE TURIN : ESSAI D’UN PROGRAMME-INTERVENTION&lt;br /&gt;Au moment où il y a une séparation ou un divorce on perd la dimension chorale, c’est-à-dire la participation collective, fondée elle-même par des rituels: il reste qu’une célébration de l’enregistrement bureaucratique chez le Tribunal! En constituant un groupe de personnes séparés on a voulu surmonter l’individualisme du vécu de la séparation, en proposant une sorte d’opération mentale comprenant l’intériorisation de la fin de la conjugalité ou de la cohabitation ainsi que la préservation de la confiance par rapport aux liens, aux rapports d’affection et aux échanges entre générations. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Roberta Marchiori,&lt;br /&gt;"MOI, JE NE DORS PAS AVEC L’ENNEMI": LA SOUFFRANCE, LA CONFUSION, LE CONFLIT DE LOYAUTE DES ENFANTS LORSQUE LEURS PARENTS NE REUSSISSENT PAS A CHANGER LES PREMISSES FONDANT LEUR DESACCORD.&lt;br /&gt;Le système famille,  séparé ou au cours de séparation, doit traverser une transformation  complexe et traumatique, par rapport à soi-même et au contexte où il est inséré. Ce travail veut faire remarquer l’importance de la médiation conçue comme un espace privilégié où les membres de la famille sont toujours stimulés à redéfinir et reconnaître leurs rôles et leurs relations. Au moment où les enfants deviennent trop concernés dans la rigidité du conflit parental, il est vraiment nécessaire de mettre en discussion les prémisses de la famille et de la représentation de l’autre, comme dans la situation clinique suivante.&lt;br /&gt;Si le couple vit un gros conflit, les enfants peuvent être utilisés, explicitement ou moins, comme des armes pour montrer l’incapacité du père ou de la mère, ou comme des alliés qui doivent montrer “loyauté” envers l’un ou l’autre, en mettant leur développement psychologique en danger. En ces situations-ci le parcours de médiation devient très complexe et difficile à réaliser.&lt;br /&gt;Les modalités pour convaincre les familles à travailler ensemble prévoient souvent la présence des autres acteurs du conflit, c’est-à-dire les familiers, les avocats ou les institutions sociales.&lt;br /&gt;Pendant le parcours on invite toujours les enfants dans plusieurs consultations pour les aider à abandonner leurs positions si difficiles ainsi que pour susciter en leurs parents le rôle de papa ou de maman.&lt;br /&gt;La structure de la procédure conversationnelle de médiation doit permettre à la famille de réaliser des parcours séquentiels significatifs entre passé et présent afin qu’elle puisse trouver des histoires alternatives au conflit. Dans ce but, pendant le parcours de médiation on doit réussir à déstabiliser les positions fixées et stimuler chaque membre à réorganiser les relations familiales, à redéfinir leurs prémisses et à comprendre le sens toujours actif de leur agir, afin qu’ils puissent atteindre des modalités relationnelles constructives, fondées sur la coopération et la reconnaissance réciproque.&lt;br /&gt;Paola Mari, Luigi Onnis&lt;br /&gt;LA MÉDIATION DANS LA FAMILLE ÉTENDUE: QUAND LA TABLE DE MÉDIATION  MANQUE DU COUPLE PARENTAL&lt;br /&gt;L’article présente le thème de la médiation dans la famille étendue, surtout quand le conflit autour et « pour » le mineur, considéré un “bien” appartenant à deux familles, voit l’ opposition de différents membres des familles d’origine, c’est-à-dire, en général, les grands-parents entre eux ou contre l’un des parents.&lt;br /&gt;Ces histoires sont toujours marquées par de graves souffrances et péripéties où les protagonistes finissent par rester bloqués dans les scénarios du conflit, qui se développent autour des importants thèmes familiaux caractérisés par un impact émotif très fort et qui sont toujours liés au thème de la perte, réelle ou symbolique.&lt;br /&gt;On décrit donc les aspects théoriques et méthodologiques relatifs à cette forme particulière de médiation des conflits familiaux, qui se situe souvent dans un cadre judiciaire obligé afin de protéger les mineurs.&lt;br /&gt;Aldo Mattucci&lt;br /&gt;LA MÉDIATION FAMILIALE: LIMITES ET RESSOURCES&lt;br /&gt;L’intervention dirige l’attention sur certaines questions concernant la séparation conjugale, l’aide qu’on peut fournir dans ce contexte, et enfin la formation des opérateurs qui travaillent dans le domaine psycho-juridique. &lt;br /&gt;Mariarosaria Menafro&lt;br /&gt;FAIRE MEDIATION AVEC LES HISTOIRES: TECHNIQUES D’INTERVENTION DANS LES CONFLITS ENTRE PARENTS ET FILS ADOPTIFS&lt;br /&gt;L’auteur fait remarquer que, depuis une dizaine d’années, le contexte privilégié pour la médiation a toujours été caractérisé par les cas de séparations même si on a enregistré une augmentation significative des demandes de médiation pour certaines situations qui ne prévoyaient pas de divorce mais qui concernaient d’autres contextes familiaux, comme la conflictualité associée aux adoptions difficiles. Ce changement a permis, selon l’auteur, d’expérimenter des nouveaux outils et d’aborder des nouveaux thèmes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrea Mosconi&lt;br /&gt;IPOTISATION ET PARCOURS DE MÉDIATION&lt;br /&gt;LES EFFETS PRAGMATIQUES DE L’UTILISATION DE L’HYPOTHESE DANS LA CONSTRUCTION DES SIGNIFICATIONS PARTAGEES EN MEDIATION FAMILIALE.&lt;br /&gt;L’article propose une réflexion autour du thème de la fonction de l’hypothèse systémique dans la gestion du parcours de médiation. L’idée principale explique que la situation de conflit mêle le couple jusqu’à avoir une perte du sens du temps et du contexte des faits. En effet, tout est vécu selon un jugement réciproque, objectif, immutable et lié au jeu des fautes. Cette situation de concrétisation des pensées concerne souvent le médiateur ainsi que le système “en train de médiation“ qui pourrait collapser. On propose alors l’idée que le processus de conversation pour la construction de l’hypothèse systémique soit en mesure d’agir pour réintroduire TEMPS et CONTEXTE dans le vécu et la pensée des contendants. Il travaille aussi pour la dépathologisation et la déculpabilisation, grâce au contenu des thèmes abordés pour la construction de l’hypothèse ainsi que les prémisses implicites qui forcent à une description systémique des faits.&lt;br /&gt;Mariarita Teofili&lt;br /&gt;JUGE DE PAIX&lt;br /&gt;Avec ma contribution j’ai voulu offrir une relation synthétique à propos de l’utilisation de la Médiation Familiale auprès du Tribunal de Rome, puisque elle représente un service alternatif à celui qui est proposé par le système de la justice en ayant toutes les caractéristiques pour devenir un instrument efficace pour surmonter le conflit à travers la restitution des compétences parentales devenues silencieuses à cause des désaccords personnels. Toutefois, les juges du tribunal de Rome ont eu des difficultés parce que souvent on arrive à choisir la médiation après avoir déjà connu le Tribunal et, par conséquent, il arrive souvent que pour des raisons de bureaucratie, la CTU doive perdre son rôle et faire des tentatives de médiation. L’auteur propose en solution une réglementation  de la médiation familiale au cours du procès judiciaire, en sauvegardant quand même la nature spontanée de l’accès.&lt;br /&gt;Luca Pappalardo&lt;br /&gt;MÉDIATION JURIDIQUE: UN PROBLÈME DE DÉFINITION DU DOMAINE DE CONNAISSANCE&lt;br /&gt;Cette relation propose une réflexion qui concerne les contradictions impliquées dans la définition de médiation juridique. Après avoir donné une définition des deux termes, l’auteur entre au cœur des contradictions en partant du fait que le Droit ne prévoit, de façon explicite parmi ses articles, ni la médiation juridique ni les différentes caractéristiques des usagers. Il poursuit ses réflexions en citant les contributions de Cigoli et Canevelli ainsi que de Cirillo concernant la motivation et le rôle de la Médiation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luciano Tonellato&lt;br /&gt;CONSULTATION TECHNIQUE EN CAS DE SÉPARATION ET DIVORCE : SENS, IMPLICATIONS ET EFFICACITÉ D’UNE INTERVENTION CLINIQUE&lt;br /&gt;L’auteur veut approfondir et expliquer les possibles malentendus qui souvent se présentent au contexte psycho-juridique concernant la Consultation Technique et en particulier son utilisation dans un cadre clinique. En outre, en suivant le modèle systémique -relationnel il cherche aussi à construire des critères, de créer des moyens d’intervention et préciser leur utilisation correcte, c’est-à-dire abandonner une Consultation qui prenne une photo du moment existant en fixant les limites du système-famille, en faveur d’une recherche et d’une évaluation des stratégies qui puissent revitaliser les ressources présentes dans le système même, selon le modèle adopté par les Centres  Co.Me.Te..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alberto Vito&lt;br /&gt;LES STRATÉGIES DE MÉDIATION DANS LA RÉSOLUTION DES SITUATIONS DE CONFLICTUALITÉ FAMILIALE APRÈS UN DEUIL.&lt;br /&gt;Au début, l’auteur présente le thème de la conflictualité dans la famille et dans le couple en général, après il approfondit ce thème dans un contexte particulier tel que celui qui se crée, quand il y a la mort d’un parent, entre le parent survécu et les parents de celui décédé, ainsi que les rapports entre les grands-parents et les petits-fils.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Di Ciò&lt;br /&gt;JUSTICE REPARATRICE ET MEDIATION PENALE DES MINEURS EN ITALIE&lt;br /&gt;L’auteur veut souligner l’importance de la médiation comme outil alternatif à une intervention judiciaire. Sa contribution se réfère, en particulier, à la médiation pénale avec les mineurs et aux procédures concernant ce parcours ainsi difficile. Enfin, on propose une analyse des aspect organisationnels et professionnels des Bureaux de Médiation ainsi que des observations concernant les scénarios futures.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laura Mattucci&lt;br /&gt;LA MEDIATION PENALE DANS LE SYSTEME DES MINEURS&lt;br /&gt;La relation aborde le thème de la justice réparatrice et, en particulier, de la médiation en tant qu’elles sont deux réalités qui représentent un paradigme de justice autonome et alternatif au modèle “classique” de justice pénale. Selon l’auteur, la médiation et la réparation doivent être considérées deux modèles de “problem solving” de négociation  car elles prévoient une restitution du conflit aux individus.&lt;br /&gt;Développer la médiation dans le système de la justice des mineurs veut dire chercher à définir l’élément le plus important, un lieu où le coupable et la victime auront la possibilité de recommencer la communication interrompue en raison du délit, ou d’en construire une nouvelle. La justice des mineurs se montre, encore une fois, comme l’endroit le plus opportun où la médiation peut se développer et croître en tant que moyen d’action, duquel on analysera les dynamiques et les mécanismes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe Ruggiero&lt;br /&gt;DE LA MEDIATION AU COUNSELLING: UNE NOUVELLE OFFRE FORMATIVE&lt;br /&gt;L’AIMS est l’association qui vante le plus grand nombre de membres grâce surtout à l’idée principale de former de façon complète un professionnel systémique qui soit capable de faire médiation au milieu des conflits. L’AIMS a décidé de s’ouvrir au domaine du counselling en offrant une opportunité concrète pour tous ceux qui, parmi les différents contextes de travail, participent aux processus relationnels orientés à l’évolution des systèmes humains.  L’auteur présente ici le résultat d’une première activité d’élaboration du thème du Counselling Systémique, qui a été réalisée au cœur de la Commission Didactique, coordonnée par lui-même, en illustrant les éléments principaux du parcours de formation au Counselling orienté selon l’approche systémique- relationnelle. A la fin, on présente certaines considérations personnelles concernant le phénomène de la prolifération des professions de soin.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-3919808441381071386?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/3919808441381071386/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=3919808441381071386' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/3919808441381071386'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/3919808441381071386'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/rsums-en-franais.html' title='Rèsumès en français'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-3377954528568235492</id><published>2007-02-03T19:41:00.000-08:00</published><updated>2007-02-03T19:42:19.496-08:00</updated><title type='text'>Abstract in English</title><content type='html'>Fabio Bassoli&lt;br /&gt;MEDIATION’S SYSTEMIC PRINCIPLES IN FAMILIES AND INSTITUTIONS.&lt;br /&gt;The article oulines the proposal of AIMS about the Systemic Mediation, coherent to the principles of Systemic and Relational theory.&lt;br /&gt;The Family System  and conflict mediation in families still represent the main grounds of a intervention  through mediation; hovewer  it can take place in other contexts as well.&lt;br /&gt;The author introduces the concept of intermediation which function is to connect  the “parts” involved  in the network  arised around conflicts.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Isabella Buzzi&lt;br /&gt;ADR AND FAMILY MEDIATION IN EUROPE AND ITALY&lt;br /&gt;In a neat way, the author describes European and Italian establishement and growth of mediation, with a spotlight on family mediation.&lt;br /&gt;The first part of the article explores European law and establishement both in family and in non family related issues. The article also briefly describes the basic models of family mediation in Europe. The second part focuses on Italian law concerning ADR and family mediation, Italian training Centers and models for family mediation and its professional practice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Canevelli&lt;br /&gt;TWO CRITICAL ASPECTS OF FAMILY MEDIATION&lt;br /&gt;The Author highlights some important and critical features of mediation during separation and divorce. In particular about about the low public visibility of mediation in Italy and its causes. The real role of mediation is still not clear: the focus is not only on the conflict but also on the elaboration of the separation. In conclusion, the author suggests some mediation models thoughts and some guidelines for the mediation as a profession.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;giancarlo Francini&lt;br /&gt;Misunderstanding and cultures: which kind of Mediation?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Systemic approach, placing Cultural conflict inside Community conflict, allows us to understand its nature inside the dynamics of each community and provides theoretical tools to deal with it.&lt;br /&gt;This article goes into the relational dimension of the encounter with other cultures, with diversity, with misunderstanding.&lt;br /&gt;Starting from the concept of misunderstanding, the author observes those dynamics that take place between migrants and the Countries that take them in (Francophone or Anglophobe) and for each of these social dimensions he hypothesizes Cultural Mediator’s role.&lt;br /&gt;The article tries to demonstrate how every levelling of misunderstanding and every avoidance of conflict exasperates conflicts. Moreover, these conflicts are connected with all those conflicts that take place in the host Nation and in its Community, as demonstrated by the Law on laicality that has been passed by the French government.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gennaro Galdo&lt;br /&gt;NOTES FOR THE THIRD CYBERNETICS. EPISTEMOLOGICAL PRELIMINARY REMARKS.&lt;br /&gt;The author offers a bird’s eye view on the third cybernetic starting from some epistemological considerations and illustrating the main and basic thematics regarding the first and the second cybernetic and the practical “tools” elaborated and used, comparing them with those of the third cybernetic mostly for what concerns the use of time.&lt;br /&gt;He concludes with two observations regarding the applications of the third cybernetic in mediation and during counselling.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mauro Mariotti&lt;br /&gt;SYSTEMIC COUNSELLING – EPISTEMOLOGICAL CONSIDERATIONS&lt;br /&gt;The article focuses on a counselling and on the counsellor.&lt;br /&gt;The author presents a deep analysis of the counsellor in different areas: counselling with disabled people, school counselling, counselling with doctors, co-counselling, family counselling and individual counselling.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Stradoni&lt;br /&gt;THEE UNCERTAIN IDENTITY OF INSTITUTIONAL MEDIATION&lt;br /&gt;Which kind of identity must a mediator have when working as part of an institution?&lt;br /&gt;Analysing the ambiguity found in roles and rules that cohesists in these places the author illustrates some strategies to cope with these difficulties and to meet up with this uncertain identity.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandro Barberis&lt;br /&gt;BUSINESS MEDIATION EXPERIENCE&lt;br /&gt;The author illustrates what mediation means inside a business. The mediation practice regards any area in life. It is a way of facing problems and it concerns businesses too.&lt;br /&gt;The business context is a fragile and complex system of relations especially for what concerns the core of a business and all the relations between the business, vendors and customers.&lt;br /&gt;The author explains what “mediate” means for a manager illustrating his personal experience.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lilia Andreoli&lt;br /&gt;SCHOOL MEDIATIN EXPERIENCES&lt;br /&gt;In the labyrinth of conflicts:&lt;br /&gt;Theory, practice and contexts of mediation and systemic counselling.&lt;br /&gt;The author focuses on some experiences of school mediation. The complexity and the labyrinth structure are the central topic of the article,  specifically inside the schools.&lt;br /&gt;The effort of this work is to propose different research types, at different levels, that are able to help people inside the “labyrinth” but mostly to give the opportunity to discover “the thread that links all stages of life”.&lt;br /&gt;The model proposed starts with an exemple of school mediation where are higlighted different levels of intervention:&lt;br /&gt;making the map of the systems involved&lt;br /&gt;narration of critical points that brought the school to request an intervention&lt;br /&gt;planning and agreements with the school&lt;br /&gt;an operative stage of the project based on 3 levels: simple action-interaction- choreography&lt;br /&gt;analysis of the language and of the process that comes along with the construction of meanings given by the participants&lt;br /&gt;a variation from a first stage that involved reparative mediation to a second stage with mediation for cooperation. During this stage the parties start to share portions of the pathway  and goals as well.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandra Colombara&lt;br /&gt;SCHOOL MEDIATION&lt;br /&gt;The work focuses on an example of the organizational model inside a school project of mediation – students’ area.&lt;br /&gt;Items that have been considered:&lt;br /&gt;-    the context&lt;br /&gt;-    the goals&lt;br /&gt;-    the timing&lt;br /&gt;-    the setting&lt;br /&gt;-    the management  modalities&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The guidelines proposes a mediation pattern that begins establishing a common language that triggers some techniques regarding mediating conflicts.&lt;br /&gt;In the final portion of this work the author focuses on some experience of mediation carried out within the students, one for each kind of mediation (extended – reparative – cooperative).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mili Ghiotto&lt;br /&gt;COMMUNICATE-COOPERATE AND LIVE TOGETHER. A PROPOSAL – INTERVENTION FOR A DENTAL TECHNICIAN CLASS&lt;br /&gt;The report underlines the amount of stress, the doubts and the attempts of a team before a presentation of a project that involved both adults and students of a high school.&lt;br /&gt;Each meeting is a testing session for adults and youngsters. Using techniques previously known, it helps them to deal with conflicts and also gives them the chance to learn how a group works, in order to promote different relational styles and to enable a cutback of the distance between  perception and expectations that each member has in regard of his own school class.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conny Leporatti&lt;br /&gt;THINGS I DIDN’T TELL YOU.&lt;br /&gt;This project focuses on specific guidelines for a school mediation project used to prevent psychosocial distress:&lt;br /&gt;- definition of a cooperation agreement with the school&lt;br /&gt;- definition of a stage of awareness&lt;br /&gt;- definition of mediation pathways (dyadic mediation between  peers-group mediation between peers – intergenerational mediation check of the results and analyse of those critical elements that have emerged.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L. Orazzo, I. Sarnacchiaro&lt;br /&gt;PEER MEDIATION AND “PROSOCIAL” BEHAVIOUR: HYPOTHESIS FOR A COGNITIVE REORGANIZATION&lt;br /&gt;The research points out how a good management of the conflicts inside the school between peers and between the students and their teachers can enhance the ability of putting oneself in somebody’s place and produce a “prosocial” behaviour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Terenzi – Elena Rubbi&lt;br /&gt;SCHOOL MEDIATION: AN INSTRUMENT FOR RECONCILIATION OR FOR SEPARATION?&lt;br /&gt;This is a presentation of a School mediation intervention in a case of conflict between adults (teachers and parents).&lt;br /&gt;The article shows the consequences of a relational approach has on the institutions involved and on the users (children of the nursery school).&lt;br /&gt;The article represents a working hypothesis for mediators, mostly for the complexity and the relational dynamics that take place between all the parts involved.&lt;br /&gt;Maria Grazia Papi&lt;br /&gt;SCHOOL MEDIATION OR MEDIATION INSIDE THE SCHOOL?&lt;br /&gt;Mediation inside the school system has become a need nowadays mostly because the conflicts in the classroom between  peers and between students and their teachers has grown rapidly. Therefore there must by a specific kind of mediation for the school system. It will deal with specific conflicts that take place in the school.&lt;br /&gt;Each teacher can become able to be a mediator and landmark for the students. The peer mediation is an ambitious project and requires full cooperation of all of the forces that are part of the school system.&lt;br /&gt;A first step could be to awaken  everybody who work inside the school and those who join the school (teachers, students, parents, etc.) and to create some workshops concerning conflict, communication and mediation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robert Emery&lt;br /&gt;EMOTIONALLY INFORMED MEDIATION&lt;br /&gt;About twenty years ago the author developed a methodology called “Emotionally informed mediation”. This kind of mediation recognizes the power of the emotions during the divorce and it also represents an approach to the problem solving on the short term.&lt;br /&gt;The Emotionally Informed Mediation focuses on solving legal problems and not on becoming a family therapy.&lt;br /&gt;Anyway the mediator uses the power contained within the emotions to educate the parents about legal issues, the children’s needs and their own unpredictible emotional outbursts.&lt;br /&gt;Facing the emotions and setting new boundries is the right way to make the divore work for the children.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcellino Vetere&lt;br /&gt;INTRODUCTORY STATEMENT TO THE FAMILY MEDIATION SESSIONS 1&lt;br /&gt;The mediation is a cooperative method for a succesful conflict resolution. Families are often the scenario where conflicts take place.&lt;br /&gt;As years go by the family system has changed into a nuclear system. The nuclear family depends on institutions for a range of its own needs. The article gives us a brief excursus concerning mediation  and the AIMS model and deals with topics such as the transition in couples that split up and mourning following to divorce.&lt;br /&gt;In some cases the mediation seems to be beyond the boundries.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serena Biagini&lt;br /&gt;FAMILY MEDIATION AND THE EMOTIONAL EXPERTISE OF THE MEDIATOR&lt;br /&gt;EVOLUTIONARY ASPECTS OF THE DIVORCE PROCESS.&lt;br /&gt;This work deals with the divorce process and related strong emotions, as grief and rage.&lt;br /&gt;Nevertheless, those emotion can trigger change and growth.&lt;br /&gt;Special importance is given to those emotions that the family mediator will have to handle while dealing with different stages of the divorcing couple. For this reason the mediators must be well trained in order to be able to face sessions full of hate and conflicts that take place in separation and divorce.&lt;br /&gt;A specific work on emotional competence must be done so to enable the mediator to create the right atmosphere for cooperation, empathy and ability to listen, separating his own emotions from those of his clients.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lucia Caputo, Simona Dino Guida, Patrizia Mazzei, Roberta Cirignano&lt;br /&gt;AN EXAMPLE OF COUNSELLING AND FAMILY MEDIATION IN THE “SORRISO” COOPERATIVE.&lt;br /&gt;Through statistical data, analyzing file records about the interventions on the single cases, the article shows the strength and weakness of a public service .&lt;br /&gt;Using the systemic point of view the authors identified the leaders of the service where the centre works.&lt;br /&gt;During the second stage they identified what kind of request has been made, verifying the similarity between what the first report stated and what arised from the user’s request.&lt;br /&gt;The last step was to analyze the results offered by the service.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ester Livia di Caprio, Paolo Gritti&lt;br /&gt;THE PARENTAL FUNCTION INSIDE NEW FAMILY PATTERS: BENEFITS OF A MEDIATION SETTING&lt;br /&gt;The two authors deal with the parental function in new family patters like for example in step- families or in single-parent families.&lt;br /&gt;This new outline shows how systemic mediation finds place proposing a setting  able to promote a relaxing and communicative  atmosphere. Furthermore the authors emphasizes the family systemic counselling intervention that appears equally successful, aiming to stimulate abilities in founding alternative solutions both from the single members and from the entire family.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuliana Ferreri&lt;br /&gt;AN EXPERIENCE OF WORKSHOP FOR SEPARATED COUPLES IN THE CITY OF TORINO&lt;br /&gt;When there a separation or a divorce occurs, the community and its “rituals” often fades away.&lt;br /&gt;The only thing that remains is the bureaucratic record at the courthouse.&lt;br /&gt;The goal of a group workshop of divorced people is to overcome separation  and divorce as a moment of mere separation. The session offers a mental operation that includes the ability to  elaborate the end of the marriage bind and at the same time the possibility to grow faith in new romantic relationships including intergenerational exchanges.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Roberta Marchiori&lt;br /&gt;“I WON’T SLEEP WITH THE ENEMY”.&lt;br /&gt;The separated or about to separate family structure is facing a complex and traumatic transformation with respect to its usual features and context. This report shows the importance of the mediation process seen as a privileged area in which all members of the family are stimulated in re-defining and recognizing their roles and their relationships within their structure.&lt;br /&gt;The questioning of the basis of the family structure and of the vision of one member of the family in relationship to the other becomes even more necessary when the children are strictly involved in the parents’ rigid conflict as it occurs in the case described in this article. The bigger the conflict between  the parents, the more the children tend to get “used”, more or less explicitly, as witnesses of the failure of the other parent or as allies, in which case they are forced to show loyalty towards one or the other parent, compromising their own psychological development. In these cases the mediation process seems to be particularly tough and complicated.&lt;br /&gt;In order to start and carry on an analytical process with these kind of families, the contribution of other people involved in the conflict, such as other members of the family, lawyers or social bodies, is often required. During the process, the children are often invited to attend most of the sessions in order to be able to loose the uncomfortable roles that they have been forced to respect and to encourage their parents into their roles of father and mother.&lt;br /&gt;The structure of the conversation within the mediation process should enable the family members to follow fundamental sequential pathways within their past, present and future in order to elaborate new ways to see the conflict. It is important, in the process of the mediation, to “shake” all stiffen positions and stimulate each single member of the family to re-organise the relationships within the family, re-defining their base and understanding the meaning of their actions. The purpose of this all is to achieve a constructive,  cooperative and relational approach also based on mutual recognition.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Mari, Luigi Onnis&lt;br /&gt;MEDIATION OF THE EXTENDED FAMILIES: WHEN THE PARENTS AREN’T MEDIATION&lt;br /&gt;This article deals with mediation with extended families. When both parents or one of them are missing, a conflict may arise concerning what is good for the children. The grandparents of both families can have different views on what is good and what isn’t good for their grandchildren and this can cause a major fight between grandparents of the two families or between  grandparents of the missing parent and the other parental figure still in the family.&lt;br /&gt;These stories are mostly full of grief and agony and the members of the families find themselves trapped inside a pattern of conflicts generated by strong emotional impact that loss involves.&lt;br /&gt;The article shows the methodological and theoretical  aspects of this specific form of of family mediation conflicts.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aldo Mattucci&lt;br /&gt;FAMILY MEDIATION: LIMITS AND RESOURCES&lt;br /&gt;The article points out some aspects of the separation process and what  kind of intervention the parents need.&lt;br /&gt;It deals with the workers that operate in the (psyco)judical field and with their specific training.&lt;br /&gt;Mariarosaria Menafro&lt;br /&gt;HOW TO MEDIATE STORIES: TECHNIQUES UTILIZED IN DEALING WITH PARENTS AND THEIR ADOPTIVE CHILDREN&lt;br /&gt;IIn the last ten years mediation has found much room in family conflicts due to separations and divorces, although there has been a significant increase of requests concerning mediation for situations other that family divorce, as, for example, those cases of high conflict that spring from tough adoptions. This has given those who work in the field the possibility to experiment new techniques and cope with new themes.&lt;br /&gt;Andrea Mosconi&lt;br /&gt;HYPOTHESIS AND THE MEDIATION PROCESS.&lt;br /&gt;The aim of this article is to suggest some considerations about the systemic hypothesis about management of the mediation process. The couple is invilved in the conflict to such point that it lose the sense of time and context where the facts take place.&lt;br /&gt;Everything, in fact, is spent as a reciprocal, objective, immutable judjment, bound to the game of the wrongs. This situation of "Reification"of the thoughts often involves also the intermediary with the risk of the colapse of all the system" mediating". In such a situation the idea that the conversational process of building of the systemic hypothesis is able to act in the sense to reintroduce TIME and CONTEXT in the spent and in the thought of the contesting is proposed. Moreover it acts in view to overcome both the pathological point of view and the circle of the blaming. In this sense both the content of the themes treated to build the hypothesis and the implicit preambles that drive a systemic description of the facts give a contribute&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mariarita Teofili&lt;br /&gt;PEACE JUDGE&lt;br /&gt;With this contribute Mariarita Teofili has offered a brief work regarding the use of family mediation in the court of the city of Rome.&lt;br /&gt;Mediation can be considered a valid alternative in the justice field because it can intervene positively during the conflicts and in their overcoming, handing back to parents their own parental capabilities.&lt;br /&gt;Yet, the court has had hard time because most of the times the couples approaches mediation after they have already arrived at the court and not before. This is the reason why the author proposes a regulation that can help the court and the couple to work with mediation in a first moment during the divorce process.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luca Pappalardo&lt;br /&gt;JURIDICAL MEDIATION: A PROBLEM OF DEFINITION CONCERNING THIS FIELD OF KNOWLEDGE.&lt;br /&gt;This paper proposes a reflection on those contradictions that lay under what we consider Judical Mediation.&lt;br /&gt;After giving a definition of both terms, the author goes further analyzing contradictions such as, for example, the judical mediation is not explicitly required by law.&lt;br /&gt;Proceeding with these thoughts, the suthor quotes theoretical contributes of Cigoli, Canevelli and Cirillo with regard to motivation  and role of the mediation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luciano Tonellato&lt;br /&gt;CTU IN SEPARATION AND DIVORCE CASE: MEANING, EXTENT AND EFFECTIVNESS OF A CLINICAL INTERVENTION&lt;br /&gt;The aim of the author is to investigate some of the misunderstandings which may arise in the psychological and legal context during the evaluation of the court process, and, in particular, on its use from a clinical point of view.&lt;br /&gt;Moreover, in carrying out the Evaluation according to the principles of the relational-systemic theory, the author tries to create guidelines, as well as to define intervention tools and their proper use. That is to say, he wishes to overcome an Evaluation that shows only what exist by crystallising the limits of the family system, in favour of a research and a strategies evaluation able to stimulate the resources within the system itself, following the model adopted by the Co.Me.Te. centres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alberto Vito&lt;br /&gt;MEDIATION STRATEGIES IN THE RESOLUTION OF FAMILY CONFLICTS CONSEQUENT TO MOURNING.&lt;br /&gt;The author focuses on conflicts in the family and in the couple.&lt;br /&gt;He then shows a specific circumstance that can take place: what can happen when a parent dies. The relationships changes in regard to the living parent and the his/her father and mother in law and what  kind of relationship will they establish with their grandchildren. The article ends with some possible interventions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco di Ciò&lt;br /&gt;REPARATIVE JUSTICE AND JUVENILE PENAL MEDIATION IN ITALY&lt;br /&gt;Mediation is considered as a possible alternative to the penal intervention.&lt;br /&gt;Juvenile penal mediation and procedures adopted during this delicate pathways  are underlined. Furthermore the article analyzes the organizational and professional aspects concerning Mediation Bureaux and draws possible scenarios for the future.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laura Mattucci&lt;br /&gt;PENAL MEDIATION AND JUVENILE JUSTICE&lt;br /&gt;Mediation can be thought as an alternative form of intervention in some cases of juvenile penal justice, and a model of “problem solving”, because it shows the conflict from both parts. If we are able to bring mediation in the justice field we will give those who are guilty and their victims the possibility to open the communication previously interrupted by the crime or to create a new form of communication. Once again juvenile justice, seems to be a suitable place where mediation can sprout and grow so to become an important tool.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe Ruggiero&lt;br /&gt;FROM MEDIATION TO COUNSELING: A NEW TRAINING PROPOSAL.&lt;br /&gt;AIMS as Association, counts the higher number of members also because of a very strong idea: to train a complete systemic mediator able to mediate any conflict. Another step AIMS has made is to open the doors to the counseling, making possible the action of different kind of professionals that operate in any kind of setting that leads the human systems to an evolution.&lt;br /&gt;The author presents a first outcome of his work about Systemic Counseling, while he was a member and coordinator of the Training Commettee. He illustrates the general characteristics of the training course in Systemic-Relational counseling.&lt;br /&gt;The author concludes with some personal thoughts about professionals involved in support related jobs.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-3377954528568235492?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/3377954528568235492/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=3377954528568235492' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/3377954528568235492'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/3377954528568235492'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/abstract-in-english.html' title='Abstract in English'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-5470925315134411787</id><published>2007-02-03T19:40:00.000-08:00</published><updated>2007-02-03T19:41:19.709-08:00</updated><title type='text'>Riassunti in Italiano</title><content type='html'>Fabio Bassoli&lt;br /&gt;I PRINCIPI SISTEMICI DELLA MEDIAZIONE NELLA FAMIGLIA E NELLE ISTITUZIONI&lt;br /&gt;In questa presentazione si delineano le basi delle scelte fatte dall’AIMS nel proporre una mediazione sistemica, cioè aderente ai principi dell’approccio sistemico e relazionale.  La famiglia e la mediazione dei conflitti intrafamiliari rappresenta ancora oggi il campo predominante di un intervento mediatorio, comunque rivolto anche ad altri contesti. Viene introdotta la concezione di intermediazione, nella sua funzione di connessione tra le parti coinvolte nella rete di relazioni che si generano intorno ai conflitti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Isabella Buzzi&lt;br /&gt;ADR E MEDIAZIONE FAMILIARE IN EUROPA E IN ITALIA&lt;br /&gt;Il presente contributo ha lo scopo di descrivere brevemente il panorama europeo e italiano relativamente alla diffusione della mediazione con particolare attenzione alla mediazione familiare. Nella prima parte ci si occuperà della normativa europea e della diffusione della mediazione dei conflitti sia in ambiti non strettamente connessi alla famiglia, sia in ambito familiare. Verranno enunciati e brevemente descritti i principali modelli di mediazione familiare diffusi in Europa. Nella seconda parte verrà descritta la situazione normativa italiana concernente le ADR e la mediazione familiare, la situazione della formazione alla mediazione familiare e la situazione della pratica della mediazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Canevelli&lt;br /&gt;DUE ASPETTI CRITICI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE&lt;br /&gt;Il Dott. Canevelli  propone una riflessione su importanti aspetti critici della mediazione in caso di separazione e divorzio.&lt;br /&gt;In particolar quello che riguarda la scarsa visibilità della Mediazione in Italia e quale ne sia la causa. C’è poca chiarezza in merito al vero ruolo della mediazione. Non si tratta solo di centrarsi sul conflitto ma anche sull’elaborazione della separazione.&lt;br /&gt;Giancarlo Francini&lt;br /&gt;Il MALINTESO E LE CULTURE: QUALE MEDIAZIONE?&lt;br /&gt;Collocando il conflitto culturale all’interno dei conflitti di comunità, l’approccio sistemico permette di cogliere la sua natura nelle dinamiche comunitarie e fornisce gli strumenti teorici per poterlo affrontare.  Ma oltre la visone sistemica l’articolo ricerca un approfondimento sulla dimensione relazionale propria dell’incontro con l’altra cultura, con la diversità, con il malinteso. E proprio prendendo le mosse dal concetto di Malinteso, si esamina la dinamica tra migrante e paese ospitante dal punto di vista delle politiche dell’accoglienza francofona o anglofoba, e per ognuna di queste dimensioni sociali passa a ipotizzare il ruolo della mediazione culturale.&lt;br /&gt;L’articolo cerca di dimostrare come ogni appiattimento del malinteso ed ogni evitamento dell’incontro non fa che esasperare o rendere più probabile il conflitto, senza dimenticare che il conflitto con l’altro non può che rimandare ai conflitti all’interno dello stesso paese ospitante e della comunità indigena, come dimostra il caso della Legge sulla Laicità, varata dal governo francese, che qui si riporta a livello esemplificativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gennaro Galdo&lt;br /&gt;APPUNTI PER LA TERZA CIBERNETICA&lt;br /&gt;DAL HIC ET NUNC AL TIMING, DAL CONTROLLO DELLA RELAZIONE ALL’EMPOWERMENT.&lt;br /&gt;L’atricolo offre una panoramica sulla  III cibernetica partendo da alcune riflessioni di natura epistemologica e ripercorrendo le tematiche principali e fondamentali della I e II Cibernetica e relativi strumenti pratici elaborati ed utilizzati, confrontandoli con quelli della terza soprattutto per quanto riguarda l’uso del tempo. Conclude con due osservazioni riguardo le applicazioni della III  cibernetica nella mediazione e  nella consulenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mauro Mariotti&lt;br /&gt;IL COUNSELLING SISTEMICO NEI VARI CONTESTI&lt;br /&gt;Il Counselling sistemico- riflessioni epistemiche&lt;br /&gt;Dopo una lunga riflessione introduttiva sul counselling e sulla figura del counselor, il dott. Mariotti da un’ampia panoramica della figura del counselor  nei vari contesti: il conselling del lavoro e per soggetti svantaggiati, il counselling scolastico, il counselling per i medici, il co-counselling, il counselling alla famiglia ed infine il counselling individuale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Stradoni&lt;br /&gt;L’IDENTITA’ INCERTA DELLA MEDIAZIONE ISTITUZIONALE&lt;br /&gt;L’articolo affronta l’interrogativo dell’identità del mediatore nei contesti organizzativi, analizzando l’ambiguità dei ruoli e delle cornici che si intrecciano nei possibili percorsi di mediazione istituzionale. In particolare si affrontano i rischi intrinseci a un setting di mediazione che, ogni volta, deve essere creato. Da ultimo vengono illustrate strategie per far fronte a questa incertezza identitaria, sia per chi si propone come mediatore pur non essendo terzo rispetto al sistema in conflitto, sia per chi si propone come mediatore partendo dalla posizione di consulente esterno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandro Barberis&lt;br /&gt;L’ESPERIENZA DI MEDIAZIONE NELLE  AZIENDE&lt;br /&gt;Con il suo intervento ci porta un’esperienza di mediazione diversa perché all’interno di un contesto particolare quello aziendale. Ma come lui stesso  dice la capacità di mediazione, o meglio l’esercizio della mediazione tocca tutti gli ambiti della vita, è un modo di affrontare  i problemi, e quindi riguarda  il mondo del lavoro. Il contesto aziendale è un delicato e complicato sistema di relazioni in special modo dentro le imprese e tra le imprese e l’ambiente esterno. Spiega quindi cosa significa “mediare” per un manager e  racconta la sua esperienza personale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lilia Andreoli&lt;br /&gt;NEL LABIRINTO DEI CONFLITTI: TEORIE, PRATICHE E CONTESTI DELLA MEDIAZIONE  E DEL COUNSELLING SISTEMICO&lt;br /&gt;L’articolo ci porta diversi contributi fatti di  esperienze di mediazione scolastica  presentate all’interno della sessione di Mediazione Scolastica che hanno evidenziato con molta chiarezza la “complessità” e la struttura “a labirinto” che il lavoro all’interno delle istituzioni comporta ed in particolar modo della istituzione scolastica.&lt;br /&gt;Il tentativo dei relatori è stato quello di proporre percorsi di ricerca a più livelli che potessero in qualche modo facilitare il movimento delle persone all’interno del labirinto, ma soprattutto dessero un’opportunità di scoperta  del “filo che collega tutti gli stati dell’esistenza fra loro e al loro Principio”.&lt;br /&gt;Il percorso proposto prende avvio dall’esposizione di una situazione di mediazione scolastica nella quale sono presenti più livelli di intervento:&lt;br /&gt;mappatura dei sistemi coinvolti&lt;br /&gt;- narrazione delle criticità che hanno condotto alla richiesta di intervento&lt;br /&gt;- accordo e progettazione con l’istituzione scolastica&lt;br /&gt;- fase operativa del progetto su tre livelli: azione semplice-interazione-coreografia&lt;br /&gt;- analisi del linguaggio e dei processi che accompagnano la costruzione dei significati da parte dei partecipanti&lt;br /&gt;- passaggio dalla mediazione riparativa che costituisce in sintesi la prima parte del percorso alla mediazione per la cooperazione, dove le parti in gioco cominciano a condividere dei pezzi di percorso, degli obiettivi minimi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandra Colombara&lt;br /&gt;MEDIAZIONE SCOLASTICA – AREA STUDENTI&lt;br /&gt;Questa relazione  mostra il modello organizzativo dei progetti di mediazione scolastica – area studenti.&lt;br /&gt;Sono presi in esame:&lt;br /&gt;- il contesto&lt;br /&gt;- i meta-obiettivi&lt;br /&gt;- i tempi&lt;br /&gt;- il setting&lt;br /&gt;- le modalità di conduzione&lt;br /&gt;All’interno della “traccia” si delinea un possibile percorso di mediazione che inizia dalla costruzione di un linguaggio comune per arrivare alla proposta di tecniche di mediazione dei conflitti.&lt;br /&gt;La relazione mette in evidenza nella parte conclusiva narrazioni di esperienze di mediazione condotte con gli studenti, una per ogni tipologia di mediazione (allargata, riparativa, per la cooperazione).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mili Ghiotto&lt;br /&gt;CONVIVERE, COMUNICARE, COOPERARE: UNA PROPOSTA –INTERVENTO PER UNA CLASSE SECONDA ODONTOTECNICI – POLO GIOVANI LEVANTE – GENOVA-  RESPONSABILE&lt;br /&gt;In questa relazione vengono esplicitate con particolare attenzione le tensioni, le incertezze, i tentativi che precedono, per un èquipe di lavoro, la presentazione di un progetto che coinvolga, insieme alla componente adulti, gli studenti delle scuole medie superiori.&lt;br /&gt;Ogni incontro è un momento di prova per adulti e ragazzi, è proposta di un percorso, che utilizzando tecniche già conosciute, aiuta ad affrontare un percorso di apprendimento alla gestione dei conflitti, ma altresì di apprendimento delle modalità di funzionamento dei gruppi, per promuovere stili relazionali differenti ed in grado di ridurre la distanza esistente tra la percezione e e le aspettative che i singoli hanno rispetto alla propria classe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conny Leporatti&lt;br /&gt;“LE COSE BELLE CHE NON TI HO DETTO”&lt;br /&gt;LINEE GUIDA E DESCRIZIONE DI UN PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA QUALE STRUMENTO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE&lt;br /&gt;In questa relazione indica delle linee guida per un progetto di mediazione scolastica inteso come strumento di prevenzione del disagio psico-sociale, attraverso:&lt;br /&gt;- la definizione di un contratto di collaborazione con l’istituzione scolastica&lt;br /&gt;- la definizione di una fase di sensibilizzazione&lt;br /&gt;- la definizione di percorsi di mediazione (mediazione tra pari diadica- mediazione tra pari in gruppo-mediazione intergenerazionale- peer mediation)&lt;br /&gt;- la verifica dei risultati e l’analisi di elementi di criticità emersi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luca Orazzo, Immacolata Sarnacchiaro&lt;br /&gt;LA PEER MEDIATION  ED IL COMPORTAMENTO  PROSOCIALE: L’IPOTESI DI UNA RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA&lt;br /&gt;In questa relazione vengono esaminati i risultati di una ricerca che intende mettere in luce come attraverso una migliore gestione della conflittualità all’interno del sistema scolastico tra i singoli alunni e tra gli alunni ed i docenti, sia possibile facilitare un incremento della capacità di “mettersi nei panni di” ed in questo senso aumentare la tendenza al comportamento prosociale.&lt;br /&gt;La ricerca, già presentata, nello scorso congresso di Riccione, è stata arricchita di importanti considerazioni che connettono in qualche modo il protocollo di ricerca con gli studi che attualmente si stanno conducendo nel settore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Terenzi,  Elena Rubbi&lt;br /&gt;“BOLOGNA BENE…BOLOGNA MALE”&lt;br /&gt;MEDIAZIONE SCOLASTICA COME STRUMENTO DI RICONCILIAZIONE O SEPARAZIONE?&lt;br /&gt;Questa relazione mette in luce un’ipotesi di intervento di mediazione scolastica in un conflitto tra adulti (insegnanti e genitori), sulle ripercussioni che questa modalità relazionale ha sulle istituzioni coinvolte e sui fruitori del servizio (bambini di scuola materna).&lt;br /&gt;Rappresenta un’ipotesi di lavoro per i futuri mediatori soprattutto per la complessità e l’intrecciarsi delle dinamiche relazionali tra le figure coinvolte.&lt;br /&gt;Maria Grazia Papi&lt;br /&gt;MEDIAZIONE SCOLASTICA O MEDIAZIONE A SCUOLA?&lt;br /&gt;In genere negato perché considerato una disfunzione, il conflitto è invece molto spesso presente nella scuola come luogo di lavoro, ma soprattutto come comunità educativa e si manifesta nella classe, il nucleo attorno a cui ruota tutta l’organizzazione scolastica, concretizzandosi nelle relazioni insegnanti/alunni e alunni/alunni.&lt;br /&gt;Introdurre la mediazione a scuola diventa quindi una necessità, ma essa diventa “specialistica”, ossia “scolastica” solo quando si occupa dei conflitti che investono l’essenza stessa della scuola e che si manifestano nel gruppo classe dove interagiscono persone con status diversi, insegnanti e alunni.&lt;br /&gt;Vari  sono i conflitti che nascono, come dimostrano i risultati di una breve ricerca effettuata in una scuola superiore,  che possono nuocere all’opera educativa vanificandola o rendendola meno costruttiva.&lt;br /&gt;Ogni insegnante può costruire la propria capacità di mediazione, ponendosi in un’ottica diversa e diventando un punto di riferimento per i suoi studenti, all’occasione allora potrà anche mediare per conflitti che nascono fra di loro.&lt;br /&gt;La Peer Mediation, la mediazione fra alunni fatta dagli alunni stessi è un progetto ambizioso, che richiede la collaborazione di diverse forze, per iniziare, per instaurare un clima più sereno in tutta la scuola, bisognerebbe cominciare con corsi di sensibilizzazione al concetto di conflitto, comunicazione e mediazione alle diverse componenti – insegnanti, alunni, personale non docente, genitori – ma con particolare riguardo ai protagonisti della scuola: insegnanti e alunni.&lt;br /&gt;Robert Emery&lt;br /&gt;UNA MEDIAZIONE EMOTIVAMENTE INFORMATA&lt;br /&gt;Circa venti anni fa, ho sviluppato un metodo che ho chiamato mediazione emotivamente informata. La mediazione emotivamente informata riconosce il potere delle emozioni nel divorzio, ma il metodo costituisce anche un approccio di soluzione dei problemi a breve termine. La mediazione emotivamente informata è focalizzata sulla soluzione di conflitti legali, non sul condurre una terapia familiare. Ad ogni modo, il mediatore usa la conoscenza di emozioni potenti nel divorzio per educare i genitori non solo circa le questioni legali e i bisogni dei figli, ma anche riguardo alle loro proprie imprevedibili emozioni. Affrontare le emozioni e stabilire nuovi confini costituisca il nodo critico per far sì che il divorzio funzioni per i bambini&lt;br /&gt;Marcellino Vetere&lt;br /&gt;RELAZIONE INTRODUTTIVA  ALLE SESSIONI DI MEDIAZIONE FAMILIARE 1&lt;br /&gt;La Mediazione è uno dei metodi cooperativi per la risoluzione dei conflitti. La famiglia è spesso teatro di conflitti.&lt;br /&gt;Negli anni il sistema famiglia è stato protagonista di un grande cambiamento di costume e di struttura arrivando alla famiglia nucleare che dipende dalle istituzioni per far fronte ad una vasta gamma di bisogni. Breve excursus sulla storia dell’attività di mediazione fino ad arrivare al modello AIMS, per poi affrontare i temi della transizione della crisi di coppia e del lutto che segue la separazione. Si arriva quindi alla fase di consulenza in merito alla quale si valuta che per alcuni casi e in alcune circostanze la mediazione è già oltre il limite&lt;br /&gt;Serena Biagini&lt;br /&gt;MEDIAZIONE FAMILIARE E COMPETENZE EMOTIVE DEL MEDIATORE&lt;br /&gt;Aspetti Evolutivi del processo Separativo.&lt;br /&gt;Viene trattato il tema del processo separativo come momento ricco di forti emozioni, quali dolore e rabbia che possono tuttavia portare ad un processo di trasformazione e di crescita. Particolare importanza viene data a quelle emozioni che il mediatore familiare dovrà gestire in maniera oculata in quanto  di tono diverso per i due membri della coppia in via di separazione. Per questo motivo i mediatori devono essere formati a dovere perché possano affrontare le accese situazioni di conflitto a cui si assiste nelle separazioni, è necessario un vero e proprio lavoro sulle competenze emotive volto a creare un clima di collaborazione di empatia e di ascolto, isolando le proprie emozioni da quelle dei clienti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lucia Caputo,  Simona Dino Guida,  Patrizia Mazzei, Roberta. Cirignano&lt;br /&gt;Il CENTRO DI CONSULENZA E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA-SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - DELLA COOPERATIVA SOCIALE SORRISO - COMUNE DI SALERNO:ORGANIZZAZIONE, INTERVENTI E OBIETTIVI.&lt;br /&gt;Le autrici  da una verifica statistica, eseguita analizzando le schede di registrazione degli interventi per i singoli casi,  individuano punti di forza e di debolezza di un servizio pubblico (in quanto convenzionato dall’ente Comune) diretto al disagio familiare.&lt;br /&gt;Utilizzando l’ottica sistemica, infatti, hanno provveduto in prima istanza ad identificare gli attori protagonisti del sistema in cui il Centro opera:&lt;br /&gt;1. Definizione dell’utenza;&lt;br /&gt;2. Definizione dell’inviante, in base alle competenze.&lt;br /&gt;In un secondo momento  hanno provveduto a definire la tipologia della domanda d’intervento, verificando l’assonanza tra quanto dichiarato dall’inviante e quanto emerso dall’analisi della domanda con l’utente.&lt;br /&gt;Un ultimo passo  è stato quello di analizzare i risultati dei servizi offerti.&lt;br /&gt;Ester Livia Di Caprio,  Paolo Gritti&lt;br /&gt;LA FUNZIONE GENITORIALE NELLE NUOVE CONFIGURAZIONI FAMILIARI: I VANTAGGI DEL SETTING DI MEDIAZIONE.&lt;br /&gt;I due autori affrontano il tema della funzione genitoriale nelle nuove configurazioni familiari, come ad esempio nelle famiglie ricostituite, o nei nuclei monoparentali ecc.&lt;br /&gt;In questo nuovo panorama si situa la mediazione sistemica, di cui viene trattata l’organizzazione del setting volto a favorire clima comunicativo e disteso. Viene inoltre posto l’accento sull’ intervento di COUNSELLING familiare sistemico che mirando ad incentivare le capacità di ricerca di soluzioni alternative sia da parte dei singoli componenti che da parte di tutto il network familiare, può risultare egualmente efficace.&lt;br /&gt;Giuliana Ferreri&lt;br /&gt;L’esperienza dei LABORATORI per SEPARATI di TORINO&lt;br /&gt;Quando c’è separazione o divorzio viene a mancare la dimensione corale cioè la partecipazione collettiva, fatta anche di rituali: rimane come unica celebrazione la registrazione burocratica presso un tribunale! Con la costituzione di un gruppo di persone separate si è voluto superare l’individualismo del vissuto della separazione proponendo una sorta di operazione mentale comprendente l’interiorizzazione della fine della coniugalità o convivenza ma nello stesso tempo portando in salvo la fiducia nei legami e nei rapporti affettivi compresi gli scambi generazionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Roberta Marchiori&lt;br /&gt;"IO NON DORMO COL NEMICO":&lt;br /&gt;LA SOFFERENZA, LA CONFUSIONE, IL CONFLITTO DI LEALTÀ DEI FIGLI QUANDO I GENITORI NON RIESCONO A MODIFICARE LE PREMESSE SULLE QUALI FONDANO IL LORO DISACCORDO.&lt;br /&gt;Il sistema famigliare,  separato  o  in   fase  di separazione, si trova ad attraversare una trasformazione  complessa, e traumatica, rispetto a sé stesso e al contesto in cui è inserito. Il lavoro presentato sottolinea l'importanza della mediazione intesa come spazio privilegiato nel quale i componenti della famiglia sono stimolati a ridefinire e riconoscere i  ruoli e le relazioni della propria organizzazione.&lt;br /&gt;La messa in discussione delle  premesse famigliari e della visione dell'altro diventa tanto più necessaria quanto più i figli si trovano invischiati nella rigidità del conflitto genitoriale, come esemplificato nel caso analizzato. Più la coppia è in conflitto più i figli, infatti, rischiano di essere "utilizzati" più o meno esplicitamente come armi per dimostrare l'incapacità dell'altro genitore o come alleati che devono dimostrare "lealtà" verso un genitore contro l'altro, con grave rischio per il loro sviluppo psicologico. In questi casi il percorso di mediazione appare particolarmente complesso ed impervio.&lt;br /&gt;Le modalità di aggancio e di lavoro con queste famiglie richiedono spesso  il coinvolgimento anche degli altri attori coinvolti nel conflitto: gli altri famigliari, gli avvocati o enti sociali. Durante il percorso vengono quasi sempre invitati in più incontri anche i figli, per aiutare quest' ultimi ha uscire dalle scomode posizioni in cui sono bloccati e per attivare nei genitori in modo più diretto il ruolo di papà e mamma.&lt;br /&gt;La struttura del processo conversazionale di mediazione deve permettere alla famiglia di realizzare dei percorsi sequenziali significativi  tra passato presente e futuro  che le permetta di trovare storie alternative al conflitto. A tal fine, nel percorso di mediazione è fondamentale riuscire a destabilizzare le posizioni rigide e stimolare i singoli componenti a riorganizzare le relazioni familiari, ridefinire le proprie premesse e a comprendere il significato sempre attivo del loro agire, per raggiungere, modalità relazionali basate il più possibile sulla costruttività, la collaborazione e il reciproco riconoscimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paola Mari, Luigi Onnis&lt;br /&gt;QUANDO AL TAVOLO DI MEDIAZZIONE NON C’E’ LA COPPIA GENITORIALE&lt;br /&gt;L’articolo affronta il tema della mediazione nella famiglia allargata, in particolare quando il conflitto che si sviluppa intorno e “per” il minore, visto come “bene” che appartiene a due stirpi, vede contrapporsi membri diversi delle famiglie di origine, in genere i nonni, tra loro o contro uno solo dei genitori.&lt;br /&gt;Queste storie sono sempre segnate da grandi sofferenze e peripezie e i protagonisti si trovano incastrati in copioni di conflitto, che traggono origine e ruotano intorno a tematiche di particolare pregnanza e forte impatto emotivo, che si riconnettono al tema della perdita, reale o simbolica.&lt;br /&gt;Vengono affrontati quindi gli aspetti teorici e metodologici relativi a questa specifica forma di mediazione dei conflitti familiari, che spesso si colloca in una cornice coatta, volta alla tutela dei minori.&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aldo Mattucci&lt;br /&gt;LA MEDIAZIONE FAMILIARE: LIMITI E RISORSE&lt;br /&gt;Nell’intervento viene posta l’attenzione, su alcune questioni che attengono alla separazione coniugale, all’intervento di aiuto che può essere realizzato in tale contesto e infine alla formazione degli operatori che operano nel cosiddetto campo psicogiuridico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mariarosaria Menafro&lt;br /&gt;MEDIARE LE STORIE: TECNICHE DI INTERVENTO NEI CONFLITTI TRA GENITORI E FIGLI ADOTTIVI.&lt;br /&gt;La dott.ssa Menafro sottolinea come  nell’ultimo decennio il contesto elettivo entro il quale si e' sviluppata la mediazione sia stato caratterizzato dai casi di separazione, ma  anche che è stato registrato un aumento ugualmente significativo di richieste di intervento mediatorio in situazioni che esulavano dai divorzi ma che riguardavano altri contesti familiari. Come le conflittualità scaturite da adozioni difficili. Questo ha permesso, evidenzia l’autrice,  di sperimentare nuove metodiche e di affrontare nuovi temi.&lt;br /&gt;Andrea Mosconi&lt;br /&gt;IPOTIZZAZIONE E PROCESSO “MEDIATORIO”:&lt;br /&gt;EFFETTI PRAGMATICI DELL’USO DELL’IPOTESI NEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI SIGNIFICATI CONDIVISI IN MEDIAZIONE FAMILIARE&lt;br /&gt;L’articolo propone una riflessione attorno al tema della funzione dell’ipotesi sistemica nella gestione del percorso di mediazione. La principale considerazione è che la situazione di conflitto coinvolge la coppia a tal punto da comportare una perdita del senso del tempo e del contesto dei fatti. Tutto, infatti, è vissuto come giudizio reciproco, oggettivo, immutabile e legato al gioco delle colpe. Tale situazione di “reificazione” dei pensieri coinvolge spesso anche il mediatore con l’effetto che tutto il sistema “mediante” può collassare. In tale situazione si propone l’idea che il processo conversazionale di costruzione dell’ipotesi sistemica sia in grado di agire nel senso di reintrodurre TEMPO e CONTESTO nel vissuto e nel pensiero dei contendenti. Esso inoltre agisce nel senso della depatologizzazione e decolpevolizzazzione. Contribuiscono in tal senso sia il contenuto dei temi trattati per la costruzione dell’ipotesi, sia le premesse implicite che guidano una descrizione sistemica dei fatti.&lt;br /&gt;Mariarita Teofili&lt;br /&gt;GIUDICE DI PACE&lt;br /&gt;Con questo contributo, ha voluto offrire una sintetica relazione sull’impiego della Mediazione Familiare presso il Tribunale di Roma.&lt;br /&gt; In quanto la Mediazione, quale servizio alternativo a quello offerto dal sistema giudiziario, presenta tutte le caratteristiche per essere strumento efficace di superamento del conflitto, mediante la restituzione di competenze genitoriali messe a tacere da dissapori personali. Tuttavia i giudici del tribunale di Roma si sono trovati in difficoltà perché spesso alla mediazione si approda dopo essere arrivati in tribunale e non prima e spesso capita che per problemi burocratici sia la CTU a snaturare il suo ruolo e a dover applicare una qualche sorta di tentativo di mediazione.&lt;br /&gt;L’autrice propone come soluzione  la regolamentazione della mediazione familiare all’interno del processo giudiziario, pur salvaguardando comunque la natura spontanea dell’accesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luca Pappalardo&lt;br /&gt;MEDIAZIONE GIURIDICA: UN PROBLEMA DI DEFINIZIONE DEL CAMPO DI CONOSCENZA.&lt;br /&gt;Questa relazione propone una riflessione sulle contraddizioni soggiacenti alla definizione di Mediazione giuridica.&lt;br /&gt;Dopo aver dato una definizione di entrambi i termini, Pappalardo si spinge nel vivo delle contraddizioni a partire dal fatto che la Legge non prevede esplicitamente nei suoi articoli la mediazione giuridica, e poi ancora le diverse caratteristiche delle utenze che le contraddistinguono. Proseguendo nelle sue riflessioni cita dei contributi teorici di Cigoli e Canevelli  e Cirillo riguardo la motivazione  e il ruolo della Mediazione.&lt;br /&gt;Luciano Tonellato&lt;br /&gt;CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO IN SITUAZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: SIGNIFICATO, IMPLICAZIONI ED EFFICACIA DI UN INTERVENTO CLINICO&lt;br /&gt;L’autore vuole approfondire e chiarire alcuni possibili fraintendimenti che spesso si presentano nel contesto psico-giuridico relativamente all’espletamento della Consulenza Tecnica d’Ufficio e in particolare sul suo uso secondo un’ottica clinica.&lt;br /&gt;Inoltre, coerentemente con un 'impostazione della Consulenza secondo il modello sistemico-relazionale, cerca di costruire delle linee guida, di focalizzare strumenti di intervento e il loro corretto uso, ovvero di superare una Consulenza che fotografi l’esistente cristallizzando i limiti mostrati dal sistema-famiglia, a favore di una ricerca e di una valutazione delle strategie in grado di attivare le risorse presenti nel sistema stesso, secondo l’impostazione adottata presso i Centri Co.Me.Te..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alberto Vito&lt;br /&gt;LE STRATEGIE DI MEDIAZIONE NELLA RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTUALITÀ FAMILIARE DOPO UN LUTTO&lt;br /&gt;Il dott.Vito tratta dapprima il tema della conflittualità all’interno della famiglia e della coppia in generale poi ci presenta il tema in un contesto particolare quello che si viene a creare a seguito  della morte di un genitore, tra il genitore sopravvissuto e i genitori del coniuge scomparso, in merito ai rapporti tra i nonni ed i nipoti. Viene quindi proposta una via di intervento possibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Di Ciò&lt;br /&gt;GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE MINORILE IN ITALIA&lt;br /&gt;L’autore tratta l’importanza della mediazione come strumento alternativo all’intervento giudiziario. In particolare il suo contributo verte sulla mediazione penale minorile e sulle procedure adottate durante questo delicato percorso. Concludendo con un’analisi sugli aspetti organizzativi e professionali degli Uffici per la Mediazione e con delle osservazioni su quali potrebbero essere gli scenari futuri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laura Mattucci&lt;br /&gt;LA MEDIAZIONE PENALE NEL SISTEMA MINORILE&lt;br /&gt;La relazione affronta il tema della  giustizia riparativa e, nella specie, della mediazione come due realtà che rappresentano un paradigma di giustizia autonomo e alternativo  al modello “classico” di giustizia penale.&lt;br /&gt;Secondo la Mattucci la mediazione e la riparazione possono considerarsi a pieno titolo come modelli di “problem solving” di tipo negoziale, giacché consentono una restituzione del conflitto alle parti. Sviluppare la mediazione nell’ambito giudiziario minorile significa provare a creare l’elemento caratterizzante, il luogo in cui  reo e vittima hanno la possibilità di riaprire una comunicazione interrotta dal reato, o di costruirne una nuova. La giustizia minorile, ancora una volta, si mostra come luogo più opportuno ove far germogliare e crescere la mediazione come vero e proprio strumento di azione, di cui  poi vengono trattate le dinamiche e i meccanismi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe Ruggiero&lt;br /&gt;DALLA MEDIAZIONE AL COUNSELLING: UNA NUOVA PROPOSTA FORMATIVA.&lt;br /&gt;L’Aims come Associazione vanta il maggior numero di soci anche grazie ad una idea forte che è quella di: formare in maniera completa un operatore sistemico, che sia in grado di mediare i conflitti. L’Aims fa un altro passo quello di aprirsi all’area del counselling offrendo un’opportunità concreta per tutti gli operatori che, in differenti contesti lavorativi, partecipano ai processi relazionali finalizzati all’evoluzione dei sistemi umani.&lt;br /&gt;Il Dott. Ruggiero, in questo contributo,   presenta il risultato di un primo lavoro di elaborazione sul tema del Counselling Sistemico, svolto all’interno della Commissione didattica, da lui stesso coordinata, illustrando le caratteristiche generali del percorso formativo in counselling ad orientamento sistemico-relazionale.&lt;br /&gt;Conclude qualche riflessione personale sul fenomeno della proliferazione delle professioni di aiuto.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-5470925315134411787?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/5470925315134411787/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=5470925315134411787' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/5470925315134411787'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/5470925315134411787'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/riassunti-in-italiano.html' title='Riassunti in Italiano'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-2107404245846660373</id><published>2007-02-03T19:09:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:06.428-08:00</updated><title type='text'>DALLA MEDIAZIONE AL COUNSELLING: UNA NUOVA PROPOSTA FORMATIVA.</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVO_Y1P2aI/AAAAAAAAAHs/6vH0khtdR3M/s1600-h/AIMSPe05Pappalardo035.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVO_Y1P2aI/AAAAAAAAAHs/6vH0khtdR3M/s320/AIMSPe05Pappalardo035.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027511409933539746" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Giuseppe Ruggiero&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Socio fondatore AIMS,  direttore IMEPS- Napoli&lt;/span&gt; &lt;a href="mailto:imeps@libero.it"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;imeps@libero.it&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;“Noi con l’argilla fabbrichiamo un vaso, ma è il vuoto all’interno &lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;che contiene quel che vogliamo”.&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Tao Te Ching&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono molti anni che usiamo l’argilla per fabbricare vasi.&lt;br /&gt;Abbiamo costruito diversi sentieri all’interno di un percorso più ampio che li contiene tutti: la mediazione familiare, giuridica, penale, scolastica, istituzionale, culturale, rappresentano le differenti declinazioni di un modello unico di mediazione, coerente con i principi e i metodi del paradigma sistemico.&lt;br /&gt;Ho bene a mente il Convegno AIMS di Torino, nel 1999: presentai una relazione che aveva come tema:” Il modello AIMS di formazione in Mediazione Sistemica”.&lt;br /&gt;A distanza di quattro anni abbiamo organizzato una tavola rotonda sul Counselling Sistemico.&lt;br /&gt;Cosa è accaduto nel frattempo?&lt;br /&gt;Quali  motivazioni si possono individuare alla base di questa scelta di proporre nuovi percorsi di formazione?&lt;br /&gt;Si tratta sempre della stessa argilla o di un materiale diverso?&lt;br /&gt;Oppure è lo stesso tipo di vaso, ma con funzioni diverse?&lt;br /&gt;Innanzitutto vorrei fare una considerazione di carattere generale sulla vita della nostra Associazione.&lt;br /&gt;Se oggi l’AIMS può vantare di essere la Società di mediazione più corposa per numero di soci  in Italia, ciò è dovuto sicuramente alla felice intuizione dei  fondatori e al lavoro tenace di tutti i soci che hanno contribuito a costruire nel tempo un clima di rigore scientifico e al tempo stesso di familiarità e di amicizia.&lt;br /&gt;Ma il benessere di questa Associazione è collegato, secondo me, ad un aspetto meno visibile e numericamente valutabile.&lt;br /&gt;Il punto è che, in pochissimi anni, intorno ad un pensiero, ad un’ idea forte, che è quella della mediazione dei conflitti, si è aggregato un gruppo sempre più folto di operatori, di diversa provenienza ed estrazione culturale, attratti non solo dalla possibilità di acquisire un nuovo ed efficace strumento tecnico da utilizzare nelle professioni di aiuto, ma soprattutto dalla straordinaria valenza innovativa di questa proposta culturale.&lt;br /&gt;L’idea della mediazione sistemica ci ha permesso di costruire un vero e proprio vocabolario: Rorty lo chiamerebbe “vocabolario decisivo”, in cui possiamo ritrovare parole estremamente importanti ed attuali, quali:&lt;br /&gt;- cooperazione, lì dove il mondo in cui viviamo va sempre più verso la pratica della competizione a tutti i costi, della prevaricazione e dell’individualismo più sfrenato;&lt;br /&gt;- creatività, che mette in crisi i modelli tipici dei giochi a somma zero, orientati agli obiettivi ed ai risultati, e propone modelli educativi, sociali, sanitari, economici, orientati ai processi che vengono messi in moto per raggiungere determinati risultati e al costante miglioramento di ciascuna fase del processo;&lt;br /&gt;- e poi, altre parole importanti che formano frasi ancora più suggestive, come evoluzione, che sottolinea gli aspetti evolutivi del conflitto;&lt;br /&gt;- poi, ancora, differenza,  coesistenza, parole che costituiscono il fondamento etico di ogni relazione di aiuto;&lt;br /&gt;- e infine parole antiche, di batesoniana memoria, rivisitate alle luce delle nostre esperienze nel campo della mediazione e del counselling, come curiosità opposta a controllo, bellezza contrapposta a potere, sacro contrapposto a separazione dell’individuo dal suo ambiente e dal suo destino evolutivo.&lt;br /&gt;Sono queste, a mio avviso, le idee guida che aggregano e mettono insieme le nostre aspirazioni personali e professionali.&lt;br /&gt;L’idea, dunque, corrisponde al vuoto all’interno del vaso;  per poter essere veicolata essa ha bisogno di una forma, ma è la sua forza invisibile che fa del contenitore qualcosa di veramente utile.&lt;br /&gt;E’ questo pensare  interrogante, come lo definiva Heidegger, o pensiero multidimensionale, come lo definisce Morin, un pensiero che esprima la differenza, la pensi e la renda visibile, che anima il nostro dibattito culturale intorno alla professioni di aiuto, di cui la mediazione ed il counselling rappresentano solo la punta di un iceberg, alla cui profondità è contenuto un progetto molto più ampio: formare in maniera completa un operatore sistemico, che sia in grado di favorire il cambiamento all’interno di un sistema, rispettandone la complessità dell’organizzazione, la  capacità di autotrasformazione, la coerenza della storia, senza cadere nelle ben note trappole del riduzionismo teorico e tecnico.&lt;br /&gt;Seguendo questo tipo di conoscenza e di pratica, oggi possiamo essere abbastanza sicuri che i nostri mediatori, quando utilizzano una tecnica di negoziazione, non lo fanno solo con l’obiettivo di mettere d’accordo due persone in conflitto, ma soprattutto con la consapevolezza di mettere in moto un processo autoriflessivo all’interno del sistema che partecipa al conflitto, processo che, se ben condotto, continuerà a produrre i suoi frutti nella dinamica relazionale di quel sistema.&lt;br /&gt;E’ per queste ragioni che  una mediazione familiare di divorzio non potrà essere un intervento ortopedico, né un semplice esercizio di brainstorming, ma nemmeno una psicoterapia in miniatura.&lt;br /&gt;Grazie anche alla diversità di approcci che caratterizzano le nostre Scuole di mediazione e all’intenso e appassionato dibattito che ha sempre animato le giornate di autoformazione riservate ai didatti, possiamo dire che il modello AIMS di mediazione messo a punto in questi anni, pur all’interno di un comune e condiviso  paradigma scientifico di riferimento, si avvale di risorse, contributi ed esperienze diversificate, che lo rendono, proprio per questo, un modello solido e flessibile al tempo stesso, coerente con il pensiero a cui si ispira.&lt;br /&gt;Ritornando, quindi, agli interrogativi iniziali, credo che la scelta dell’AIMS di aprire all’area del counselling rappresenti un’opportunità concreta per tutti gli operatori che, in differenti contesti lavorativi, partecipano ai processi relazionali finalizzati all’evoluzione dei sistemi umani, di ampliare il proprio repertorio di conoscenze e le proprie possibilità di intervento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un  po’ di storia.&lt;br /&gt;- Il CNCP viene fondato nel 2002 da alcuni rappresentanti di Scuole di Psicoterapia aderenti al CNSP. Tra le sue finalità, quella di promuovere e sviluppare la professione di counsellor e definire gli standard formativi per l’esercizio professionale, in conformità con gli standard europei.&lt;br /&gt;- L’AIMS  decide di istituire al suo interno una sezione speciale per il Counselling, offrendo ai soci interessati a tale profilo professionale la possibilità di acquisire il titolo di Counsellor, nelle sue diverse articolazioni- di base, professionista e avanzato- valido per l’iscrizione nel registro dei Counsellor del CNCP.&lt;br /&gt;- Viene inoltre valutato di mantenere distinti i due percorsi di formazione in mediazione e counselling, con la possibilità per gli allievi di modulare le tappe del percorso formativo. Il biennio di mediazione costituisce, infatti, credito formativo per accedere al  diploma di Counsellor, che può essere conseguito partecipando ad un terzo anno integrativo, nel rispetto degli standard adottati dal CNCP.&lt;br /&gt;- L’orientamento dell’Associazione considera fondamentale nel processo di formazione di un counsellor sistemico l’apprendimento di teorie e tecniche attinenti ai diversi ambiti di applicazione della mediazione sistemica.&lt;br /&gt;- Viene approfondito, all’interno della Commissione per la Didattica e la Ricerca, il dibattito intorno alle similitudini e differenze tra i tre processi di aiuto, psicoterapia, mediazione e counselling.&lt;br /&gt;In particolare vengono individuate tre parole chiave di riferimento:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAROLE CHIAVE&lt;br /&gt;Psicoterapia:      ristrutturazione.&lt;br /&gt;Mediazione:       negoziazione.&lt;br /&gt;Counselling:       empowerment.&lt;br /&gt;Vi presento, quindi, in maniera sintetica il risultato di un primo lavoro di elaborazione sul tema del Counselling Sistemico, svolto all’interno della Commissione didattica, da me coordinata.&lt;br /&gt;Si tratta di uno schema che illustra le caratteristiche generali del percorso formativo in counselling ad orientamento sistemico-relazionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEFINIZIONE&lt;br /&gt;DI COUNSELLING.&lt;br /&gt;(ADOTTATA DAL CNCP, CONDIVISA&lt;br /&gt;DALL’AIMS)&lt;br /&gt;Il Counselling è un processo relazionale tra Counsellor e Cliente, o Clienti (individui, famiglie, gruppi o istituzioni).&lt;br /&gt;Il Counsellor è la figura professionale che aiuta a cercare soluzioni di specifici problemi di natura non psicopatologica ed, in tale ambito, a prendere decisioni, a gestire crisi, a migliorare relazioni, a sviluppare risorse, a promuovere e sviluppare la consapevolezza personale su specifici temi.&lt;br /&gt;L’obiettivo del Counselling è fornire ai Clienti opportunità e sostegno per sviluppare le loro risorse e promuovere il loro benessere come individui e come membri della società, affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi.&lt;br /&gt;Il Cliente è la persona, la coppia, la famiglia o l’organizzazione che richiede di essere aiutata mediante un’opera di supporto, in un percorso formativo o un processo di sviluppo personale inerente una specifica problematica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL COUNSELLING SISTEMICO&lt;br /&gt;Il Counselling Sistemico è un intervento breve, strutturato e circoscritto nel tempo, che si propone di sostenere il cliente nella ricerca e nell’attivazione delle proprie risorse e potenzialità ai fini del cambiamento e della crescita, mediante l’identificazione delle connessioni tra i diversi sistemi, familiare, lavorativo, sociale, istituzionale, coinvolti nelle problematiche che sono alla base della richiesta di aiuto.&lt;br /&gt;In particolare, si configura come un processo relazionale nel quale un professionista, adeguatamente formato, aiuta il cliente a risolvere problemi, a prendere decisioni, a gestire situazioni di crisi e di conflitto, a migliorare i rapporti interpersonali ed a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e della propria vita di relazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I CORSI DI FORMAZIONE IN COUNSELLING SISTEMICO RICONOSCIUTI DALL’AIMS&lt;br /&gt;A) Corsi per Counsellor sistemici di base&lt;br /&gt;Struttura:    biennali&lt;br /&gt;   450 ore complessive, suddivise in:&lt;br /&gt;   training specifico: 240 ore&lt;br /&gt;   seminari e congresso nazionale         AIMS: 80 ore&lt;br /&gt;   tirocinio: 90 ore&lt;br /&gt;   supervisione: 40 ore&lt;br /&gt;B) Corsi per Counsellor sistemici Professionisti&lt;br /&gt;Struttura:    annuali&lt;br /&gt;   450 ore complessive, suddivise in:&lt;br /&gt;   training specifico: 160 ore&lt;br /&gt;   seminari e congresso nazionale         AIMS: 40 ore&lt;br /&gt;   tirocinio: 200 ore&lt;br /&gt;   supervisione: 50 ore&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OBIETTIVI DEI CORSI PER COUNSELLOR SISTEMICI&lt;br /&gt;- Possedere una buona conoscenza teorica del modello sistemico e delle sue applicazioni nei contesti non terapeutici.&lt;br /&gt;- Acquisire capacità di assestement dell’individuo, della coppia, della famiglia, del gruppo e dell’istituzione.&lt;br /&gt;- Apprendere a utilizzare positivamente le potenzialità della comunicazione interpersonale.&lt;br /&gt;- Utilizzare con perizia tecniche di intervento atte ad evidenziare risorse individuali e di gruppo, per valorizzarle e/o ristrutturarle.&lt;br /&gt;- Apprendere tecniche specifiche di negoziazione dei conflitti e tecniche specifiche del Counselling Sistemico.&lt;br /&gt;- Ampliare la consapevolezza delle proprie modalità di mettersi in relazione con sé e con gli altri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRINCIPALI AMBITI APPLICATIVI&lt;br /&gt;DEL COUNSELLING SISTEMICO&lt;br /&gt;- Familiare&lt;br /&gt;- Scolastico&lt;br /&gt;- Socio-educativo&lt;br /&gt;- Comunitario&lt;br /&gt;- Sanitario&lt;br /&gt;- Aziendale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SPECIFICITA’ DEL MODELLO FORMATIVO AIMS DI COUNSELLING SISTEMICO&lt;br /&gt;- L’attenzione al contesto, come cornice di significato e strumento di intervento.&lt;br /&gt;- La conduzione del colloquio e del processo di aiuto secondo il modello sistemico-relazionale.&lt;br /&gt;- L’utilizzo di teorie e tecniche proprie della mediazione sistemica (familiare, comunitaria, sociale, istituzionale, interculturale), ritenute un bagaglio indispensabile della formazione professionale del counsellor.&lt;br /&gt;- L’importanza attribuita alla storia familiare del cliente, all’intreccio e alla trama narrativa  trigenerazionale, quindi alla dimensione dei significati, dei miti personali e del gruppo di appartenenza.&lt;br /&gt;- L’esplorazione del “mondo dell’osservatore” ( valori, pregiudizi, esperienze, emozioni, stile di relazione) durante il training formativo, attraverso l’utilizzo di differenti tecniche narrative (genogramma, genogramma fotografico, metalogo, tecniche relazionali di narrazione analogica).&lt;br /&gt;- L’analisi del processo di costruzione dell’obiettivo professionale.&lt;br /&gt;Prima di concludere, vorrei fare ancora qualche riflessione personale sul fenomeno della proliferazione delle professioni di aiuto.&lt;br /&gt;Sicuramente una delle possibili motivazioni di questo rapido incremento va ricercata nel moltiplicarsi delle forme del disagio esistenziale, che si accompagna all’esigenza di disporre di interventi di aiuto brevi, flessibili, che non comportino un eccessivo dispendio di tempo e di energia, soprattutto quando non è richiesto o non è attuabile un intervento più strutturato, come la psicoterapia.&lt;br /&gt;Ciò che non può essere adeguatamente contenuto, rappresentato, elaborato nel sociale, nella dimensione familiare e collettiva dell’individuo, chiede asilo e riconoscimento negli spazi destinati all’aiuto.&lt;br /&gt;Una seconda risposta va ricercata nei cambiamenti culturali che stanno sempre di più modificando la filosofia dell’organizzazione dei servizi assistenziali, educativi e socio-sanitari, richiedendo una costante integrazione multidisciplinare delle pratiche di intervento e consentendo, pertanto, un capillare inserimento all’interno delle istituzioni di figure professionali “di confine”, come il mediatore familiare, sociale, culturale, lo psicologo scolastico, il consulente aziendale, il counsellor nelle unità di terapia oncologica o  genetica.&lt;br /&gt;Tale processo di integrazione è, però, a mio avviso, piuttosto lento e non scevro di rischi metodologici.&lt;br /&gt;Il primo fattore di rischio è quello di immettere sul mercato nuove figure professionali, senza considerare i tempi necessari perchè il tessuto sociale, e soprattutto la cultura dei servizi territoriali, le possa recepire e adeguatamente collocare.&lt;br /&gt;Il secondo elemento su cui dobbiamo riflettere riguarda l’ideologia della tecnica: disporre di un maggior numero di professionisti e di interventi di aiuto, rischia di medicalizzare ancora di più il disagio esistenziale, o almeno di saturare la stessa richiesta di aiuto, qualora tale tipo di professione venga interpretata, in maniera riduttiva, come una sorta di elargizione a buon mercato di risposte e soluzioni efficaci ai problemi e alle crisi dell’individuo, della coppia, della famiglia, del gruppo o dell’istituzione, o, peggio ancora, come un’istanza di normalizzazione e di appiattimento delle differenze.&lt;br /&gt;Mediazione e counselling non rappresentano aree protette dove confinare la sofferenza, spogliandola dei suoi attributi patologici,  in un malcelato tentativo di semplificazione e  banalizzazione del disagio.&lt;br /&gt;La dialettica normalità/patologia va tenuta aperta e viva, senza pretendere di mantenere confini netti di demarcazione, che assegnino rigidamente alle pratiche mediatorie e di counselling il compito di occuparsi dell’una, e alla psicoterapia e ai farmaci il compito di occuparsi dell’altra.&lt;br /&gt;La sofferenza è una, anche se molteplici sono le forme in cui essa si può manifestare, molteplici le  sue narrazioni.&lt;br /&gt;A quale tipo di narrazione, dunque, appartengono le professioni di aiuto?&lt;br /&gt;La nostra civiltà ha prodotto due opposte descrizioni del mondo, due strutture narrative: quella tragica e quella post-tragica, a cui corrispondono due relazioni con il mondo.&lt;br /&gt;La prima è limitativa, la seconda è acquisitiva.&lt;br /&gt;Nella prima viene esaltato l’essere, nella seconda il fare.&lt;br /&gt;Nella tragedia la trama è già data, l’eroe si confronta costantemente con il limite e lo accetta.&lt;br /&gt;Nella narrazione post-tragica la trama è inventata continuamente, esprimendo l’illimitata libertà dei personaggi e dell’autore a dei valori a cui si ispira.&lt;br /&gt;Viviamo in un tempo, in una cultura che ci spinge sempre più a sfidare tutto ciò che è limite, a cercare una soluzione per ogni problema, secondo il principio che la possibilità di scelta è illimitata, che gli eventi della vita sono sempre spiegabili, senza alcun margine di ambiguità.&lt;br /&gt;Il rinnovato interesse per la tragedia scaturisce proprio dalla nostalgia del limite e dell’ambivalenza che la tragedia celebrava, ma che il progresso ha completamente rimosso.&lt;br /&gt;Il recupero e la valorizzazione di questa dimensione dell’incertezza, dell’imprevedibilità, della curiosità per le esperienze che la vita ci riserva in ogni momento, del senso del limite come possibilità, la rinuncia all’illusione del controllo ed alla frenetica ricerca del risultato immediato, devono continuare a rappresentare i principi fondamentali della nostra filosofia formativa.&lt;br /&gt;Il punto non è l’accordo della mediazione, ma il processo di riorganizzazione personale e familiare che la mediazione può mettere in moto, stimolando una nuova consapevolezza nei membri della coppia relativa alla loro storia, al dolore della separazione, all’impegno che scaturisce da quel cambiamento.&lt;br /&gt;Il punto non è la decisione che il counsellor aiuta a prendere, ma il senso del processo relazionale e dell’esperienza emozionale ad esso collegata, di cui la richiesta iniziale del cliente  è solo un pretesto.&lt;br /&gt;Allora l’imperativo etico di V. Forster, “agisci facendo in modo di accrescere sempre le possibilità di scelta”, va integrato, a mio avviso, con l’altro, di ispirazione tragica, “sappi confrontarti con il limite, con l’ambivalenza, con l’impossibilità di cambiare le cose”.&lt;br /&gt;Anche se in mediazione, come nel counselling, si lavora per raggiungere accordi e soluzioni concrete, non dobbiamo sottovalutare l’importanza dei processi relazionali e delle esperienze che si sviluppano all’interno dei diversi setting.&lt;br /&gt;Solo accogliendo il paradosso che ci spinge comunque ad agire, a cercare, a cambiare, a scegliere, pur consapevoli dell’illusione del controllo, della scelta e della libertà, possiamo preparaci ad essere buoni terapeuti, counsellor esperti e mediatori competenti.&lt;br /&gt;Solo rinunciando al nostro bisogno di soddisfare il bisogno di aiuto dell’altro, possiamo veramente offrirgli aiuto e guarire da quella malattia cronica che caratterizza tutte le relazioni umane e che si chiama “codipendenza”.&lt;br /&gt;La dimensione dell’aiuto è di fatto una dimensione paradossale.&lt;br /&gt;Non sempre agire arreca vantaggio per i nostri scopi.&lt;br /&gt;Molto spesso “darsi da fare” è solo un modo per nascondersi.&lt;br /&gt;Come terapeuti, mediatori o counsellor, come operatori della salute, conosciamo il valore inestimabile della pausa, dell’intervallo, della sospensione dell’agire che rende più luminoso e consistente l’essere. Concludo, quindi con un pensiero che ci potrà guidare nelle nostre future scelte personali e professionali:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Prendere è illusione, lasciare andare è illuminazione. La salute è una questione di spazio”. (D. Brazier).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;BIBLIOGRAFIA&lt;/span&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;P.Binetti, R.Bruni, “Il Counselling in una prospettiva multimodale”, Edizioni Magi, Roma, 2003.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Morineau J., “Lo spirito della mediazione”, Franco Angeli, Milano 2000.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ruggiero G., “Il modello di formazione dell’AIMS”, relazione presentata al II°Congresso Internazionale AIMS, “Professione Mediatore. Una nuova risorsa per il benessere della famiglia e della comunità”, Torino, 1999.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zoja L., “Coltivare l’anima”. Moretti e Vitali, Bergamo, 1999.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-2107404245846660373?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/2107404245846660373/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=2107404245846660373' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/2107404245846660373'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/2107404245846660373'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/dalla-mediazione-al-counselling-una.html' title='DALLA MEDIAZIONE AL COUNSELLING: UNA NUOVA PROPOSTA FORMATIVA.'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVO_Y1P2aI/AAAAAAAAAHs/6vH0khtdR3M/s72-c/AIMSPe05Pappalardo035.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-20560127333555248</id><published>2007-02-03T19:04:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:06.620-08:00</updated><title type='text'>LA MEDIAZIONE PENALE NEL SISTEMA MINORILE</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVOMI1P2ZI/AAAAAAAAAHg/QMuVUTpN6f4/s1600-h/AIMSPe05MattucciLaura031.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVOMI1P2ZI/AAAAAAAAAHg/QMuVUTpN6f4/s320/AIMSPe05MattucciLaura031.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027510529465244050" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Laura Mattucci&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Praticante avvocato&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="mailto:itfv.treviso@tin.it"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;itfv.treviso@tin.it&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Parlare di mediazione richiede, innanzitutto, una precisazione di carattere terminologico, vista la mancanza di un significato univoco ad essa attribuibile.&lt;br /&gt;Si parla, infatti, di mediazione in termini di:&lt;br /&gt;- tecnica di intervento sociale volta a risolvere conflitti tra individui;&lt;br /&gt;- tecnica finalizzata ad affrontare vicende delimitate nel tempo e nello spazio;&lt;br /&gt;- modalità di risoluzione alternativa delle controversie definite dal diritto.&lt;br /&gt;Ed è proprio come processo di risoluzione dei conflitti che la mediazione è divenuta esperienza consolidata in vari paesi europei i quali nel darle concretezza hanno attuato scelte di intervento diverse: la mediazione ha talvolta assunto funzione preventiva rispetto al processo, alternativa allo stesso (intesa come rinuncia all’esercizio dell’azione penale), come vera e propria modalità di svolgimento del procedimento a carico del minore( essendo in primis proprio nel diritto minorile che la mediazione trova il suo habitat naturale)&lt;br /&gt;Oggi la mediazione si presta ad essere applicata in molteplici e diversi ambiti relazionari (familiare, sociale, scolastica, culturale, penale) specie nell’esperienze all’estero, dove è ormai considerata una modalità quotidiana di gestione dei conflitti, un patrimonio di conoscenze e pratiche trasferibili, con gli opportuni adattamenti, alla situazione italiana, utili per elaborare strategie, ed in grado di attuare le recenti previsioni legislative.&lt;br /&gt;La mediazione s'inserisce in un contesto di diffusione di altre e diverse procedure di giustizia negoziata, rientra in quel contenitore generale che, identificabile nella sigla ADR, rappresenta le modalità di risoluzione delle controversie al di fuori delle corti ordinarie di giustizia, è il frutto della necessità di contenere tempi, rigore, costi e formalismo del giudizio ordinario.&lt;br /&gt;La mediazione s'innesca, infatti, nella prospettiva di un diritto penale sostanziale che da tempo s'interroga sulle possibili alternative alla pena, non solo a quella detentiva, ma alla pena tout court, individuando nella mediazione un terreno su cui investire al fine di poter soddisfare il bisogno di risposte nuove e non esclusivamente punitive, diverse dal rigido sistema tradizionale nel quale, peraltro, la pena trova il suo momento di legittimazione.&lt;br /&gt;La mediazione germoglia oltre i confini di un tale tipo di ordinamento giuridico, riappropriandosi di “capacità e virtù di autoregolamentazione dei conflitti1”  secondo un modello consensuale, che prefigura una nuova dimensione del diritto.&lt;br /&gt;Non sembra, pertanto, un caso che tale sviluppo si sia avuto per lo meno in un primo momento nei sistemi di common law, in cui il vincolo “di supremazia” della lex scripta è culturalmente e giuridicamente meno rigido.&lt;br /&gt;Pur non essendo ancora possibile valutare, per lo meno concretamente, sul piano giuridico gli effetti provocati dallo sviluppo della mediazione, anche a causa di fenomeni di resistenza all’interno e all’esterno dell’istituzione giudiziaria, è possibile, comunque, sottolineare il cambiamento di paradigma in materia di risoluzione dei conflitti a cui la mediazione tende, attraverso la sostituzione di un modello conflittuale con uno consensuale, da un diritto imposto, ad un diritto contrattuale, creando un nuovo modello d’azione non fondato sulla razionalità strumentale, ma su di una comunicazione tale da prefigurare il reato in modo nuovo, diverso e dinamico.&lt;br /&gt;La giustizia negoziata assume un valore particolare, perché consente un diritto penale minimale, pene e misure diversificate, un ridimensionamento del ricorso alla pena carceraria, modi alternativi di risoluzione delle controversie.&lt;br /&gt;Rispetto al contesto giuridico penale, la mediazione – sia essa finalizzata alla riparazione del danno, alla riconciliazione tra autore e vittima, alla realizzazione di condotte aventi efficacia estintiva del reato, o al compimento di un percorso riconciliativo valutabile nel procedimento di sorveglianza – esplica la funzione di strumento di soluzione dei conflitti a cui ricorrere nelle diverse fasi della vicenda processuale come forma di giustizia negoziata.&lt;br /&gt;La mediazione si presenta infatti, come processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente ad un terzo neutrale al fine di ricomporre il conflitto attraverso la riparazione del danno alla vittima, o la riconciliazione tra vittima e autore di reato.&lt;br /&gt;Non troviamo nel nostro ordinamento giuridico una definizione legislativa di mediazione non essendovi, al dì là di recenti proposte legislative, ancora una normativa specifica. Bisogna, infatti, attingere al decreto legislativo in materia di attribuzione delle competenze penali al giudice di pace d.l.g. 218/2002 – dove la mediazione è contemplata esplicitamente come tecnica di risoluzione dei conflitti, rispetto a materie di sua competenza–, nonché al d.P.R. 448/88 recante disposizioni relative al procedimento a carico di imputati minorenni.&lt;br /&gt;Comunque, in attesa di un’univoca e precisa individuazione normativa di mediazione ci si rifà a Bonafè Schmitt che definisce la mediazione come un processo attraverso il quale una terza persona neutrale consente alle parti di confrontare i propri punti di vista, di cercare una soluzione al conflitto che li oppone, come una delle forme di soluzione negoziata dei conflitti. Ma, al di là di semplici definizioni è alla logica operativa che bisogna far riferimento”, sono il contesto, gli attori, i referenti istituzionali, le competenze, i vincoli normativi, le variabili che costituiscono le forme di mediazione.&lt;br /&gt;Più opportunamente bisognerebbe parlare non della, ma delle definizioni di mediazione, o meglio, i tanti modi per parlare di mediazione. La mediazione è dunque una modalità latu sensu di gestione del conflitto che, però, si differenzia, a seconda dei campi in cui è applicata, per le tecniche utilizzate, quelle stesse che le permettono di affrontare situazioni tra loro diverse: dalle controversie in ambito lavorativo, a conflitti a rilevanza penale o civile.&lt;br /&gt;In tale contesto, ha assunto rilevanza fondamentale la Raccomandazione n°87 del 17 settembre 1987 del Consiglio d'Europa sulla semplificazione della giustizia penale, nel quale termini come semplicità, rapidità ed efficienza sono dominanti, o per meglio dire "denominatore comune è l'aspirazione ad una giustizia che sprechi meno le sue energie e le sue risorse, in armonia con gli orientamenti di fondo della legge penale".&lt;br /&gt;La promozione di strumenti riparativi, e in primis la mediazione tra autore e vittima del reato, deriva, tra l’altro, dalla presa di posizione delle Nazioni Unite in relazione all’opportunità di adottare, a livello nazionale e internazionale, politiche di riparazione e sostegno alle vittime. Ci si riferisce alle due Risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite con la “Dichiarazione di Vienn2”  che, specificamente, incoraggiano il ricorso a modelli d'intervento sul conflitto fondati sulla riparazione delle conseguenze dannose del reato e orientati alla riconciliazione autore-vittima.&lt;br /&gt;Rispettivamente nei paragrafi 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna, le Nazioni Unite hanno stabilito due diversi piani di azione: l’uno volto all’adozione di attività e/o di servizi di supporto delle vittime, l’altro teso ad incoraggiare la predisposizione di programmi di riparazione e/o riconciliazione, indirizzati non solo alle vittime e agli autori come destinatari privilegiati, ma anche alla comunità, intesa in senso lato e interessata dalla commissione del reato.&lt;br /&gt;Da una prima lettura dei paragrafi 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna3  emerge una particolare attenzione ai profili di vittimizzazione connessi alla commissione del reato, che si traduce nella promozione di un duplice intervento di supporto diretto a favore delle vittime, anche attraverso l’istituzione di fondi di garanzia e di sostegno indiretto tramite la sollecitazione di campagne di sensibilizzazione sui diritti delle persone offese.&lt;br /&gt;Ci si deve chiedere se la giustizia riparativa possa considerarsi propriamente un modello autonomo di giustizia o, più semplicemente, un modo diverso di declinare la giustizia penale, per esempio attraverso l’ampliamento e la diversificazione del sistema sanzionatorio. In realtà, la giustizia riparativa non intende farsi carico in via esclusiva del conflitto originato da un reato, assumendo una sorta di monopolio nella gestione di determinate fattispecie di reato. Essa, infatti, opera su un conflitto che è pur sempre “definito” dal diritto penale, e del quale il diritto penale può riappropriarsi nel momento in cui la mediazione o la riparazione non vadano a buon fine.&lt;br /&gt;La giustizia riparativa e, nella specie, la mediazione rappresentano un paradigma di giustizia autonomo e alternativo tanto al modello “classico” di giustizia penale, fondato sulla retribuzione intesa come criterio di legittimazione della sanzione e come parametro di commisurazione della pena, quanto al modello c.d “moderno”, per lo più orientato alla prevenzione del reato che richiede solo una verifica di effettività basata unicamente sui risultati.&lt;br /&gt;I principali obiettivi perseguiti dalla giustizia riparativa possono esser raggruppati e distinti in base al rapporto relazionare con il sistema penale-processuale e al target di destinatari delle politiche di riparazione.&lt;br /&gt;Parliamo, pertanto, di obiettivi incidenti sul funzionamento dei meccanismi interni e/o sui soggetti che il sistema penale incanala in ruoli predefiniti dal diritto, ma anche di obiettivi sistematici riguardanti soprattutto interessi esterni al funzionamento del sistema penale da un punto di vista strutturale.&lt;br /&gt;Questi obiettivi sono rivolti a:&lt;br /&gt;- il riconoscimento della vittima: la giustizia riparativa ha come obiettivo primario la presa i carico dei bisogni delle vittime di reato le quali, di solito, rivestono una posizione marginale all’interno del processo penale4. Ciò significa che, rispetto alla commissione di un reato, la condanna del colpevole e la commisurazione della una pena, dosata in base alla gravità del fatto, lasciano il posto al riconoscimento della sofferenza impartita alla vittima;&lt;br /&gt;- la riparazione dall’offesa nella sua dimensione globale; infatti, oltre alla componente economica del danno dovrebbe esser valutata, ai fini della riparazione, anche la dimensione emozionale dell’offeso, senza con questo perder di vista il principio della proporzionalità;&lt;br /&gt;- l’autoresponsabilizzazione del reo: sebbene la giustizia riparativa rappresenti un approccio al reato che supera la visione orientata sul solo “autore”, quale destinatario dell’intervento punitivo, non marginalizza il reo, né comprime le garanzie a lui riservate dal diritto penale;&lt;br /&gt;- il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione: la comunità dovrebbe poter svolgere un duplice ruolo, non solo quello di destinatario delle politiche di riparazione ma, anche e soprattutto, quello di autore sociale nel percorso di “pace” che muove dall’azione riparativa del reo;&lt;br /&gt;- il rafforzamento degli standard morali: dalla gestione comunicativa del conflitto e dallo svolgimento di attività riparative dovrebbero emergere concrete indicazioni di comportamento per i consociati, condizione necessaria affinché ciò avvenga è che la comunità possa conoscere sia il processo che porta alla riparazione, sia gli esiti concreti della stessa. In definitiva, la giustizia riparativa non sembra intaccare la funzione simbolica della legislativa penale, potendo anzi concorrere a quella funzione di orientamento delle condotte e di ingegneria sociale che da tempo si riconosce alla legge;&lt;br /&gt;- il contenimento del senso di allarme sociale: si deve pensare che la commissione di un reato ha spesso come conseguenza immediata il verificarsi di un diffuso allarme sociale, un’insicurezza che dovrebbe esser controbilanciato da un segnale dello Stato di rigetto del comportamento violento, e di conseguente attivazione della risposta istituzionale. Spesso, però, la risposta istituzionale, con i suoi meccanismi complessi d'attivazione, non riesce a soddisfare il “bisogno collettivo di sicurezza” sollecitato dalla reiterazione del comportamento delittuoso. Ciò che deve interessare all’ordinamento è la valutazione delle conseguenze della sanzione, la flessibilità delle risposte dosate sul tipo e sull’intensità del conflitto, orientate verso gesti di riparazione e riconciliazione.&lt;br /&gt;Tecniche e strumenti d’intervento sul conflitto ascrivibili alla giustizia riparativa sono individuabili dai documenti preparatori del Decimo Congresso delle Nazioni Unite che ha portato alla Dichiarazione di Vienna.&lt;br /&gt;La mediazione e la riparazione possono considerarsi a pieno titolo come modelli di “problem solving” di tipo negoziale, giacché consentono una restituzione del conflitto alle parti. Nella mediazione la soluzione del conflitto scaturisce dalla dialettica del rapporto vittima/autore che, attraverso un percorso, le cui fasi intermedie sono costituite dall’incontro, dal dialogo, dall’offerta di scuse formali o di riparazione da parte del reo, dall’accettazione delle scuse e/o della riparazione da parte della vittima, che può portare ad una risoluzione positiva del conflitto stesso.&lt;br /&gt;Ed infatti, il ricorso a strumenti di giustizia negoziata permette di semplificare il procedimento penale (il che non è cosa da poco): non si tratta di evitare il processo, ma di migliorarlo; non si tratta di accelerare la giustizia, ma di renderla giusta. In definitiva, le procedure negoziali, così come prospettate, devono favorire l'emergere di nuovi modi di regolazione sociale, presidiando le garanzie autentiche, nelle quali garante deve essere sempre il giudice; diversamente, si corre il rischio che le procedure negoziali siano l'introduzione dell'economia del "mercato nell'amministrazione della giustizia"&lt;br /&gt;A partire dalla metà degli anni '70 anche sulla scia delle esperienze di "diversion" attuate in altri paesi europei e delle ricerche nazionali ed internazionali sui potenziali effetti negativi insiti nell'interazione fra minorenni e giustizia penale, si è andato affermando il principio della "minima offensività del processo", ovvero della riduzione al minimo degli interventi giudiziari e, in particolare, di quelli di natura coercitiva e restrittiva. Tale assunto è stato in primis recepito nel sistema del diritto minorile.&lt;br /&gt;Sviluppare la mediazione nell’ambito giudiziario minorile significa provare ad accantonare, là dove sia possibile, la concezione della pena nel suo significato retributivo-riconcializzante, per lasciare il posto alla riparazione, intesa quale modalità responsabilizzante: è l’incontro l’elemento caratterizzante, il luogo in cui  reo e vittima hanno la possibilità di riaprire una comunicazione interrotta dal reato, o di costruirne una nuova.&lt;br /&gt;In questo specifico contesto, il giudice è chiamato a verificare nel concreto la capacità offensiva che il processo può rivelare nei confronti nei confronti del minore e, conseguentemente a valutare l'opportunità di continuare il procedimento, o di interromperlo, in vista di altri scopi educativi. In generale, infatti, si assiste ad una graduale modifica delle nostre politiche penali, con un progressivo spostamento del modello giuridico basato sulla "posizione" verso uno maggiormente orientato alla "riparazione", un'evoluzione di cui molti5 parlano in termini di "modello penale mirante all'integrazione sociale", o più semplicemente come di “nuova forma di politica partecipativa”.&lt;br /&gt;D’altro canto anche i recenti interventi del Consiglio d’Europa indicano la mediazione in materia penale come uno degli strumenti alternativi idonei a fornire soluzioni più rapide ed efficaci ai conflitti tra vittima e reo. Realizzando forme di giustizia riparativa si pensa di ottenere un alleggerimento del peso incombente sulla giustizia contenziosa ed una più celere soddisfazione degli interessi della vittima, a cui non sempre importa l’inflizione della sanzione penale, quanto piuttosto la riparazione della lesione sofferta. Ciò vale, naturalmente, per i reati di minor rilievo e, nello specifico, le sperimentazioni in ambito penale minorile ne sono un esempio.&lt;br /&gt;Solo intensificando gli sforzi in questa direzione, la giustizia ordinaria sarà in grado di concentrare le risorse messe a sua disposizione per reprimere le forme più gravi di criminalità, obiettivo al quale mirano, d’altra parte, le numerose iniziative intraprese sul piano della cooperazione internazionale e, rispetto al quale, strumento privilegiato appare la mediazione (Victim – offender mediation).&lt;br /&gt;La comunità internazionale sempre più sensibile a queste tematiche, le sta recependo e proponendo quali nuovi strumenti per intervenire nella giustizia penale al fine di renderla più costruttiva e meno repressiva.&lt;br /&gt;Infatti, negli ultimi anni, sono state adottate la Raccomandazione del consiglio d’Europa n.19 sulla mediazione in materia penale e la bozza di Regole minime delle Nazioni Unite sull’uso dei programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale elaborata nel corso dell’ultimo Congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti (Vienna 2000).&lt;br /&gt;In tale prospettiva, risulta importante garantire l’uniformità in merito ai criteri applicativi, finalità politico-criminali, standar qualitativi delle nuove forme di risoluzione dei conflitti in materia penale, uniformità sia a livello di ogni singolo Paese, sia a livello comparatistico.&lt;br /&gt;La Raccomandazione e le Regole minime prevedono programmi di giustizia riparativa  “generalmente fruibili” e “utilizzabili in ogni stato e grado del processo” e  riconosciuti ufficialmente dai poteri pubblici.&lt;br /&gt;Infatti, la presa in carico degli effetti dei conflitti determinati dalla commissione di un reato richiede, da parte dei mediatori, profonde capacità di gestione delle emozioni e dei sentimenti espressi dall’autore e dalla vittima del reato. La Raccomandazione, pertanto, afferma che “i mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un training, prima di intraprendere l’attività di mediazione”.&lt;br /&gt;La formazione e il tirocinio devono “favorire l’acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, una conoscenza base del sistema penale” e  un'idonea preparazione che includa non solo le “tecniche” di mediazione, ma un'adeguata conoscenza del sistema penale e degli effetti processuali e penali dei programmi di giustizia riparativa.&lt;br /&gt;Pertanto è necessario un continuo lavoro di coordinamento, consultazione e raccordo fra gli operatori del settore e le autorità, nonché l’esigenza d'adeguate forme di ricerca, valutazione e controllo delle pratiche riparatorie, accompagnati dall’elaborazione di codici di condotta e regole comuni.&lt;br /&gt;Ulteriore condizione necessaria s'individua nei metodi di valutazione e controllo scientificamente fondati nelle mani di esperti, un necessario rigore e continuità della verifica e coordinamento dei programmi di giustizia riparativa.&lt;br /&gt;Secondo il Consiglio d’Europa, i servizi di mediazione dovrebbero venire monitorati da un ufficio competente (art.20 Racc.): si tratterebbe di un “organo di vigilanza”, un'authority indipendente cui affidare la verifica dell’effettiva uniformità di applicazione delle pratiche riparatorie e dell’effettivo rispetto delle norme deontologiche e dei codici di condotta.&lt;br /&gt;Ciò che pare caratterizzare, almeno sul piano formale e al di là dei contenuti di fondo, i programmi di mediazione – riparazione, è l’apertura alla libera, spontanea adesione da parte degli interessati: il principio base6, la “regola d’oro” senza la quale tali programmi non sono nemmeno pensabili.&lt;br /&gt;La partecipazione volontaria è un elemento indispensabile della mediazione, poiché essa può riuscire solo se le parti sono disposte a parteciparvi”; inoltre l’accettazione degli interessati deve “coprire” tutte le fasi dell’iter, (potendo venire revocata in ogni momento) e sorreggere gli eventuali accordi risarcitori o riparativi (art.31 Racc.,art.7 Regole min.).&lt;br /&gt;I partecipanti, pertanto, devono esser messi in condizione di prestare un consenso consapevole, informato e spontaneo, mai viziato da pressioni o “altri mezzi subdoli”.&lt;br /&gt;Strettamente connesso al principio partecipativo è il tema della confidenzialità: l’incontro di mediazione è protetto essendo impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno dei contenuti, salvo che con l’accordo dei partecipanti. Questa appare, infatti, come condizione indispensabile per garantire un'effettiva libertà di scambio alle parti e per una trattazione a tutto tondo del conflitto e delle sue implicazioni: è la condizione per un “risultato positivo”.&lt;br /&gt;Il requisito della confidenzialità appare talmente cruciale che anche il legislatore italiano, nel decreto legislativo sul giudice di pace, pur dedicando alla mediazione uno spazio esiguo, non manca di precisare l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori.&lt;br /&gt;Nella Raccomandazione del Consiglio d’Europa si riconosce la pluralità di forme assunte dalla mediazione, per esempio diretta e indiretta7, ma si prevede che “in tutti i casi il mediatore sia imparziale”.&lt;br /&gt;L’incontro di mediazione, di per sé volto ad offrire alle parti uno spazio e un tempo per chiarirsi, può anche esser l’occasione per accordi aventi ad oggetto il risarcimento del danno e la riparazione delle conseguenze del reato.&lt;br /&gt;Anche questa fase ulteriore ed eventuale del percorso deve essere sorretta dai medesimi principi generali, primo fra tutti la volontarietà: infatti, tali accordi devono essere “conclusi volontariamente”. Questo vale per tutte le parti coinvolte: per la vittima che non dovrà subire pressioni o sentirsi costretta a sottoscrivere una transazione che ritiene lesiva dei suoi interessi, ma anche, ed in modo particolare, per il reo che deve sostenere, materialmente e giuridicamente, l’adempimento degli impegni: per questo, le fonti internazionali prevedono che le obbligazioni riparatorie rispondano ai criteri di ragionevolezza e proporzione.&lt;br /&gt;Non si deve dimenticare, infatti, che la riparazione, in grado talvolta anche di incidere sull’esito del giudizio penale, viene elaborata dalle parti, pur sotto la guida e il controllo dei mediatori, e non dell’autorità giudiziaria capace di istruire la domanda della vittima, valutarne la fondatezza e la legittimità, giudicarne l’equità del contenuto, imporre al reo l’obbligo di adempiere.&lt;br /&gt;Del resto, è proprio la non tecnicità della figura del mediatore, così come anche l’assenza di giudizio, a far ritenere particolarmente importante la collaborazione degli avvocati nella fase negoziale dell’iter avente ad oggetto la riparazione.&lt;br /&gt;Pur conservando il clima consensuale e dialogico dell’incontro, la presenza dei difensori si configura come un supporto tecnico autorevole per “confezionare” il miglior accordo, quello conforme al desiderio delle parti, alle loro concrete possibilità e alla giustizia.&lt;br /&gt;Anche nel percorso di giustizia riparativa trova spazio la presunzione di innocenza, principio fondamentale di ogni procedura giudiziaria di uno Stato civile e democratico. Pertanto, la partecipazione, peraltro volontaria, al programma non può mai essere letta giudiziariamente come accertamento di responsabilità o ammissione di colpevolezza8: appare netta la separazione tra processo penale e mediazione.&lt;br /&gt;L’accertamento della responsabilità non potrà che seguire le regole proprie del rito e derivare esclusivamente da un dibattimento davanti al giudice, in contraddittorio tra le parti assistite dai difensori. In tutti i casi in cui la partecipazione positiva al programma comporti una definizione anticipata del giudizio, la pronuncia del relativo provvedimento non potrà avere natura di condanna, anche nel caso in cui si applichi una qualche misura di risposta al reato.&lt;br /&gt;Il problema fondamentale, in realtà, è diverso: proprio perché normalmente il programma di giustizia riparativa costituisce una forma di diversion o d'alternativa al processo o alla pena, in assenza di un giudizio, occorre evitare il coinvolgimento di persone estranee ai fatti.&lt;br /&gt;Vi è una sorta di parità tra i protagonisti della vicenda: tutti devono condividere gli aspetti significativi dei fatti. Il reo dovrà, pertanto, riconoscere la propria condotta per lo meno da un punto di vista sostanziale, fattuale, anche se non giuridico: in realtà, non sarebbe nemmeno corretto parlare d'ammissione, seppur sostanziale, di responsabilità, viste le implicazioni normative di tale concetto.&lt;br /&gt;La versione univoca dei fatti principali, anche se non rigidamente intesa, è condizione per la fattibilità della mediazione e “in assenza di un tale accordo, per lo meno sui fatti principali, la possibilità di raggiungere una composizione della lite è limitata, se non nulla”, anche perché difficilmente il soggetto autore di reato che si proclama estraneo ai fatti accetterà di partecipare all’incontro.&lt;br /&gt;Il confronto avviene nel rispetto dei principi del giusto processo: in particolare, il diritto alla difesa, qui inteso come diritto all’informazione e al parere legale sulle pratiche di mediazione, il diritto alla traduzione, la celerità dell’iter di mediazione e dell’eventuale procedimento giudiziario ad esso conseguente.&lt;br /&gt;La presenza del procedimento penale a carico di una delle parti non condiziona formalmente la natura dell’incontro né il suo andamento intrinseco, comunque fondato sul reciproco riconoscimento, ma solo il suo assetto estrinseco, vale a dire che incide sulle modalità d'invio dei casi, coordinamento con i tempi del processo, comunicazione dell’esito. Semmai, è il procedimento penale a subire modificazioni a causa della mediazione e, del resto, non è certo trascurabile il fatto che vi sia una notizia di reato, l’esercizio dell’azione penale, la necessità per lo Stato di dare una risposta all’illecito.&lt;br /&gt;Nei documenti del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite, traspare l’idea d'autonomia della mediazione dal sistema penale tradizionale, la sua natura di nuovo e diverso paradigma della giustizia.&lt;br /&gt;Infatti, la presenza di questi nuovi modelli e programmi deve “fecondare” il diritto penale sostanziale e processuale, in un certo qual modo umanizzandolo.&lt;br /&gt;Il primo minimo passo in avanti in tale direzione è costituito dalla rilevanza giuridica dei risultati della mediazione – riparazione.&lt;br /&gt;Nei Paesi in cui vige il principio di discrezionalità dell’azione penale il programma di giustizia riparativa costituisce, di solito, una forma di diversion idonea a chiudere la pendenza penale.&lt;br /&gt;Diversamente, nei paesi in cui vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale risulterà di primaria importanza sancire il dovere del giudice, ferma restando la sua discrezionalità tecnica, di tener conto del percorso di mediazione positivamente concluso, ai fini della scelta della misura da adottare.&lt;br /&gt;I provvedimenti d'archiviazione, non luogo a procedere, o non doversi procedere, pronunciati in seguito ad una mediazione, dovrebbero avere “il medesimo statuto delle decisioni giudiziarie e vietare di procedere per i medesimi fatti”.&lt;br /&gt;Rispetto, invece, alle mediazioni “non riuscite”, si prevede che i casi vengano celermente restituiti all’autorità giudiziaria inviante, la quale deve provvedere senza ritardo. Risulta, pertanto, implicito il principio secondo cui nessuna conseguenza sanzionatoria, o comunque negativa, debba discendere dall’esito negativo della mediazione o dall'impossibilità di trovare un accordo: diversamente, ne verrebbe pregiudicata la necessaria volontarietà.&lt;br /&gt;Per questi motivi, le fonti internazionali raccomandano un controllo giudiziario sull’attività di mediazione, sia nel momento dell’invio del caso, sia nel momento della valutazione processuale del suo esito.&lt;br /&gt;I documenti del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite sono atti giuridico – formali, seppur non vincolanti; essi, infatti, rappresentano lo stato dell’arte in tema di mediazione – riparazione e si pongono come fonti autorevoli grazie alla levatura degli esperti internazionali che li hanno elaborati e all’efficacia persuasiva di cui sono dotati gli organismi in seno ai quali sono stati prodotti.&lt;br /&gt;Proprio sulla scia della Raccomandazione dell’O.N.U, in vari paesi europei si fa sentire l’esigenza di un coordinamento tra le varie forme di giustizia riparativa; se da un punto di vista quantitativo, infatti, sono ancora pochi i paesi interessati a queste pratiche, da un punto di vista qualitativo si è sviluppato un alto livello di sperimentazione.&lt;br /&gt;E’ dal procedimento di comparazione con i vari paesi che attuano la mediazione che potranno essere individuate lacune e rischi insiti in tale strumento.&lt;br /&gt;Del resto, è proprio in questa direzione che va muovendosi il Forum European Victim – Offender Mediation. Essa rappresenta, invece, un’organizzazione non governativa nata dall’esigenza di coordinare tra di loro le numerose forme ed esperienze di mediazione che, sviluppatesi negli ultimi anni nei vari paesi europei, hanno dato forma al modello di giustizia riparativa di cui esse costituiscono, come già anticipato, lo strumento per eccellenza. In pochi anni, infatti, il VOM9 ha stabilito molti contatti informali tra i paesi europei, dettati dall’esigenza di stabilire relazioni di scambio, di comunicazione, di verifica delle modalità con le quali la mediazione viene applicata.&lt;br /&gt;Il presupposto di questo scambio d'informazioni s'individua nella diversità che caratterizza i sistemi giuridici dei Paesi che ricorrono alla mediazione; premesso, infatti, che le prime esperienze d'applicazione non hanno avuto il sostegno dell’ordinamento giuridico, strade diverse sono state, sin da subito, intraprese per iniziativa di ciascuno stato e, di qui si è sviluppata una differenza di tecniche e strumenti caratterizzati, però, da un minimo denominatore comune: il ricorso a strategie processuali e a “peripezie” tecniche per poter applicare la mediazione.&lt;br /&gt;Il Foro nasce, per l’appunto, dall’esigenza di trovare un canale formale in grado di coordinare lo scambio d'informazioni e d'idee, in prospettiva della creazione di una futura struttura giuridica a carattere europeo.&lt;br /&gt;Frutto dell’esigenza di allontanarsi da sistemi di giustizia troppo burocratizzati, della volontà di creare un decentramento giuridico con una minor ingerenza dello Stato nella regolamentazione dei conflitti solo recentemente è stato riconosciuto come istituzione organizzativa europea, incorporando le linee direttrici indicate dalla Raccomandazione del 2001 delle Nazioni Unite, la quale, oltre che costituire il formale riconoscimento della funzione della mediazione penale ed anche delle finalità perseguite dal Foro, individua un concreto canale giuridico in grado di accogliere tale nuove tecnica di azione penale.&lt;br /&gt;L’art.4 della Costituzione del Foro, nella volontà di stabilire e sviluppare il sistema di giustizia riparativa si propone di:&lt;br /&gt;- promuovere lo scambio internazionale di informazioni e di aiuto reciproco;&lt;br /&gt;- promuovere lo sviluppo di servizi minorili, giuridico – assistenziali, di polizia, in grado di coordinare l’attività di VOM;&lt;br /&gt;- esplorare e sviluppare le basi teoriche e legislative della giustizia riparativa;&lt;br /&gt;- stimolare la ricerca di strumenti nuovi;&lt;br /&gt;- assistere i vari paesi nello sviluppo dei principi dell’etica e dell’aggiornamento della pratica;&lt;br /&gt;- individuare i canali legislativi in cui applicare la mediazione.&lt;br /&gt;Ai fini stessi della realizzazione di tali obiettivi, il Foro ha stilato una lista di azioni mirate a:&lt;br /&gt;– promuovere il dialogo tra avvocati, ricercatori, magistrati e giudici;&lt;br /&gt;– sviluppare un’educazione giuridica più attenta ai problemi che coinvolgono la vittima, il reo e la comunità;&lt;br /&gt;– costruire un saldo legame con gli organismi europei ai fini di una collaborazione istituzionale.&lt;br /&gt;La mediazione, però, si precisa, non deve esser applicata come strategia alla quale ricorrere al fine di semplificare i tradizionali sistemi di giustizia, né come espediente comportante minori costi economici rispetto alla giustizia ordinaria.&lt;br /&gt;Pur nel rispetto delle modalità di applicazione seguite dai singoli paesi, il Foro sottolinea la necessità di coordinare la mediazione, intesa come un sistema istituzionale, con il diritto ordinario: non si tratta solo di individuare la via giuridico - legislativa di ogni singola nazione, ma di dettare le coordinate alle quali far riferimento ai fini della creazione di un sistema di giustizia riparativa a carattere sovranazionale.&lt;br /&gt;La Raccomandazione n°19 del Consiglio Europeo afferma la necessità di dar forma ad una legge che regoli l’istituto del Victim – Offender Mediation per facilitarne il ricorso in materia penale.&lt;br /&gt;Secondo il Foro, attribuire carattere formale alla VOM è considerato obiettivo non solo necessario, ma anche indispensabile ai fini di una maggior chiarezza e semplicità applicativa.&lt;br /&gt;A supporto di tale considerazione, si sostiene che la regolamentazione tramite legge offre garanzie superiori per un più facile e vantaggioso ricorso allo schema della mediazione; infatti, dove esiste un obbligo di fonte legislativa sarà meno probabile che le opportunità offerte dalla VOM rimangano inapplicate.&lt;br /&gt;Una regolamentazione legislativa è in grado di garantire maggior certezza, uguaglianza legale, è capace di predisporre le conseguenze che seguiranno una volta fatto ricorso a tale strumento.&lt;br /&gt;Sono, comunque, tre le forme di VOM riconosciute come le più percorribili ed efficaci.&lt;br /&gt;Una prima forma di VOM, la più usata negli ordinamenti europei, è quella che si colloca come parte dell’ordinaria procedura giudiziaria, applicabile su richiesta in ogni momento del processo quando il caso venga inviato al mediatore per cercare, in merito all’oggetto del conflitto, un punto d’incontro. Nel caso in cui le parti giungano ad un accordo, questo andrà ad incidere in modo positivo sul processo, diversamente le parti dovranno attendere la sentenza finale.&lt;br /&gt;Una seconda forma di VOM si colloca come alternativa al processo ordinario, è la c.d. diversion, usata per lo più per reati rispetto ai quali il procedimento per via ordinaria è appena iniziato e, ove se ne ravvisino i presupposti per l’applicazione, la mediazione va a sostituirla.&lt;br /&gt;Un ultimo esempio di mediazione si colloca, invece, come complementare al processo ordinario, utilizzata per reati più gravi, ed attivata dopo l’avvenuto inizio del processo o in fase di esecuzione della pena.&lt;br /&gt;Nella loro diversità, tali modelli vedono, in ogni caso, garantita l’autonomia del rapporto tra mediazione e salvaguardia del processo.&lt;br /&gt;Le prassi mediatorie variano da ordinamento ad ordinamento per quanto riguarda le modalità di conduzione, di coinvolgimento di soggetti diversi dalla vittima e dall’autore di reato. Tuttavia, è possibile risalire ad un modello generale così articolato:&lt;br /&gt;– presa in carico del caso: è la fase in cui si decide, dopo la raccolta di sommarie informazioni circa la dinamica del conflitto e del contesto in cui si è sviluppato, se il conflitto è suscettibile di mediazione;&lt;br /&gt;– preparazione della mediazione: avviene attraverso colloqui separati con le parti alle quali il mediatore spiega il significato e le conseguenze giuridiche della mediazione;&lt;br /&gt;– conduzione della mediazione: è la fase più difficile e delicata che può svolgersi anche attraverso più incontri del mediatore con entrambe le parti, e che si conclude, in caso di esito positivo, con un accordo siglato da tutte le parti circa i contenuti della riparazione;&lt;br /&gt;–  follow up: è forse la meno visibile, perché interna all’Ufficio di Mediazione, in cui vengono effettuate la valutazione della conformità della condotta riparativa rispetto all’accordo di riparazione siglato dalle parti e la verifica, attraverso interviste e schede valutative, del livello di soddisfazione delle parti.&lt;br /&gt;Il presupposto per proporre la mediazione è che il reo abbia ammesso formalmente di aver commesso il reato, o che la sua responsabilità sia fuori discussione: si procede, pertanto, di solito, prima all’interrogatorio da parte del pubblico ministero. A conclusione dell’interrogatorio si valuta la disponibilità del minore all’incontro con la vittima e, se del caso, si prende atto del consenso suo, dei suoi genitori e del difensore. In situazioni incerte, per quanto riguarda la fattibilità dell’intervento o dell’esistenza del consenso, colui che ha interrogato il giovane si limita ad indicare la possibilità che la sua vicenda venga segnalata all’ufficio per la mediazione; seguirà poi una lettera con firma del pubblico ministero indirizzata all’indagato e ai suoi genitori, al difensore e alla persona offesa, con la quale s'informa dell’avvenuta segnalazione all’ufficio per la mediazione, spiegando sommariamente lo scopo dell’incontro tra autore di reato e vittima.&lt;br /&gt;Contemporaneamente, viene formulata la richiesta di mediazione all’ufficio incaricato, con una lettera contenente una succinta esposizione del fatto e della posizione assunta dall’indagato, dei dati occorrenti affinché l’incaricato possa mettersi in contatto con gli interessati.&lt;br /&gt;E’ solo nei casi più complessi, che il mediatore chiede di prendere visione del fascicolo del pubblico ministero al fine di acquisire una conoscenza più completa della vicenda: solitamente i mediatori procedono sulla base di quelle poche notizie già acquisite, ritenendo ininfluente la conoscenza della verità processuale.&lt;br /&gt;La mediazione, comunque, è prospettata anche per quei casi in cui non vi è stata piena confessione: sarà sufficiente l’ammissione del fatto, prescindendo dalle giustificazioni difensive, ritenendo la mediazione la sede più opportuna in cui i protagonisti della contesa possano chiarire le rispettive ragioni.&lt;br /&gt;La segnalazione da parte del pubblico ministero non obbliga l’ufficio per la mediazione a procedere, comunque, essendo lasciata alla valutazione discrezionale degli esperti la fattibilità dell’intervento di mediazione. Il mediatore, quindi, contatta prima la vittima e ne verifica la disponibilità, poi il minore reo. Riceve le parti prima separatamente e poi insieme e, solo a conclusione dell’attività mediativa, riferisce al magistrato sull’esito positivo o negativo della mediazione.&lt;br /&gt;In caso di esito positivo vengono specificati i comportamenti concreti che permettono la riuscita della mediazione; in caso di esito negativo, si dichiara fallita la mediazione senza specificarne le ragioni, salvo il fallimento sia dipeso dall’assoluta indisponibilità della vittima all’incontro.&lt;br /&gt;L’ufficio per la mediazione, dunque, non invia al pubblico ministero, o al giudice che ha segnalato il caso, una relazione sulla personalità del minore; si limita a riferire l’esito positivo o negativo dell’incontro tra le parti interessate. Nel primo caso aggiungendo solamente con quali modalità si è realizzata o conclusa la mediazione: con le scuse e la piena riconciliazione o, se del caso, con il riconoscimento del danno o con un accordo al riguardo, o con la pace fatta tra i due.&lt;br /&gt;Siffatte considerazioni portano ad una classificazione della mediazione come nuova forma d’azione, un’alternativa alla giustizia, una nuova tecnica di gestione dei conflitti che si richiama ad un modello di giustizia consensuale,&lt;br /&gt;La mediazione penale appare come strumento giuridico - educativo nel quale il Tribunale risulta parte attiva di un contesto di ricomposizione sociale in senso lato, senza per questo rinunciare alla propria attività giurisdizionale.&lt;br /&gt;Il contesto penale non è negato, né la mediazione è un’alternativa all’azione penale.&lt;br /&gt;La mediazione deve esser vista e considerata come modalità di responsabilizzazione, capace di fornire al minore la possibilità di rielaborare l’esperienza concreta del reato, e ragionare sulle sue conseguenze: le sanzioni penali per i minorenni non sono la soluzione al problema della criminalità giovanile.&lt;br /&gt;Alle origini della mediazione si pone un percorso culturale, prima ancora che giuridico, complesso e caratterizzato da inputs che provengono da mondi e civiltà giuridiche differenti, alle quali si aggiungono differenti modelli e strumenti di giustizia riparativa, rispondenti alle singole realtà giuridiche.&lt;br /&gt;Da questi input emerge l’immagine della mediazione come modello di intervento allo stesso tempo parallelo e alternativo al processo: “parallelo” perché coesiste con il rito formale al quale le parti possono accedere, prima o dopo aver esperito il tentativo di mediazione, “alternativo” perché risponde ad una logica diversa da quella sottesa al modello processuale.&lt;br /&gt;Del resto, da sempre il processo è rito, è spettacolarità dell’amministrazione della giustizia, è momento di conferma della validità delle norme; potrebbe esser paragonato ad un gioco in cui c’è sempre una parte che vince ed una che perde. Al contrario, la mediazione rifugge dalla ritualità simbolica del processo è10 piuttosto un rito “catartico” in cui viene restituito alle parti il conflitto sottratto loro dallo Stato e, nella logica del risultato, almeno quando ha successo, corrisponde ad un “gioco” in cui nessuno perde ma, anzi, ciascuno vince qualcosa, anche se attraverso reciproche concessioni11 Input alla mediazione deriva dalla fine dell’epoca caratterizzata dalla pena detentiva, e dall’emergere di prospettive in cui il diritto penale resterebbe irrinunciabile solo per un nucleo di reati, oggettivamente gravi, così ristretto da non essere ulteriormente comprimibile, mentre ai confini esterni del diritto penale si dovrebbe ravvisare una “zona basata su meccanismi di soluzione comunicativa e non meramente repressiva12”.&lt;br /&gt;Ci chiediamo allora quale collocazione funzionale e strutturale all’interno dell’ordinamento possa rivestire avere la mediazione.&lt;br /&gt;Talvolta si propone una collocazione “eco-sistemica” della mediazione in cui quest’ultima appare come un’alternativa in chiave di depenalizzazione, riferendoci, per lo più, a “quegli interventi deflattivi legali che una volta predisposti dal legislatore, richiedono l’intervento dell’operatore giuridico penale sia esso un giudice, un P.M. o la stessa vittima del reato”. Altrove13, invece, la mediazione, in una collocazione “endo sistematica”, si pone come variante di stabilizzazione del sistema penale.&lt;br /&gt;Pur vero è che considerare la mediazione come un’alternativa, farebbe della stessa uno strumento per promuovere una razionalizzazione interna del diritto penale nella direzione di una progressiva marginalizzazione della risposta penalistica. Il diritto penale dovrebbe, così, costituire l’extrema ratio di tutela e, pertanto, la sanzione verrebbe ad essere utilizzata solo qualora non vi siano, o comunque, siano inefficaci gli altri mezzi di tutela predisposti dall’ordinamento giuridico e le condotte, non più avvertite dalla comunità come cariche di disvalore, potrebbero esser espunte dal sistema penale o gestite con gli strumenti della giustizia riparativa.&lt;br /&gt;La mediazione potrebbe trovare una collocazione all’interno della privatizzazione del conflitto, poiché restituisce al potere dispositivo delle parti la perseguibilità delle violazioni di minor allarme.&lt;br /&gt;Ecco perché la mediazione non può esprime soluzioni a senso unico, né ha effetti stigmatizzanti, ciò non toglie, però,  che possa anch’essa agire come un fattore di stabilizzazione sociale.&lt;br /&gt;Essa, infatti, è in grado di promuovere nel reo il riconoscimento della propria responsabilità, essendo quest’ultima una condizione indispensabile per avviare un processo di rieducazione e di reintegrazione del soggetto. Però, è anche vero che la mediazione potrebbe raggiungere una più efficace legittimazione ove le si riconosca una funzione preventiva, potendo avere mediazione e riparazione sia un effetto di conferma della validità dell’ordinamento, sia un effetto di pacificazione e, allora, ci si dovrebbe a questo punto interrogare sul come convincere la collettività di un siffatto uso della mediazione.&lt;br /&gt;La giustizia minorile, ancora una volta, si mostra come luogo più opportuno ove far germogliare e crescere la mediazione come vero e proprio strumento di azione.&lt;br /&gt;La giustizia minorile è stata, da sempre, caratterizzata dall’ambivalenza del contemporaneo perseguimento di due obiettivi: quello della pena in senso stretto (come protezione della società dai minori devianti), e quello socio – assistenziale di proteggere i minori da una risposta giudiziaria che, in situazioni di particolare instabilità si traducevano in vera violenza nei loro confronti.&lt;br /&gt;Dall’altro lato, però, preoccuparsi del minore, preservarne il più possibile il diritto all’educazione, recuperarlo al rispetto della legalità non significa abbandonare la sanzione penale ma, più correttamente, ricercare un sistema sanzionatorio funzionale a tale scopo, valorizzando gli strumenti già introdotti e sviluppandone le potenzialità, nel senso di una giustizia penale che persegua finalità riparative e responsabilizzanti in grado di garantire un risarcimento sia alla vittima che alla collettività per il fatto commesso.&lt;br /&gt;Il perseguimento di un tale obiettivo è possibile all’interno di un ordinamento più flessibile, che consenta una risposta adeguata alle varie forme di criminalità minorile, anche a quelle più recenti e di maggior gravità.&lt;br /&gt;Esistono, a tal proposito, diverse prospettive di lettura che, se da un lato, tendono a considerare la mediazione come un’esperienza esterna al diritto penale in quanto tale, dall’altra, invece, sono orientate a recuperarla come sua parte integrante, come sua articolazione.&lt;br /&gt;Riconoscere alla mediazione la potenziale capacità di contestazione dei principi del diritto penale tradizionale, oltre che il significato di radicale elemento di diversità rispetto al sistema processuale di risoluzione giudiziaria, fa emergere, a ben guardare, l’idea dell’inconciliabilità, dell’esclusione reciproca fra processo penale e mediazione.&lt;br /&gt;Nel nostro ordinamento processuale, però, stante, il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, parlare di una vera alternatività non è di certo prospettabile, anche perché presupporrebbe una totale impermeabilità, a monte, fra operatori della mediazione e sistema della giustizia penale che sbarri il “travaso” di qualsiasi notizia criminis acquisibile in sede di mediazione verso il pubblico ministero, altrimenti vincolato ad esercitare l’azione penale.&lt;br /&gt;Per evitare che scatti il meccanismo dell’obbligo di denuncia dei reati, stabilito per qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e penalmente sanzionato, si dovrebbe presupporre l’esclusione di tutti gli operatori pubblici dalla pratica della mediazione, o la sistematica illegalità del loro comportamento.&lt;br /&gt;Più realistico sembra, invece, il tentativo di sfruttare le opportunità offerte dal nuovo ordinamento processuale minorile, che consentono di attuare l’effetto concreto del principio d'obbligatorietà dell’azione penale, trasformandolo da rigido automatismo in semplice criterio guida, suscettibile di una più razionale differenziazione nell’effettivo perseguimento dei reati.&lt;br /&gt;Pertanto, l’applicazione di taluni istituti nuovi del processo penale minorile, quali l’osservazione della personalità e della sua evoluzione (art.9d.P.R.448/88), il proscioglimento per irrilevanza del fatto (art.27d.P.R.448/88), la sospensione del procedimento con le prescrizioni per la riconciliazione con la vittima (art.28d.P.R.448/88), offrono, sia pur limitati, spazi di elasticità nelle determinazioni del pubblico ministero e del giudice, circa l’effettivo esercizio o proseguimento in concreto dell’azione penale, che già de jure condito consentono una parziale e circoscritta possibilità di ricorrere alla mediazione tra autore e vittima.&lt;br /&gt;La mediazione penale non si colloca in alcun ramo del diritto penale tradizionale, ma rappresenta lo strumento privilegiato d’azione di una giustizia alternativa, della giustizia riparativa. Si tratta di un modello d'intervento, sui conflitti originati da un reato, che si avvale non della pena, bensì di strumenti che tendono a promuovere la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e la riconciliazione tra vittima e autore.&lt;br /&gt;La giustizia riparativa può esser definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni rispetto agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno e la riconciliazione.&lt;br /&gt;La sfida che la giustizia riparativa lancia, alle soglie del ventunesimo secolo, è quella della ricerca del superamento della logica del castigo partendo, invece, da una “lettura relazionale” del fenomeno criminoso inteso come conflitto generante la rottura delle aspettative sociali. Il reato non dovrebbe più esser considerato soltanto come un illecito commesso contro la società, bensì come condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, capace di provocare sofferenze e dolore, a tal punto da portare il reo a richiedere l’attivazione di forme di riparazione del danno provocato.&lt;br /&gt;Le questioni fondamentali14 non sono più “chi e con quali sanzioni merita di esser punito”, bensì “cosa può esser fatto per riparare il danno”, laddove riparare non significa semplicemente controbilanciare in termini economici il danno cagionato15; ha, infatti, uno spessore più profondo, in quanto la riparazione è preceduta per lo più da un percorso di mediazione/riconciliazione che implica il riconoscimento da parte del reo della propria responsabilità e delle dimensioni del danno causato.&lt;br /&gt;La riuscita della mediazione richiede l’assoluta garanzia dell’informalità e della segretezza su quanto gli interessati esprimono. Correlativamente, le modalità d'acquisizione della prova ai fini del processo penale sono quelle stabilite dal codice, sicché l’unico strumento utile ad evitare che la mediazione incida sul diritto di difesa dell’indagato o imputato, è quello della segretezza in merito a quanto accade durante la mediazione. Pertanto, appare ancor più chiaro che la mediazione è un percorso parallelo e non finalizzato al processo (salvo il caso di cui all’art.28 quando la mediazione costituisce uno dei contenuti, o il contenuto, prescrittivo della messa alla prova), bensì alla responsabilizzazione e alla presa di coscienza da parte dell’autore del reato di quanto commesso.&lt;br /&gt;Benché non finalizzata al processo, come precedentemente indicato, l’intervento di mediazione è utile al processo per quel poco o tanto che la risposta del ragazzo alla proposta di mediazione possa rivelare della personalità: ad esempio, nei reati perseguibili a querela, l’esito positivo della mediazione può determinare la remissione della querela; rispetto ai reati di maggior gravità, invece, una mediazione riuscita non impedirà il rinvio a giudizio dell’indagato, ma potrà consentire l’applicazione del perdono giudiziale, anziché sulla base della concessione del beneficio, accompagnata dalla mera fiducia che il ragazzo non commetterà altri reati; o ancora, l’esito della mediazione potrà costituire uno degli indicatori utili circa la possibilità che una “messa alla prova” abbia esito positivo.&lt;br /&gt;Sempre più spesso, l’indicazione dell’opportunità di attivare il percorso mediativo, viene dagli operatori della giustizia minorile e dai difensori. Beninteso, l’invio è sempre effettuato dai magistrati, tuttavia l’impulso iniziale proviene da questi soggetti e, a tal sollecitazione, il magistrato in funzione di pubblico ministero, giudice delle indagini preliminari, dell’udienza preliminare o dell’udienza dibattimentale vi aderisce.&lt;br /&gt;La fase dell’acquisizione del consenso alla mediazione costituisce un momento fondamentale rispetto a tutto il processo mediativo, dove per consenso ci si riferisce ad un sentire con, un sentire insieme, un riconoscere l’altro nella sua umanità. Questo riconoscimento ha inizio quando l’operatore incontra l’uno o l’altro dei confliggenti e, ascoltando la storia di ciascuno, conquista la sua posizione imparziale che gli consente di procedere verso il percorso mediativo. Il consenso è parte integrante del processo di mediazione e ne condivide le proprietà caratterizzanti: l’accoglienza, l’imparzialità, l’avalutatività.&lt;br /&gt;I confliggenti vengono poi ascoltati singolarmente e/o congiuntamente, per verificare che non ci siano motivi ostativi all’attivazione del percorso mediativo.&lt;br /&gt;Dato, apparentemente di natura contraddittoria è la mancanza di un vero riferimento esplicito alla mediazione, nonostante l’ambito, pressoché esclusivo di sperimentazione e d'operatività della mediazione, sia proprio quello della giustizia minorile.&lt;br /&gt;In attesa di una specifica disciplina normativa della mediazione e al fine di ottimizzare le esigenze educative del minore, si dovranno utilizzare quei modelli normativi esistenti del diritto minorile che, pur non essendo nati come spazi finalizzati alla mediazione, creano il luogo di operatività: questa collocazione deve individuarsi nel d.P.R.448/88.&lt;br /&gt;Un’indicazione importante la si può individuare nei termini di “conciliazione” e “riparazione” contenuti in 2°com. di art.28  e richiamati dall’art2716 delle disposizioni di attuazione, nelle quali la “riparazione delle conseguenze del reato” e la “conciliazione con la persona offesa” costituiscono l’esito auspicabile della mediazione.&lt;br /&gt;I canali d'attivazione della mediazione nel sistema penale minorile permettono al giudice di avere una base “allargata” del giudizio, sulla quale fondare il ricorso alle formule di “proscioglimento per irrilevanza del fatto”, o di “estinzione del processo” per superamento della prova.&lt;br /&gt;La mediazione autore vittima si immette nella dinamica processuale penale in:&lt;br /&gt;- funzione pre-processuale,&lt;br /&gt;- vera e propria fase processuale o direttamente ad essa connessa,&lt;br /&gt;- in fase post-processuale o di rilascio.&lt;br /&gt;Infatti, parliamo di una mediazione pre-processuale, inserita nella fase delle indagini preliminari, una sorta di diversion, il cui presupposto è nell’art.917 d.P.R.448/88 che consente al pubblico ministero di rivolgersi agli operatori dell’ufficio per la mediazione al fine di acquisire conoscenze sul minore indagato, e per valutare, oltre alla rilevanza sociale del fatto, la possibilità che il minore si attivi per riparare le conseguenza del reato. La conoscenza dell’imputato non è orientata al solo giudizio di colpevolezza, al contrario, fa da supporto ad una serie di scelte che vanno dalla decisione in merito alla rilevanza sociale del fatto(ex art27 d.P.R.448/88) alla definizione delle prescrizioni per la sospensione del processo con messa alla prova (ex art28 d.P.R.448/88), alla scelta di sanzioni sostitutive alla condanna.&lt;br /&gt;L’art.9 d.P.R.448/88 impone di effettuare accertamenti sulla personalità del minore, acquisendo elementi circa le sue condizioni, al fine di determinare l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, disporre le adeguate misure penali. Il secondo comma della stessa norma prevede, inoltre, la possibilità di assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere d'esperti, senza osservare alcuna formalità. Nulla vieta che tra tali esperti posa esservi anche il mediatore.&lt;br /&gt;Il momento in cui trova più immediata ed efficace applicazione è quello delle indagini preliminari perché, essendo la personalità del minore un’entità in continua evoluzione, per valutare l’imputabilità del ragazzo e il suo grado di responsabilità ai fini della qualificazione della pena, si deve intervenire dopo il fatto, non appena pervenga all’autorità giudiziaria la notitia criminis.&lt;br /&gt;L’immediatezza dell’intervento darebbe, anche alla vittima del reato, la sensazione di una rapida reazione dello stato al fatto criminoso e, coinvolgendola direttamente nella mediazione, potrebbe forse attenuare quel senso di frustrazione che caratterizza il dopo reato; inoltre, consentirebbe all’autorità giudiziaria di avvalersi di un più ampio ventaglio di strumenti, rispetto a quelli forniti dall’ordinamento.&lt;br /&gt;Nella fase delle indagini preliminari, pertanto, l’iniziativa dell’invio al mediatore spetta principalmente al pubblico ministero, il giudice delle indagini preliminari potrebbe invece ricorrervi nel momento in cui egli si trovi a dover decidere su una misura cautelare. Sia in un caso che nell’altro, l’invio al mediatore potrebbe realizzarsi nell’ambito dell’applicazione del secondo comma dell’art.9, che consente all’autorità giudiziaria di assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore, di sentire il parere di esperti.&lt;br /&gt;D’altra parte, è proprio quella delle indagini preliminari la fase in cui maggiormente può sentirsi il contrasto tra il principio di presunzione di colpevolezza dell’indagato, ed il fatto che il ricorso alla mediazione presupponga un’ammissione di responsabilità da parte del minore indagato, con il rischio che, qualora la mediazione non dia risultati positivi, il consenso dato potrebbe esser valutato negativamente con conseguente pregiudizio per il diritto alla difesa del minore.&lt;br /&gt;Se, invece, consideriamo l’efficacia da attribuire alla mediazione in questa fase, sia nell’ipotesi che essa abbia un risultato positivo, sia che abbia esito negativo, dovremo pensare che, comunque, in difetto di un'esplicita previsione legislativa che preveda, per esempio, l’estinzione del reato nel caso di avvenuta conciliazione delle parti e in corrispondenza all’applicazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, il pubblico ministero non potrà comunque esimersi dal procedere penalmente nei confronti del minore, neppure qualora dalle indagini preliminari emergessero fondati elementi di responsabilità a suo carico.&lt;br /&gt;Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del minore, l’autorità giudiziaria può utilizzare tutti gli strumenti d'accertamento a sua disposizione, sia i mezzi di prova disciplinati nel libro III del codice di rito, sia quelle prove atipiche che appaiono utili ed ammissibili.&lt;br /&gt;La norma riconosce al pubblico ministero e al giudice la possibilità di procedere all’assunzione d'informazioni e all’audizione di esperti senza alcuna formalità, per poter ricostruire il carattere e la personalità del ragazzo, ricorrendo anche a mezzi d'accertamento indiretti, tra i quali possiamo, a ragione, inserire la figura del mediatore, in qualità di soggetto cooperante con i servizi minorili che, seppur non esplicitamente contemplati, costituiscono il canale tecnico principale e privilegiato, anche se non esclusivo. In tal modo si spiega e si giustifica anche la prassi, invalsa presso le procure dei tribunali minorili, in virtù della quale, non appena perviene la notitia criminis, il magistrato requirente invia ai servizi apposita richiesta d'informazioni sul minore indagato.&lt;br /&gt;Sarà, poi, competenza dell’autorità giudiziaria porre in relazione gli elementi di fatto raccolti con le scelte processuali che si possono compiere, senza peraltro escludere la possibilità che i servizi di mediazione siano abilitati a proporre loro stessi l’adozione di quei provvedimenti che appaiano opportuni. Consentire al pubblico ministero di rivolgersi agli operatori dell’Ufficio per la Mediazione per valutare l’opportunità che il minore si attivi per riparare alle conseguenze del reato, costituisce un elemento che, insieme all’eventuale riparazione del danno e alla verifica della disponibilità del minore ad incontrarsi con la vittima e a riconsiderare la propria condotta delittuosa -con l’ausilio degli operatori sociali e dietro impulso del pubblico ministero- diventano per il giudice utili strumenti ai fini della valutazione della colpevolezza del minore e della formulazione di un giudizio prognostico.&lt;br /&gt;La mediazione, però, non ha come precipuo scopo il rivelare la personalità dell’imputato; infatti, quanto previsto dall’art.9 del d.P.R.448/8818 può costituire un punto d'osservazione, rimanendo, comunque, essenziale per la mediazione ricucire lo strappo sociale, senza processo, e non il fornire dati  d'osservazione sulla personalità del minore.&lt;br /&gt;Gli elementi di valutazione acquisiti tramite l’art.9d.P.R. 448/8818 possono costituire i parametri in base ai quali considerare se per il reato commesso possa esser applicato l’art.27, norma che consente al giudice di prosciogliere il minore per irrilevanza del fatto. In realtà, mediazione e risarcimento -costituendo ulteriori elementi valutativi della tenuità del fatto- consentirebbero d'allargare le maglie dell’art.27, la cui applicazione resterebbe altrimenti canalizzata nel solo parametro della gravità oggettiva dell’illecito.&lt;br /&gt;Normalmente, il complesso di valutazioni che sfociano nella sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, viene compiuto dal giudice in base a dati scarni: la descrizione del fatto che deriva dai resoconti della polizia giudiziaria, ed i risultati delle relazioni dei servizi minorili che si limitano a “fotografare”, dal di fuori, la condizione familiare e sociale del minore al momento della commissione del reato. E’ in questa prospettiva che la mediazione potrebbe segnare un significativo cambiamento: la stessa riparazione, se avvenuta prima dell’inizio del dibattimento, riduce la dimensione del danno e fa venir meno uno dei requisiti “ostativi” alla valutazione di tenuità del fatto. “Irrilevanza”20  è un termine che sintetizza le tre condizioni che stanno alla base di questa formula di proscioglimento: tenuità del fatto, occasionalità del comportamento e pregiudizio per le esigenze educative del minore.&lt;br /&gt;La finalità di quest'istituto vuole, da un lato decongestionare il sistema processuale minorile, dall’altro applicare il principio della minima offensività del processo, da condursi e concludersi solo quando vi sia interesse a farlo. L’esigenza sottesa è quella di stabilire un raccordo tra processo ed esigenze educative del minore.&lt;br /&gt;La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto realizza una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale. Infatti, non solo interviene sin dalla fase delle indagini preliminari, ma è strutturata in modo da non “lasciar tracce”.&lt;br /&gt;Dichiarare l’irrilevanza del fatto comporta l’esercizio dell’azione penale: il giudice dovrà, dal canto suo, accertare che n'esistano i presupposti. Se manca una condizione di procedibilità, se il reato è estinto o non è previsto dalla legge come reato, o se la notizia di reato risulta infondata, allora non v’è spazio per una sentenza ex art.27disp.proc.pen.min, ma solo per un decreto d'archiviazione.&lt;br /&gt;Il requisito della tenuità del fatto permette di considerare come ammissibile il ricorso alla mediazione perché, alla base di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, vi è l’idea che l’esecuzione della pena nei confronti di un soggetto autore di un reato di poca rilevanza, sia troppo eccessiva, sproporzionata ed irragionevole.&lt;br /&gt;Pur evitando al reo ogni conseguenza giuridica, una componente sanzionatoria nell’art.27 potrebbe esser recuperata subordinando l’operatività dell’istituto ad una forma di risarcimento nei confronti della vittima: in questo modo la riparazione del danno potrebbe esser prevista come presupposto per l’applicazione della causa di non punibilità, rispetto alla quale la mediazione consentirebbe l’individuazione di quegli elementi ulteriori e necessari per procedere al risarcimento.&lt;br /&gt;L’opportunità di punire il minore, le stesse esigenze educative, poste in pericolo dall’ulteriore proseguimento del procedimento, risultano preponderanti rispetto all’applicazione della pena finendo, così, per costituire l’imput ai fini dell’ammissibilità della mediazione.&lt;br /&gt;Facendo un discorso più generale, nella norma considerata è presente la volontà di non escludere la punibilità dei fatti in concreto lievi, ma soltanto la punibilità di fatti rispetto ai quali il procedimento penale potrebbe comportare pregiudizio alle esigenze educative. E’ anche vero, però, che valutare il pregiudizio è cosa alquanto difficile; si dovrà tener conto della maturità psichica del minore, del suo comportamento sia durante le fasi del procedimento, sia durante il confronto tra vittima e reo che caratterizza la mediazione.&lt;br /&gt;Non si tratta solo di dichiarare l’irrilevanza di fatti che hanno sin dall’origine carattere bagatellare, ma di riconoscere anche la sopravvenuta irrilevanza di quegli elementi che avevano una certa consistenza, venuta poi meno a seguito della riconciliazione extra giudiziale tra la vittima e l’autore del reato.&lt;br /&gt;In quest’ambito, nulla impedisce di pronunciare la riconciliazione tra le parti, direttamente o attraverso l’intervento di persone che abbiano una specifica esperienza di mediazione, per verificare l’effettiva irreversibilità del conflitto.  Per questo, il proscioglimento per irrilevanza del fatto previsto nel processo minorile costituisce l’interfaccia tra sistema penale e mediazione.&lt;br /&gt;Quando, invece,  il processo è già avviato, il giudice può utilizzare la mediazione come prescrizione “a corredo” della sospensione del processo con messa alla prova, disposta dopo l’audizione delle parti. L’esito positivo della prova, che il giudice valuterà sulla base del “comportamento del minore e della sua personalità”, ha come conseguenza la dichiarazione di estinzione del reato.&lt;br /&gt;Questo è l’istituto del processo penale minorile che più di altri offre lo spazio per l’attuazione di un’ipotesi di mediazione.&lt;br /&gt;Infatti, con l’art.28 d.P.R.448/8821si riconoscere al giudice la facoltà di sospendere il processo e di affidare per un periodo di tempo il minore ai servizi dell’amministrazione della giustizia, per consentire l’attuazione di un programma d'osservazione, trattamento e sostegno, al termine del quale si procede ad una nuova valutazione della personalità del ragazzo che, se di esito positivo, ha come conseguenza la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art.29.&lt;br /&gt;L’art.2822  prevede esplicitamente che il giudice, con il provvedimento con il quale affida il minore ai servizi sociali, possa anche impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.&lt;br /&gt;La prassi, però, come già precedentemente indicato, ha dimostrato che il ricorso all’art.28, come luogo privilegiato ai fini dell’applicazione della mediazione, è risultato poco soddisfacente, fors’anche per la sua collocazione strettamente endoprocessuale.&lt;br /&gt;Il presupposto per poter avviare un tentativo di conciliazione, o un’attività di riparazione, si individua nel consenso del minore e della persona offesa.&lt;br /&gt;In realtà, in qualunque fase del procedimento si voglia proporre l’invio al mediatore, è indispensabile che il consenso prestato dai soggetti sia “genuino”: il giudice e i servizi possono proporre la mediazione, ma non forzare verso di essa; d’altra parte, quando la mediazione viene proposta dal pubblico ministero o dal giudice, cioè dal soggetto al quale la legge attribuisce il potere di promuovere l’azione penale o decidere sulla responsabilità penale, vi è il rischio di un condizionamento.&lt;br /&gt;E’ facile prevedere che il minore indagato dia il consenso alla mediazione, anche solo nella speranza di alleggerire la sua posizione sotto il profilo penale o, comunque, di ottenere qualche beneficio.&lt;br /&gt;Lo Stato, ricorrendo all’istituto della mediazione, potrebbe dar forma alle esigenze rieducative del minore, senza lasciare privo di risposta un comportamento che, per quanto tenue, nasconde una componente d'antigiuridicità.&lt;br /&gt;Con la “sospensione del processo e messa alla prova”, il legislatore ha per la prima volta valorizzato il ruolo che la riconciliazione con la vittima assume nel processo di responsabilizzazione dell’imputato innestando nel nostro ordinamento uno strumento già da tempo utilizzato all’estero, quale appunto la mediazione.&lt;br /&gt;La responsabilità si prospetta, sia quale condizione di partenza, sia fine specifico dell’intervento di giustizia che si porrà come un’occasione per l’imputato di avviare “percorsi di responsabilizzazione” all’interno di un contenitore giuridicamente controllato e garantito.&lt;br /&gt;L’assunzione di responsabilità in relazione al fatto commesso si realizza fuori del processo, a fini educativi e tale da evitare che possa assumere valenze autoincriminatorie ecco perché è possibile sostenere l’esclusione della confessione dai presupposti della messa alla prova e la sua applicazione come condizione fondamentale ai fini del ricorso alla mediazione.&lt;br /&gt;La confessione, infatti, si conferma come l'elemento indissolubile della mediazione, ma non della messa alla prova.&lt;br /&gt;L’attività riparativa e conciliativa è compito affidato ai servizi dell’amministrazione della giustizia e non al giudice, in un “contenitore” esterno, e non estraneo, al processo, ad esso collegato da un continuo dialogo costruttivo che si realizza proprio per il tramite della mediazione.&lt;br /&gt;Se, infatti, la mediazione può esser ricondotta alle prescrizioni imposte dal giudice nell’ambito di un progetto di messa alla prova, qualora il giudice decreti la sospensione del processo, è anche vero che la mediazione si va ad identificare come percorso parallelo a quello processuale, non sostitutivo alla giurisdizione, bensì risorsa sfruttabile all’interno del processo.&lt;br /&gt;Il ricorso alla mediazione necessita, in qualunque fase del processo avvenga, del previo consenso dell’imputato, della volontà da lui stesso manifestata, anche sotto la spinta degli organi di giustizia, di operare in tal senso, ma questa deve esser vista come conditio sine qua non per la mediazione, non per la messa alla prova. Quest’ultima potrebbe, allora, esser considerata come approdo una volta attivato il percorso mediativo, ma è anche vero che il ricorso alla mediazione non è condizione essenziale ai fini dell’applicazione della messa alla prova, può diventarlo là dove le si riconosca tale potenzialità.&lt;br /&gt;D’altra parte, anche le pronunce della Corte Costituzionale sembrano dirette in tal senso.&lt;br /&gt;In una sentenza del 1995, la Corte Costituzionale ha affermato l’indisponibilità per il minore della scelta sull’applicabilità della prova, negando l’eventuale condizionamento della messa alla prova alla prestazione di un previo consenso da parte dell’imputato ed affermando, nel contempo, l’illogicità del meccanismo preclusivo dell’art.28d.P.R. 448/88, il quale sgancia la messa alla prova da un previo consenso dell’imputato. In sostanza, la Corte ha negato che la messa alla prova possa essere condizionata dalla strategia processuale del minore.&lt;br /&gt;Infatti, nel processo minorile va esclusa la rilevanza delle scelte del minore sul merito del processo o sulla misura della pena, così come le sue scelte sulla confessione non possono condizionare l’applicabilità della sospensione del processo e messa alla prova.&lt;br /&gt;Se, dunque, è da escludersi la rilevanza delle scelte del minore sul merito del processo, è anche vero, però, che gli accordi intervenuti tra le parti acquisteranno rilevanza là dove sia lo stesso giudice ad attribuirla: l’accordo raggiunto con la mediazione sarà valutato e considerato vincolante dal giudice nell’ambito della discrezionalità a lui riconosciuta dall’ordinamento.&lt;br /&gt;Si tratta, pertanto, di scindere la rilevanza che la confessione assume per la mediazione, nella quale è condizione indispensabile, dalla rilevanza che potrebbe assumere nella messa alla prova senza, però, considerarla come indispensabile.&lt;br /&gt;D’altra parte, pensare alla confessione come presupposto tacito della messa alla prova, oltre che esser privo di un qualunque riferimento normativo, andrebbe a contrastare con inderogabili principi costituzionali.&lt;br /&gt;Innanzitutto comporterebbe la violazione del diritto di difesa, sancito dall’art.24Cost.: ne deriverebbe, infatti, l’impossibilità di applicare tale misura all’imputato che abbia scelto di esercitare il diritto al silenzio, qualificabile come corollario del diritto di difesa. la mediazione si configura come un efficace strumento per riparare il danno e promuovere la conciliazione con la vittima, non solo nella fase che precede la sospensione del processo con messa alla prova e, quindi, come prescrizione dettata dal giudice ai fini della concessione di tale istituto, ma anche in qualità di strumento attraverso il quale accertare l’esito positivo o negativo della prova concessa. Sotto quest’ultimo aspetto, la mediazione è il risultato di un iter condotto dal minore di cui il giudice può, a propria discrezione, servirsi.&lt;br /&gt;Sono, infatti, previste nell’ordinamento minorile altre misure sospensive, prive di quei contenuti fortemente afflittivi e limitativi della libertà personale che caratterizzano la messa alla prova e, neppure subordinate alla confessione del minore. Una tale difformità di disciplina non si giustifica nemmeno in base alla valutazione dei fini educativi che l’istituto si prefigge: si tratta, infatti, come ho già rilevato, di una misura diretta alla rieducazione del minore autore di reati.&lt;br /&gt;Questo percorso rieducativo deve, però, esser raggiunto all’esito della prova: anticipare con la confessione questa tappa prima della sospensione non corrisponde a quanto previsto da tale disciplina.&lt;br /&gt;Del resto, l’eventuale anticipazione della pretesa rieducativa potrebbe esser, invece, realizzata facendo ricorso alla mediazione, come ambito in cui il minore può esser responsabilizzato e recuperato al rispetto della legalità.&lt;br /&gt;La disponibilità del minore ad assumersi la responsabilità del fatto commesso costituisce un fattore importante all’interno della prova, però, non può certo esser strumentalizzata come presupposto applicativo di questa misura.&lt;br /&gt;Sebbene parte della dottrina e della giurisprudenza, così facendo, hanno voluto circoscrivere l’operatività della messa alla prova ai casi in cui sia più probabile l’esito positivo della prova attraverso l’introduzione di presupposti oggettivi che riducano lo spazio di discrezionalità del giudice, la confessione può esser considerata come condizione essenziale ai fini dell’applicazione della mediazione: a sua volta, quest’ultima, potrà servire da parametro ai fini della valutazione dell’esito della prova.&lt;br /&gt;Altro spazio normativo utilizzabile ai fini dell’applicazione della mediazione è quello offerto dall’art.56423 c.p.p, nella cui rubrica si legge “tentativo di conciliazione”, o per meglio dire si leggeva visto che tale articolo è stato abrogato in seguito alla riforma del Giudice Unico, e sostituito dall’art.55525 c.p.p.&lt;br /&gt;Considerando la precedente disciplina, la norma aveva ad oggetto reati perseguibili a querela e riconosceva al pubblico ministero, sin dalle prime mosse del procedimento, il potere di chiamare il querelante e il querelato davanti a sé per tentare la conciliazione, con lo scopo di arrivare alla remissione della querela e alla richiesta di archiviazione davanti al giudice delle indagini preliminari.&lt;br /&gt;In realtà, la mediazione è cosa ben diversa dal tentativo di conciliazione. La prima, infatti, ha come scopo la gestione del conflitto e non necessariamente conduce alla conciliazione delle parti; il secondo persegue, invece, uno scopo processuale pratico, identificabile nella remissione della querela e nella deflazione del carico processuale. Inoltre, il tentativo di cui all’art.564 c.p.p. deve esser fatto dal pubblico ministero o comunque da un soggetto coinvolto nel procedimento penale, in contrasto con quanto previsto nella mediazione, nella quale il mediatore deve esser un soggetto non direttamente investito del procedimento penale.&lt;br /&gt;In tale prospettiva, il tentativo di conciliazione appariva non come punto di partenza per l’applicazione di un’ipotesi di mediazione, bensì come punto d'arrivo, in quanto il pubblico ministero poteva sempre proporre la mediazione al fine di osservare la personalità del minore, (come previsto nell’art.9d.P.R. 448/88) e, qualora si raggiungesse la disponibilità alla conciliazione, anche grazie al tramite dell’attività del mediatore, sarebbe stato più semplice riuscire nel tentativo di cui all’art.564 c.p.p, finalizzato, per l’appunto, alla remissione della querela.&lt;br /&gt;Oggi il nuovo art.555c.p.p.  rende obbligatorio tale tentativo di conciliazione modificandone, però, l’attore istituzionale in quanto non è più il pubblico ministero, in quanto parte processuale, bensì il giudice che, come il mediatore, riveste una posizione di neutralità, tale da garantire, almeno potenzialmente, la neutralità rispetto alle parti in conflitto.&lt;br /&gt;Un ultimo, almeno sino ad ora, spazio per attuare la mediazione può trovarsi nell’applicazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione.&lt;br /&gt;In particolare, mi riferisco all’affidamento in prova al servizio sociale (art.47 L.354/75), per quanto concerne le misure alternative alla detenzione; mentre, in tema di sanzioni sostitutive, la libertà controllata, di cui all’art.75 L.689/81, ne è un esempio.&lt;br /&gt;La norma che disciplina l’affidamento in prova al servizio sociale, infatti, prevede esplicitamente che all’atto dell’affidamento sia redatto dal tribunale di sorveglianza un verbale in cui vengano riportate le prescrizioni che il suo destinatario dovrà seguire e, tra queste, può esser stabilito, ex art. 47, 7°com L354/75, “che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”. Tale norma risulta applicabile anche in riferimento all’esecuzione della sanzione sostitutiva della libertà controllata in virtù di quanto previsto dall’art. 75 L. 689/81 per il quale, quando il condannato è un minorenne, la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dall’art.47 L.354/75 ed individuabile nell’affidamento in prova al servizio sociale.&lt;br /&gt;Appare pertanto possibile che, anche in sede di esecuzione della libertà controllata, si possa disporre che il condannato si adoperi in favore della vittima, previo consenso di quest’ultima verso tale eventuale attività.&lt;br /&gt;In realtà, in fase di esecuzione della pena, quando cioè già vi sia stata una pronuncia di condanna nei confronti del minore, un'eventuale attività di mediazione assumerebbe una valenza diversa e meno significativa di quanto potrebbe assumere nelle fasi del procedimento penale che procedono la condanna.&lt;br /&gt;Quest’ultima, infatti, è il momento in cui si esaurisce il procedimento penale in corso, ispirato al principio retributivo: in realtà, esso già costituisce una risoluzione del conflitto attraverso l’afflizione dell’autore del reato. Sovrapporre a tale forma di risoluzione del conflitto anche un’esperienza di mediazione, credo francamente che risulterebbe una forzatura, visto quanto, sino ad ora, evidenziato.&lt;br /&gt;Dopo la condanna si potrà, forse, con più utilità, cercare di attuare misure riparative del pregiudizio provocato dal reato che coinvolgano, se necessario, anche la famiglia del minore, come d’altra parte previsto dall’art.47, 7°com. L.354/75, piuttosto che tentare la conciliazione tra la vittima e il minore.&lt;br /&gt;Quanto detto si comprenderà in modo più chiaro ove si analizzi, senza scendere nello specifico, l’affidamento in prova nella sua duplice veste: in funzione sostitutiva, secondo quanto previsto al 3°com. dell’art.47, ed in funzione trattamentale, come indicato al 2°com. dell’art.47.&lt;br /&gt;Anche per l’affidamento in prova, così come per la messa alla prova, momento fondamentale è rappresentato dalla valutazione effettuata al termine del periodo di prova ma, mentre nell’affidamento in prova siamo di fronte ad una misura che consegue ad una condanna alla pena detentiva, nella messa alla prova una pronuncia di condanna non è ancora intervenuta. E’ anche vero, però, che proprio perché l’affidamento in prova è disposto durante l’esecuzione della pena, esso risponde agli inconvenienti derivanti dal lungo periodo decorso, dall’avvenuto reato, per la definizione del procedimento.&lt;br /&gt;Anche nella fase esecutiva del processo penale minorile continua ad essere rilevante il recupero del minore deviante e, in quest’ottica, seppur sia stata irrogata una pena detentiva eseguibile, non sempre l’esecuzione comporta di necessità l’internamento in un istituto carcerario. Vi è, infatti, la possibilità di disporre misure alternative alla detenzione.&lt;br /&gt;Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell’osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, in quei casi in cui si possa ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione dall’eventuale pericolo di nuovi reati.&lt;br /&gt;All’ipotesi di affidamento in prova mediato dai risultati dell’osservazione in istituto, art.47 comma 2°ord.pen., si affianca, infatti, quella di misura concedibile sulla base di una valutazione del comportamento assunto dal minore dopo la commissione del reato, ma antecedentemente all’esecuzione della pena, art.47 comma 3°ord.pen. e, inoltre, in virtù del nuovo congegno applicativo, si consente la sua concessione differita ad un periodo di libertà al di fuori di prescrizioni comportamentali e in assenza di interventi dei servizi sociali.&lt;br /&gt;La nuova disciplina, sulla base delle valutazioni effettuate tende così a deformare l’originaria funzione trattamentale dell’affidamento in prova, ma il  ricorso alla mediazione, quale strumento di riscontro dell’effettiva possibilità per il minore di esser reinserito nel tessuto sociale là dove, in corrispondenza alla già avvenuta applicazione della pena, la vittima sia disposta a procedere ad incontri e, in quest’ambito, raggiungere un eventuale accordo sulla possibilità di concedere, anche in via anticipata, il consenso al reinserimento del reo, permette di raggiungere ogni chiarificazione.&lt;br /&gt;L’art.47 comma 4°ord.pen. impone al condannato in esecuzione della pena di presentare richiesta al magistrato di sorveglianza, abilitato a disporre la scarcerazione ove ritenga integrati i presupposti dell’affidamento in prova. Pur dovendo accertare i requisiti necessari per l’applicazione della misura, il magistrato di sorveglianza non è autorizzato a disporre l’applicazione, rimessa alla competenza del giudice collegiale di sorveglianza. Tra il provvedimento interinale e quello di merito, può intercorrere un intervallo di tempo durante il quale il minore condannato si trova in una misura di libertà piena, giustificabile là dove si utilizzi tale lasso di tempo per comprendere i cambiamenti del minore, la sua voglia di riconciliarsi con la vittima, il suo pentimento, la concreta possibilità di reinserimento sociale.&lt;br /&gt;Il comportamento assunto dal minore sarà, pertanto, oggetto di valutazione da parte del tribunale di sorveglianza nel momento in cui si debba decidere sulla concessione della misura.&lt;br /&gt;Per effetto delle accennate innovazioni processuali, viene a profilarsi una forma inedita, e per certi aspetti anomala, di affidamento in prova facente leva contemporaneamente sui risultati dell’osservazione della personalità in carcere e sulla valutazione del comportamento del minore in libertà.&lt;br /&gt;A prima vista, in presenza di una valutazione favorevole, la concessione dell’affidamento in prova viene a prospettarsi come conclusione vessatoria comportando, a distanza di tempo e nei confronti di un soggetto che ha dimostrato di saper fare buon uso della libertà, la soggezione ad una serie di limitazioni che danno spessore punitivo alla misura&lt;br /&gt;Se, infatti, andiamo a subordinare, sin da subito, la concessione della libertà alla realizzazione di incontri tra reo e vittima, sempre che quest’ultima acconsenta, e, in base all’esito dell’iter di mediazione si decida se applicare o meno l’affidamento in prova, il minore anche nella fase di libertà sarebbe sottoposto a controlli che, per quanto diversi dall’ordinario immaginario, potrebbero risultare efficienti ed in grado di sanare le anomalie presenti nella normativa penitenziaria.&lt;br /&gt;In questa nuova prospettiva deve, allora, esser letta la preclusione prevista nel secondo periodo dello stesso comma 4 dell’art.47ord.pen., a norma del quale è inibito al magistrato di sorveglianza di disporre altra sospensione in relazione al medesimo titolo esecutivo ove l’istanza non sia stata accolta. Se può condividersi l’intenzione a base della norma, trattandosi di divieto volto ad evitare la presentazione ripetuta di istanze strumentali, dall’altro ove, attraverso la mediazione in fase penitenziaria ed indipendentemente dal risultato della stessa, il minore condannato sia stato responsabilizzato, non si può nascondere l’eccessiva rigidità della norma.&lt;br /&gt;Unico esplicito riferimento normativo alla mediazione penale nel campo giuridico si deve individuare nel recente decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace”, adottato dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto 200026.&lt;br /&gt;Il decreto legislativo sulle competenze del giudice di pace è  il frutto di un uso costante e diverso di esercizio dell’azione penale che, insinuatosi nella prassi di alcuni tribunali, ha ottenuto un opinio iuris tale da farla divenire vincolante e sentire la necessità di trasferire quel che “all’inizio era solo prassi” in una fattispecie legislativa.&lt;br /&gt;La mediazione, infatti, nasce prima nell’uso che di essa ne fanno alcuni Tribunali, primo fra tutti quello di Torino, e solo poi va concretizzandosi attraverso interventi normativi: il decreto legislativo sulla competenza penale del giudice di pace segna un passo in avanti; se sino a questo momento la mediazione era, al di là di riferimenti indiretti, solo oggetto di protocolli d’intesa tra Regioni e Tribunali, oggi diviene frutto di un intervento diretto del legislatore.&lt;br /&gt;Sembrerebbe, in un certo qual modo, un’ipotesi di codificazione della prassi che, se per il diritto internazionale è “all’ordine del giorno”, di certo non lo è per il diritto penale.&lt;br /&gt;La legge che ha esteso al campo penale la competenza del giudice di pace contiene, per la prima volta, un riferimento esplicito alla mediazione, consentendo ai giudici di pace di promuovere in via privilegiata la composizione del conflitto26.&lt;br /&gt;La peculiarità risiede nel consentire una reale flessibilità delle risposte.&lt;br /&gt;Il giudice può, infatti, scegliere tra misure:&lt;br /&gt;– di tipo conciliativo/mediativo&lt;br /&gt;– di tipo meramente riparativo&lt;br /&gt;– di tipo sanzionatorio, nel qual caso non è ammessa sospensione condizionale della pena, per garantire l’effettività della sanzione eventualmente irrogata.&lt;br /&gt;Anzitutto consideriamo la mediazione in vista della riconciliazione tra le parti, ex art.29D.lg 274/2000, la quale può esser promossa direttamente dal giudice, quando il reato è perseguibile a querela. In questo caso, il giudice- che può agire personalmente come mediatore o avvalersi di mediatori esterni all’apparato giudiziario- ha il potere di rinviare l’udienza per un periodo non superiore ai due mesi, per consentire lo svolgimento della mediazione.&lt;br /&gt;A differenza che nel sistema processuale minorile, qui la mediazione emerge com'elemento della privatizzazione del conflitto, realizzando una forma di depenalizzazione affidata alla remissione della querela.&lt;br /&gt;L’art.29 consente di risolvere, uno dei problemi principali del ricorso alla mediazione nella fase delle indagini preliminari: quello della compatibilità di tale istituto con il principio di presunzione d'innocenza.&lt;br /&gt;Per accedere alla mediazione occorre, infatti, almeno una consapevolezza virtuale da parte dell’indagato, dovendo questi ammettere la propria responsabilità di fronte al fatto contestato. L’offerta di mediazione rivoltagli rappresenta, sotto il profilo della presunzione di non colpevolezza, un’arma a “doppio taglio”: l’accusato che accede alla proposta di mediazione ha, infatti, già ammesso la propria responsabilità.&lt;br /&gt;Ci s'interroga, nel caso in cui la mediazione non vada a buon fine, sull’utilizzo delle dichiarazioni confessorie che hanno preceduto il tentativo di mediazione. Si tratta di una situazione anomala rispetto alle regole dettate in materia di diritto di difesa dell’imputato dal codice di procedura penale che assicura, agli art.62 ss. l’estensione dei diritti e delle garanzie previsti per l’imputato alla persona sottoposta alle indagini.&lt;br /&gt;L’autorità giudiziaria deve, infatti, contestare in forma chiara il fatto attribuitole, dichiarare gli elementi di prova esistenti (art.65c.p.p.) e informare l’indagato della facoltà di non rispondere (art.64 3°com.); nel caso, poi, che la persona interrogata non abbia la qualità d'indagato, e renda dichiarazioni autoindizianti, è fatto obbligo all’autorità giudiziaria di interrompere l’esame, di avvertire la persona che, a seguito delle dichiarazioni rese, potranno esser avviate delle indagini, invitandola, successivamente, a nominare un difensore.&lt;br /&gt;La legge istitutiva delle competenze penali del giudice di pace sembra risolvere il problema facendo divieto d'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione, ai fini della dichiarazione stessa (art.29, 4°com.c.p.p.).&lt;br /&gt;Oltre a consentire il ricorso alla mediazione, la legge istitutiva della competenza penale del giudice di pace prevede un istituto riconducibile al paradigma riparatorio: l’art.35, infatti, riconosce alla condotta riparativa, posta in essere prima del giudizio, efficacia estintiva del reato. In particolare, la norma prevede che, prima dell’udienza di comparizione, il reo possa dimostrare di aver provveduto alla riparazione del danno e all’eliminazione delle conseguenze dannose, o pericolose, della propria condotta, che il giudice sia tenuto a verificare, ai fini del riconoscimento della validità della causa estintiva, che la riparazione del danno sia idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione. Così prescrivendo, la norma introduce due parametri ai fini dell’esercizio della discrezionalità del giudice di pace: la prevenzione e la riparazione. La prevenzione potrebbe esser intesa sia in termini di prevenzione generale, soddisfacendo le esigenze di stabilizzazione sociale, sia in termini di prevenzione speciale, in cui la riparazione deve portare alla riconciliazione tra vittima e autore.&lt;br /&gt;L’innovazione più grande apportata dalla legge istitutiva della competenza penale del giudice di pace è individuabile nell’estensione fatta anche agli adulti del proscioglimento per irrilevanza del fatto: in quest’ambito, la mediazione può rivelarsi utile ai fini della valutazione della tenuità del fatto, poiché consentirebbe un’analisi più accurata dell’episodio criminoso. Nella valutazione delle condizioni che consentono l’esclusione della procedibilità, nei casi di particolare tenuità, al giudice è concessa un’ampia discrezionalità, potendo egli non dar seguito all’esercizio dell’azione penale, intrapresa dal pubblico ministero e riconoscere, con sentenza, la particolare tenuità del fatto.&lt;br /&gt;In realtà, tale riforma istitutiva della competenza penale del giudice di pace, s'inserisce nel tracciato della decisione quadro del Consiglio d’Europa del 15 maggio 2001 che incoraggia, in un contesto di maggior tutela delle vittime, il ricorso alla mediazione e l’effettività del diritto delle vittime ad esser informate sulla vicenda processuale. Nello specifico, l’art.10 di detta Decisione quadro prevede che “Ciascuno Stato membro provveda a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati idonei a questo tipo di misura. Ciascuno Stato membro provveda a garantire che eventuali accordi della mediazione, nell’ambito di procedimenti penali, vengano presi in considerazione”.&lt;br /&gt;Il tentativo di conciliazione risulta possibile solo per i reati procedibili a querela per i quali, per lo più, non si arriva mai a celebrare un processo con pieno dibattimento, perché un’efficacia deflattiva è inimmaginabile laddove vada ad incidere sul ricorso ai riti differenziati.&lt;br /&gt;Mi chiedo, pertanto, se l’efficacia deflattiva possa o meno considerarsi un parametro corretto per valutare l’opportunità dell’inclusione della mediazione nell’ordinamento penale.&lt;br /&gt;Considerare la mediazione come uno degli strumenti della depenalizzazione, così come emergerebbe dal D.lg. dell’agosto 2000, n°274, sembra alquanto riduttivo, poiché si finirebbe con il valorizzare la sola competenza risarcitoria della mediazione, privandola della valenza di “soluzione del conflitto”, nel senso di chiave di ricostruzione della comunicazione sociale.&lt;br /&gt;Certo, noi possiamo applicare la mediazione in svariate ipotesi, come per esempio nelle prescrizioni per la conciliazione, però, se vogliamo sviluppare le potenzialità che la mediazione ha dimostrato nell’esperienza di altri paesi, dobbiamo cercare di darle quella collocazione e disciplina in grado di garantirle le migliori possibilità di realizzazione e di sviluppo, in conformità con le sue peculiari caratteristiche.&lt;br /&gt;Rispetto al d.lg del 2000 sulle competenze penali del giudice di pace, senza peraltro nulla togliere all’importanza che segna un intervento di tal tipo, si ha l’impressione di una frettolosa rincorsa, sul terreno legislativo, delle esperienze di altri ordinamenti, viceversa precedute da decenni di sperimentazioni, in cui la disciplina positiva ha preso le mosse da un patrimonio di dati empirici sottoposti a ricerche, verifiche, discussioni che hanno consentito di individuare ed adattare al meglio lo spazio per la mediazione nel sistema del diritto penale e processuale, salvaguardandone, per quanto possibile, la peculiare valenza di percorso alternativo rispetto a quello della reazione penale in senso stretto.&lt;br /&gt;Nel nostro ordinamento, non solo siamo ancora nella fase iniziale di una seria e diffusa esperienza di mediazione nell’ambito minorile, ma soprattutto permane grande incertezza circa la sua stessa rilevanza giuridica, collocazione processuale e tecnica.&lt;br /&gt;Il rischio è che premature scelte normative incidano su fondamentali categorie sostanziali e garanzie processuali del diritto penale, in assenza di una collaudata alternativa per la risoluzione dei conflitti innescati dai fenomeni delittuosi. Infatti, laddove compete al diritto penale, alla pena, legalmente irrogata, rappresentare lo strumento di legittima reazione al reato, non si può certo prescindere da categorie quali l’imputabilità, la colpevolezza, il “fatto tipico”, la proporzionalità della sanzione rispetto all’offesa.&lt;br /&gt;Prendendo esempio dalle esperienze straniere, deve prima svilupparsi un ampio dibattito sulla mediazione, riflessioni, confronti, ulteriori esperienze anche se, i recenti sviluppi avutisi in tal senso presso Tribunali e Procure minorili, dimostrano che un significativo cammino è già iniziato: si tratta di verificare la sua effettiva potenzialità di strumento in grado di evolversi e di approdare ad innovativi interventi legislativi.&lt;br /&gt;La mediazione in campo penale dovrà essere un’occasione utile di riflessione e di confronto per magistrati, avvocati, psicologi, assistenti sociali ed educatori, in quanto soltanto l’integrazione di più competenze professionali potrà realizzare un’operatività in grado di fornire risposte utili alle domande che, attraverso il reato e il conflitto, giungono alla Giustizia.&lt;br /&gt;Pur ribadendo, pertanto, la necessità di una collaborazione tra professionisti di campi diversi, è necessario riaffermare l’esclusività della competenza del giudice minorile in ambito decisionale rispetto all’applicazione della mediazione.&lt;br /&gt;Quale sarà, allora, la carta vincente per una buona riuscita della mediazione?&lt;br /&gt;Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, funzione centrale assumerà il ruolo del giudice; credo, infatti, che sia proprio nella sua autorevolezza e fermezza, nel suo intuito, in quella discrezionalità decisionale che caratterizza il ruolo del giudice minorile, che vadano ricercati gli elementi essenziali per una buona mediazione.&lt;br /&gt;Attraverso la mediazione penale si focalizza la centralità della figura del giudice minorile: la mediazione non è un quid oscuro ed estraneo al processo, bensì è parte integrante di un percorso giuridico penale di cui il giudice è l’artefice principale.&lt;br /&gt;In effetti, il giudice minorile assume, metaforicamente, la posizione di "co - mediatore" a fianco degli operatori che conducono il processo di mediazione. Difatti, senza la presenza e l'azione della magistratura minorile nessun intervento mediativo è realmente efficace e possibile.&lt;br /&gt;La mediazione ha lanciato la sua sfida e il sistema giuridico minorile sembra averla accettata: si tratterà ora di verificarne le conseguenze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;BIBLIOGRAFIA&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bouchard M. (1999), “Mediazione: diritto e processo penale”, in Ufficio Centrale Giustizia Minorile (a cura di), La Mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive, Angeli, Milano.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ceretti A., Di Ciò F., Mannozzi G. (2001), “Giustizia riparativa e mediazione: esperienze e pratiche a confronto”, in Scaparro F. (a cura di), Il coraggio di mediare. Contesti, parodie e pratiche di risoluzioni alternative alle controversie, Guerini &amp; Associati, Milano.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Di Ciò F. “Lo sviluppo della mediazione penale minorile in Italia” in Prospettive Sociali e Sanitarie n° 5-6/2004.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Di Ciò F. (1998), “Un modello ‘mite’ di giustizia: la mediazione penale minorile”, Prospettive Sociali e Sanitarie, 4, p. 6.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento Giustizia Minorile, “Rilevazione sulle attività di mediazione penale minorile per l’anno 2002”. &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mazzucato C. (1999), “L’esperienza dell’Ufficio per la Mediazione di Milano”, in Ufficio Centrale Giustizia Minorile (a cura di), La Mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive, Angeli, Milano.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Note&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;1 Pavarini, M., “Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile”, Picotti, L. (a cura di), La mediazione nel sistema penale minorile” in Repertorio 1998, Diritto Processuale Penale, Cedam, Padova 1998;&lt;br /&gt;2 La c.d. “Vienna Declaration” è scaturita dai lavori del decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite su “Crime Prevention and Triatment of offenders”, iospitato a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000, e seguito da una riunione della “ U.N. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice” nel corso della quale tale Dichiarazione è stata formalizzata nella sua veste definitiva.&lt;br /&gt;3 §27- Noi decidiamo di introdurre laddove risulti opportuno, strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato, quali la mediazione e gli istituti della giustizia riparativa, e fissiamo nel 2002 il termine entro il quale gli Stati sono chiamati a valutare le procedure idonee a promuovere ulteriori servizi di supporto alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle stesse e a prendere in considerazione l’adozione di fondi per le vittime, nonché a predisporre e sviluppare programmi di protezione testimoni”.&lt;br /&gt;   §28- Noi incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, di procedure e di programmi che promuovano il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi della vittima, degli autori di reato della comunità e di tutte le altre parti.&lt;br /&gt;4 Si pensi al fatto che, nel nostro ordinamento, l’art 10 d.P.R. 448/88 vieta la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni.&lt;br /&gt;5 Faget,J., in "Justice et travail social. Le rhizome pénal", Eres, Toulouse 1992.&lt;br /&gt;6 La Raccomandazione del Consiglio d’Europa, infatti, colloca il principio della libertà-volontarietà tra i “principi generali”, specificando che in ogni caso la partecipazione deve essere volontaria”, Racc. 19&lt;br /&gt;7 A seconda che il mediatore s'intrattenga con le parti contestualmente o separatamente e venga scelta unilateralmente da parte del reo un’attività di riparazione delle conseguenze del reato non concordata in via diretta con la persona offesa.&lt;br /&gt;8 Art.14 Raccomandazione del Consiglio d’Europa: “la partecipazione alla mediazione non deve essere utilizzata come prova di ammissione di colpevolezza nelle ulteriori procedura giudiziarie”.&lt;br /&gt;9 VOM è la sigla d'abbreviazione di Victim – Offender Madiation.&lt;br /&gt;10 Mannozzi, G., “Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale,” in De Francesco – Vemafro (a cura di), Meritevolezza di pena e logiche deflattive, Torino, 2002&lt;br /&gt;11 Castelli, A., “La mediazione. Teorie e tecniche”, Milano, 1996, p. 40&lt;br /&gt;12 Hulsman, Peines perdues, Parigi, 1982, p.156&lt;br /&gt;13 Così Paliero, Depenalizzazione (voce) in Dig. Disc.Pen.., 1989, p. 413 sgg “Il termine depenalizzazione è usato in un'accezione molto ampia e tale da includere ogni forma di attenuazione o di modificazione delle varianti semantiche della coppia concettuale descriminalizzazione/depenalizzazione.&lt;br /&gt;14 Ceretti, A.,Di Ciò, F., Mannozzi, G., “Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze pratiche a confronto” in Fulvio Scaparro (a cura di), Il coraggio di mediare,Milano, 2001&lt;br /&gt;15 In proposito, v. Ceretti, A., “Come pensa il tribunale per i minorenni,” Milano, 1998;l’autore ritiene che solo attraverso le pratiche della mediazione si possa uscire da una logica che iscrive il che iscrive il percorso della sofferenza delle vittime solo in una domanda di risarcimento e di pena dell’ offensore.&lt;br /&gt;16 L’art 28 d.P.R. prevede che con l’ordinanza di sospensione “ il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato”, ma anche l’art.27 D.lg 28 luglio 1989, n°272 “norme di coordinamento e transitorie del d.P.R. 448/88”.&lt;br /&gt;17 Art 9 d.P.R. 448/88: “Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure personali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”.&lt;br /&gt;18 Per una maggior comprensione visiva si veda l’allegato n.1&lt;br /&gt;19 Art. 27 dip.proc.pen.min.: “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procadere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minore e l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli arri al pubblico ministero. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte d’appello. La corte d’appello decide con le forme prviste dall’art.127 del cod.proc.pen. e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia d’ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni di cui al comma 1”.&lt;br /&gt;20 Si deve puntualizzare che il fatto mantiene la sua rilevanza come fatto illecito per tutti gli effetti diversi da quello penale e, in particolare, è fonte di responsabilità civilistiche per i danni eventualmente cagionati.&lt;br /&gt;21 Art.28 disp.proc.pen.min: “Il giudice sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova disposta a norma del 2°comma. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte”.&lt;br /&gt;22 Per una maggior chiarezza si veda l’allegato n. 2&lt;br /&gt;23 Così recitava l’art.564 c.p.p. “In caso di reati perseguibili a querela il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori”.&lt;br /&gt;24 Art. 555 c.p.p. 3°com: “Il giudice quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione”.&lt;br /&gt;25 Per una maggior comprensione si veda l’allegato n.3&lt;br /&gt;26 Decreto legislativo del 28 agosto 2000, n°274 in supplemento ordinario n°164/4 alla Gazzetta Ufficiale n°234 del 6 ottobre 2000&lt;br /&gt;27 La legge introduce inoltre un catalogo di sanzioni –pena pecuniaria, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica autorità- applicabili ai soli reati di competenza del giudice di pace, ai quali si ricorre in via esclusiva, per i reati non perseguibili a querela, oppure, in via sussidiaria, per i reati perseguibili a querela, quando il tentativo di ricomposizione del conflitto attraverso la mediazione- riparazione non sia andato a buon fine.&lt;br /&gt;28 Il giudice, a norma dell’art.35 3°com.,può sospendere il processo per un periodo non superiore a tre mesi per consentire al reo di provvedere alla riparazione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-20560127333555248?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/20560127333555248/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=20560127333555248' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/20560127333555248'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/20560127333555248'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/la-mediazione-penale-nel-sistema.html' title='LA MEDIAZIONE PENALE NEL SISTEMA MINORILE'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVOMI1P2ZI/AAAAAAAAAHg/QMuVUTpN6f4/s72-c/AIMSPe05MattucciLaura031.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-2165539655143146740</id><published>2007-02-03T19:00:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:06.781-08:00</updated><title type='text'>GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE MINORILE IN ITALIA</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVNHI1P2YI/AAAAAAAAAHU/dYRaspMXhhk/s1600-h/AIMSPe05di_cio_034.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVNHI1P2YI/AAAAAAAAAHU/dYRaspMXhhk/s320/AIMSPe05di_cio_034.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027509344054270338" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Francesca Di Ciò&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Sociologo, ricercatore presso l’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano, Promotore e componente dell’Ufficio per la Mediazione di Milano, Fondatore dell’Associazione Dike, Associazione per la Mediazione dei Conflitti. Per eventuali contatti &lt;/span&gt; &lt;a href="mailto:fdicio@hsn.it"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;fdicio@hsn.it &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Premessa&lt;br /&gt;Da ormai più di dieci anni assistiamo ad un progressivo sviluppo delle pratiche di mediazione che, nei diversi contesti della vita sociale, si stanno rilevando strumenti utili a fornire risposte e soluzioni a nuovi bisogni emergenti. Complessivamente sembra si stia diffondendo - forse ancor prima nell’ambito dei servizi o delle politiche sociali che nella cultura e nel contesto civile - la convinzione che i conflitti sociali di diversa origine e natura possano essere regolati anche attraverso un soggetto terzo, imparziale, legittimato dalle parti ed incaricato semplicemente di facilitare la comunicazione affinché queste stesse possano arrivare ad una soluzione condivisa della loro disputa. Questa modalità sembra raccogliere sempre più consenso e viene riconosciuta utile ed efficace nei più diversi ambiti sociali. &lt;br /&gt;In ambito penale, anche in conseguenza delle nuove opportunità recentemente offerte alla mediazione ad esempio dalla normativa relativa alla competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. 274/00), si respira un forte interesse verso tutte quelle modalità di gestione del conflitto che costituiscono un primo tentativo di promuovere e sperimentare la giustizia riparativa nel nostro paese. L’impressione è di assistere progressivamente ad una crescente attenzione verso lo sviluppo di questo nuovo paradigma che pur producendo ancora forti resistenze, in un periodo storico-politico nel quale si riaccendono anche logiche retributive e general-preventive, sembra guadagnare sempre più credito e consenso.&lt;br /&gt;Così come l’ha definita Adolfo Ceretti la giustizia riparativa rappresenta “un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo”1, e tutto ciò attribuendo al reato soprattutto il significato di un evento relazionale che primariamente provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questa logica la mediazione in ambito penale rappresenta lo strumento privilegiato della giustizia riparativa, quel processo che propone alla vittima, al reo e alla comunità  un’occasione di confronto sulle conseguenze e sugli effetti che un fatto delittuoso ha generato, nel quale, per dirlo con le parole di J. P. Bonafé-Schmitt, “una terza persona neutrale tenta, attraverso l’organizzazione di scambi tra le parti, di permettere ad esse di confrontare i propri punti di vista e di cercare una soluzione al conflitto che le oppone”2.  In questa prospettiva il reato dunque non viene più considerato soltanto “un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare -, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte, e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato.3”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La mediazione penale minorile In Italia la giustizia riparativa e la mediazione penale hanno trovato un primo spazio di sperimentazione nell’ambito minorile;  da circa dieci anni infatti grazie agli spazi offerti dal Dpr 448/88 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) in alcune regioni del territorio nazionale si sono potute concretizzare alcune interessanti esperienze di mediazione tra minori autori di reato e parti offese.&lt;br /&gt;Considerando alcuni recenti dati forniti dal Dipartimento Giustizia Minorile4 è possibile in questa sede giungere ad alcune riflessioni su aspetti organizzativi, tecnici e procedurali che emergono da queste esperienze e provare a definire quali problemi rimangono aperti e quali invece potrebbero essere gli scenari futuri in questo campo.&lt;br /&gt;Le esperienze di mediazione attualmente operative sono distribuite in modo eterogeneo sul territorio nazionale: al nord troviamo Torino, Milano, Trento e Bolzano, al centro Roma e al sud e nelle isole, Bari, Catanzaro, Salerno e Cagliari ma molte altre strutture sono però in fase di progettazione o in fase di avvio e spesso in seguito a sperimentazioni promosse dagli Uffici di Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia.&lt;br /&gt;Ma quali sono le caratteristiche degli utenti in carico agli Uffici per la Mediazione e quali sono le procedure adottate nelle diverse strutture? Il monitoraggio fornito dal Dipartimento Giustizia Minorile fotografa la situazione italiana nell’anno 2002 fornendo alcuni interessanti spunti di riflessione soprattutto per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e procedurali ma anche per quanto riguarda il carico di lavoro e le caratteristiche delle parti coinvolte in queste attività.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I dati relativi all’attività degli Uffici per la Mediazione nel corso del 2002 descrivono che nei dieci Uffici5 presi in esame sono state affrontate 321 situazioni relative a minori autori di reato a cui è stato proposto un percorso di mediazione. I minori coinvolti risultano dunque essere 321, ma in 201 casi il reato è stato compiuto con altri imputati, nella maggior parte dei casi (74% circa ) coimputati minorenni. Anche le parti lese risultano essere 321 di cui 294 privati cittadini e circa 27 rappresentanti di un ente pubblico o privato.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda le tipologie di reato relativi ai casi di mediazione affrontati i dati confermano come la mediazione sia utilizzata per diverse fattispecie di reato e anche di particolare gravità; tuttavia il reato di lesioni (semplici e aggravate) si conferma come quello che ricorre più frequentemente (39%), seguito dal reato di danneggiamento (12,1%), ingiuria (11,5%), di rapina (9,7%), furto (7,8%) e minacce (7,2%).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inoltre è possibile precisare che il reato di lesioni si accompagna in diversi casi ad altri capi di imputazione, e prevalentemente ai reati di ingiuria e minaccia. Complessivamente è interessante confermare come i casi che approdano in mediazione siano prevalentemente (nel 66% dei casi) relativi a reati contro la persona, “mentre come noto le statistiche sui dati relativi ai minori denunciati segnalano come il reato quantitativamente prevalente sia quello contro il patrimonio (54% nel 2001)”6.&lt;br /&gt;I dati relativi ai 321 fascicoli presi in esame, evidenziano poi come per quanto concerne gli autori di reato questi siano nel 81% dei casi di sesso maschile; mentre per quanto riguarda le parti offese, non è disponibile il dato sul sesso.&lt;br /&gt;Venendo all’età delle parti, invece, il monitoraggio evidenzia che l’età degli autori di reato è compresa, per quasi il 50 % dei casi, tra i 16 e i 17 anni, per il 24% tra i 14 e i 15, mentre un 22% sono maggiorenni. L’età delle parti offese è, nel 35 % dei casi, rappresentata da persone di età compresa tra i 14 e i 17 anni; nel 20,7% dei casi da persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni e nel 31% dei casi da persone di età compresa tra i 30 e i 70 anni. Solo il 4% dei casi sono rappresentati da vittime infraquattordicenni.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda la nazionalità, sono state realizzate mediazioni con autori di reato e vittime quasi esclusivamente di cittadinanza italiana, considerando che in soli 13 casi su 321 sono stati coinvolti ragazzi stranieri prevalentemente provenienti dai paesi del Nord Africa e dai paesi balcanici. Questo dato risulta ancora una volta significativo considerando che complessivamente tra la totalità dei minori autori di reato gli stranieri rappresentano il 22% dei denunciati e quasi il 50% dei presenti presso gli Istituti Penali Minorili7.   I dati confermano dunque come la mediazione rappresenti ancora un percorso consentito a pochi anche se per quanto riguarda le mediazioni realizzate i dati disponibili descrivono un quadro confortante ed in particolare per quanto riguarda gli esiti delle mediazioni realizzate: tra le mediazioni avviate quelle concluse positivamente rappresentano l’86% dei casi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il percorso di mediazione&lt;br /&gt;Vediamo qui di seguito quali sono attualmente le procedure adottate durante un percorso di mediazione. Per quanto riguarda i dati relativi ai soggetti invianti delle attività di mediazione, il quadro nazionale conferma che è il Pubblico Ministero la più frequente autorità inviante agli Uffici per la Mediazione (73% circa), seguito dal Giudice dell’Udienza Preliminare (17,13%) e dagli operatori dell’Ussm (5,6%). Il maggior numero di invii, infatti, avviene da parte delle Procure ai sensi degli artt. 9 Dpr 448/888  (79%) e raramente ai sensi dell’art. 5649  c.p.p.; mentre per una percentuale minore di casi (17%), l’invio avviene ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 9 del Dpr 448/88 per volontà del Giudice dell’Udienza Preliminare.&lt;br /&gt;Coerentemente con i criteri guida della minima offensività del processo sul minore e della rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, entrambi promossi dalle regole sul processo penale minorile del 1988, si conferma dunque che la mediazione viene proposta prevalentemente nella fase delle indagini preliminari, e comunque quasi mai oltre l’udienza preliminare.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda le  modalità con le quali avvengono questi invii sembra ormai una prassi condivisa quella per cui prima di inviare un caso all’Ufficio per la Mediazione, il magistrato raccoglie il consenso del minore e dei suoi genitori nel corso dell’interrogatorio o dell’udienza e, se possibile, acquisisce anche il consenso della vittima o comunque la informa del successivo intervento dell’Ufficio per la Mediazione. “L’invio inoltre avviene solitamente previa ammissione di responsabilità dell’indagato/imputato resa nel corso dell’interrogatorio. I mediatori devono, infatti, poter intervenire “con la certezza ‘sostanziale’ che il fatto sussiste e che l’autore del reato se ne sia dichiarato responsabile perché solo a queste condizioni può operare nella costruzione del consenso all’incontro tra le parti10”.&lt;br /&gt;Un’informazione inoltre interessante riguarda i tempi di queste procedure: al momento dell’invio il tempo trascorso dalla commissione del reato è risultato pari a circa un anno (380 giorni)11.&lt;br /&gt;Il monitoraggio rileva poi un interessante informazione relativa alle parti lese: “le persone che hanno subito azioni violente dai minori imputati erano, nella maggior parte dei casi, da questi conosciute: su 321 minori segnalati, infatti 182 (pari al 56%) conoscevano la loro vittima”12.  Il dato conferma una sensibilità dell’Autorità Giudiziaria in merito ai criteri di invio: in quanto inviando casi in cui il reato è stato commesso all’interno di una relazione pre-esistente o destinata a perdurare nel tempo, sembrano orientare le proprie scelte considerando soprattutto la dimensione relazionale del fatto, e le possibili ricadute del reato sulle parti e sulla comunità di appartenenza.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda il momento del primo contatto e dunque quella fase nella quale i mediatori provvedono a contattare le parti per acquisire il consenso a partecipare ad un incontro di mediazione, le modalità adottate dalle diverse esperienze italiane prese in esame appaiono relativamente omogenee. Innanzitutto nella maggior parte dei casi le parti vengono contattate contestualmente (nel 75% dei casi) in secondo luogo le modalità di contatto sembrano le stesse e spesso rappresentate dalla combinazione dell’utilizzo della lettera, della telefonata e del colloquio individuale. Nella maggior parte dei casi si utilizzano in successione tutti questi strumenti: si spediscono lettere rivolte al minore di reato, ai genitori, agli avvocati e alla persona offesa, contenenti l’invito al colloquio preliminare ed una brochure illustrativa dell’attività proposta; si contattano telefonicamente le parti invitandole ai colloqui preliminari ed infine si svolgono uno o più colloqui.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda i colloqui preliminari all’attività di mediazione vera e propria, la rilevazione descrive che sono stati realizzati almeno 134 colloqui con le parti offese e almeno 154 con gli autori di reato. Per quanto riguarda il numero di colloqui preliminari realizzati con ogni persona coinvolta è possibile affermare che, in alcune mediazioni, sono stati svolti più colloqui prima di raggiungere il consenso e la disponibilità all’incontro, ma che prevalentemente per ogni caso di mediazione si sono svolti uno o due colloqui con ciascuna parte.&lt;br /&gt;Risulta inoltre statisticamente provato che, qualora si riesca a realizzare il colloquio, le possibilità di acquisire il consenso a partecipare alla mediazione sono sicuramente maggiori e, in particolare, per quanto riguarda le parti offese. Complessivamente la percentuale di vittime che ha fornito il suo consenso alla mediazione è stata pari al 68,3% dei casi mentre per i minori autori di reato la percentuale si è definita nel 73,2%.&lt;br /&gt;La rilevazione nazionale conferma ancora una volta quanto il colloquio preliminare rappresenti un momento particolarmente delicato e critico nel quale spesso si giocano tutte le carte per giungere all’incontro di mediazione. Tuttavia occorre anche ricordare che il colloquio preliminare rappresenta un momento importante in sé, a prescindere dalla possibilità di svolgere o meno la mediazione, in quanto consente alla parte lesa di disporre dell’unico spazio di ascolto atto a esprimere i propri sentimenti.&lt;br /&gt;Come precedentemente accennato per quanto riguarda le mediazioni realizzate i dati descrivono un quadro positivo: dei 321 casi inviati infatti, sono state portate a termine 133 mediazioni di cui 114 con esito positivo, 17 con esito negativo e 2 con esito incerto; se le percentuali di successo risultano dunque positive, i dati relativi al lavoro svolto evidenziano un utilizzo ancora limitato della mediazione13.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda invece le modalità con le quali vengono trasmessi gli esiti delle mediazioni realizzate, è ormai prassi condivisa tra le diverse esperienze italiane che, a mediazione avvenuta, venga inviato all’autorità giudiziaria un esito in ipotesi positivo, negativo, incerto o, qualora non si sia raggiunto il consenso degli interessati a partecipare all’incontro, di mediazione non effettuata. La modalità con la quale gestire questa comunicazione rappresenta però ancora uno degli argomenti più discussi e delicati nel dibattito sulle procedure o sviluppo della mediazione penale in Italia. Come noto, “nella fase finale del percorso di mediazione si presentano infatti due esigenze contrapposte: da un lato vi è quella dei mediatori di valutare e formalizzare in completa autonomia l’esito della mediazione, rispettando la confidenzialità preventivamente assicurata agli interessati e tutelando parallelamente il proprio ‘segreto professionale’, dall’altro quella dei magistrati di ricevere un esito che, nel rispetto di tale confidenzialità, contenga informazioni sufficientemente approfondite così da motivare adeguatamente le proprie scelte processuali”.14  Relativamente a questo aspetto, fino ad oggi, sembra vengano sperimentate modalità diverse che comunque tendono a garantire le esigenze sopra indicate: in alcune situazioni ad esempio i mediatori inviano al giudice una comunicazione sintetica dell’esito della mediazione, a volte resa comprensibile dalla segnalazione dei criteri15 con i quali si è giunti a tale esito o eventualmente corredata da “ulteriori informazioni”, rese con il consenso delle parti, volte a esplicitare i passaggi logici che hanno condotto a quella conclusione e le modalità con le quali è avvenuta o avverrà la riparazione simbolica. In altre situazioni invece si giunge alla redazione di un “esito partecipato” nel quale, oltre alla comunicazione sintetica dell’esito della mediazione, vengono inserite alcune “riflessioni” che le parti stesse hanno voluto comunicare. Tali riflessioni riguardano solitamente la loro percezione dei risultati raggiunti attraverso il percorso di mediazione.&lt;br /&gt;Nei casi di mediazione “positiva indiretta”, invece, vengono allegate all’esito alcune comunicazioni scritte che le parti, con il supporto dei mediatori, hanno prodotto senza però mai giungere ad un incontro faccia a faccia.&lt;br /&gt;Queste modalità fanno dunque sempre riferimento a quanto è accaduto in mediazione a prescindere dai contenuti, garantendo in questo modo la confidenzialità accordata alle parti. “In definitiva si fa riferimento al cambiamento del clima, delle modalità comunicative, alla ricostruzione condivisa dei fatti, ma soprattutto ad un avvenuto riconoscimento e alle modalità con le quali si è raggiunta una riparazione simbolica16”.&lt;br /&gt;Per molte esperienze italiane (ad esempio Torino o Milano) “la riparazione simbolica rappresenta infatti un indicatore imprescindibile per la formulazione di un esito positivo della mediazione, in quanto sancisce formalmente l’avvenuto riconoscimento fra autore e vittima del reato, ma anche questo aspetto non sembra finora chiaro e condiviso tra tutte le esperienze. Nella rilevazione del Dipartimento si afferma ad esempio che per quanto riguarda la riparazione nell’ambito delle 133 mediazioni portate a termine siano stati attivati 57 percorsi di riparazione di cui sette svolti senza che le parti si fossero mai incontrate. Nel 38% dei casi sono infatti avvenuti percorsi di riparazione ed in particolare in 39 casi attività volte a risarcire la vittima in maniera diretta mentre in 18 casi sono state svolte attività socialmente utili non necessariamente attinenti alla tipologia del danno provocato17.&lt;br /&gt;Questi dati evidenziano quanto sul concetto di riparazione sia ancora necessario riflettere definendo quando e come questa possa esplicitarsi. L’ufficio per la Mediazione di Milano, a titolo di esempio, ha definito la riparazione simbolica “ogni gesto volto a ricostruire positivamente la relazione fra le parti e capace di testimoniare l’avvenuto cambiamento nel rapporto interpersonale tra i soggetti”, considerando inoltre come questa non debba rappresentare una misura afflittiva e non debba essere necessariamente proporzionata alla gravità del reato; il gesto riparativo deve essere equo, non deve in alcun modo rappresentare il risultato di una “legale vendetta” voluta discrezionalmente dalla parte offesa, ma deve testimoniare, quanto più possibile, l’esito dell’incontro tra le parti affinché possa anche essere oggetto di valutazione ai fini della decisione giudiziale.18  I mediatori rimangono in questo quadro i garanti della definizione di una riparazione equa nonché della sua effettiva realizzazione.&lt;br /&gt;La riparazione simbolica dunque può già rappresentarsi in mediazione attraverso scuse o altri gesti simbolicamente significativi per le parti o può tradursi in giornate di attività socialmente utili presso servizi sociali o culturali o comunque in attività che diano la possibilità all’autore di reato di riscattarsi, riparando laddove possibile, anche la comunità di appartenenza.&lt;br /&gt;Diversa invece è la questione della risarcimento del danno che, almeno nell’esperienza di Milano, viene affrontata in un momento successivo alla mediazione nel quale i mediatori svolgono il ruolo di semplici facilitatori, offrendo lo spazio per lo svolgimento di un’attività di transazione realizzata sostanzialmente dai legali delle parti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aspetti professionali e organizzativi&lt;br /&gt;L’analisi degli aspetti organizzativi e professionali degli Uffici per la Mediazione attualmente operativi rileva alcune questioni interessanti sui quali vale la pena soffermarsi. Un primo aspetto emerso dalla rilevazione del Ministero riguarda la composizione istituzionale degli Uffici per la Mediazione. Le esperienze finora attivate dimostrano come “l’adesione della Magistratura Minorile competente per distretto risulti ovviamente la condizione prioritaria per l’avvio e lo sviluppo di tali attività ma come anche l’azione di raccordo e la collaborazione interistituzionale assicurino il necessario sostegno all’operatività garantendo allo stesso tempo un apporto tecnico multidisciplinare e soprattutto dando visibilità e concretezza alla titolarità dell’intervento della mediazione penale”.&lt;br /&gt;In questo quadro il protocollo di intesa o l’accordo di programma risultano gli strumenti maggiormente utilizzati, e forse più efficaci, “per disciplinare gli impegni e le modalità di attuazione della mediazione tra le parti coinvolte”. Attualmente ne sono stati stipulati 9 e diversi sono in via di definizione. Tra i componenti di tali Protocolli risultano pressoché sempre presenti i Centri per la Giustizia Minorile, i Tribunali per i Minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, gli Enti Locali ed in particolare gli Assessorati ai Servizi Sociali, le Province e più raramente le Regioni e le Aziende Sanitarie19.&lt;br /&gt;In questo quadro interistituzionale viene anche sottolineato come la disponibilità di una sede autonoma sembri rappresentare un importante fattore organizzativo nonché di efficacia di queste attività in quanto “rende possibile una rappresentazione della mediazione penale come servizio trasversale rispetto alle istituzioni competenti. Inoltre la raggiungibilità incide sulla sua reale fruibilità”20.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda la formazione degli operatori infine, come noto esistono vari modelli e diverse tecniche di mediazione che a seconda del contesto in cui sono applicate fanno emergere l’aspetto negoziale oppure quello del riconoscimento e dell’incontro tra le persone coinvolte nel conflitto21.&lt;br /&gt;La maggior parte degli Uffici per la Mediazione in Italia sembrano ispirarsi, seppur con alcune differenze, a quel modello di mediazione volto alla trasformazione del conflitto attraverso l’incontro con l’altro, più centrato su dimensioni relazionali, emotive ed umane. La rilevazione del Dipartimento mette in luce, infatti, come l’impostazione teorica degli Uffici per la Mediazione aderisca in prevalenza al modello umanistico del Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi presieduto da Jacqueline Morineau22.  Tale modello formativo è stato seguito a Torino, Milano, Roma, Bari, Catanzaro, in parte a Salerno ed è attualmente promosso anche da altre associazioni italiane come l’Associazione Dike che ha integrato il “modello Morineau” con altre tecniche e modelli di mediazione in modo di fornire una conoscenza teorica più approfondita e un ampio quadro delle metodologie più accreditate in campo internazionale.&lt;br /&gt;La formazione dei mediatori consiste solitamente in un percorso di 160-200 ore nel quale l’apprendimento delle tecniche di mediazione si svolge attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto in role playing, durante i quali viene prestata particolare attenzione allo sviluppo delle tecniche di ascolto e di intervento nella relazione fra persone in conflitto a seguito di un fatto-reato, lavorando sulla comunicazione, sulla facilitazione del dialogo fra le parti e sulle modalità di riparazione. L’iter formativo prosegue spesso in itinere assumendo la valenza di supervisione dei casi e delle modalità operative, sia attraverso stage condotti da formatori esterni, sia attraverso periodici incontri tra i mediatori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Osservazioni conclusive&lt;br /&gt;Considerando quanto fin qui rilevato sull’attuale sviluppo delle esperienze di mediazione penale minorile, risulta importante provare a definire quali problemi rimangono aperti e quali potrebbero essere gli scenari futuri, evidenziando da una lato gli aspetti operativi e procedurali e dall’altro quelli organizzativo-professionali relativi a questo innovativo settore di intervento.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda gli aspetti più prettamente operativi risulta confortante rilevare una certa omogeneità nelle procedure adottate dai diversi uffici; risulta tuttavia fondamentale che tali esperienze adeguino le proprie procedure alle indicazioni internazionali più recenti e, in particolare, alla Raccomandazione N° R(99)19 del Consiglio d’Europa relativa alla mediazione in materia penale e alla “Dichiarazione dei Principi Base per l’introduzione della Giustizia Riparativa in campo penale” delle Nazioni Unite (Vienna, aprile 2000)23  anche in prospettiva di giungere alla definizione di linee guida nazionali in armonia con tali documenti. Nelle indicazioni internazionali viene, per esempio esplicitato che i programmi di giustizia riparativa dovrebbero essere disponibili a tutti i livelli del processo penale (pre-processuale e processuale) ma anche nella fase esecutiva della pena; che alla giustizia riparativa e alla mediazione si dovrebbe ricorrere solo con il consenso libero e volontario delle parti; che tutte le parti dovrebbero ammettere i fatti fondamentali che concorrono a delineare il tipo e l’intensità del conflitto quale condizione imprescindibile per partecipare a un percorso di mediazione riparazione e che infine la partecipazione a una procedura riparativa e di mediazione non dovrebbe essere usata quale prova di ammissione e di colpevolezza in procedimenti penali successivi.&lt;br /&gt;In Italia rimangono invece alcune questioni operative sulle quali occorrerebbe un confronto più approfondito ed in particolare quelle relative ai criteri e alle modalità per l’invio dei casi, quelle relative all’incidenza e l’effettività dell’esito della mediazione sul processo e quelle relative alle modalità e ai criteri di valutazione dell’esito dei casi trattati.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda, invece, gli aspetti più organizzativi e professionali emergono con forza due questioni: la qualificazione/formazione dei mediatori e l’amministrazione, il finanziamento e la definizione dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda il primo aspetto, pur considerando positivamente l’adozione pressoché totale al modello umanistico di mediazione, appare ormai necessario giungere, prima o poi, a un vero e proprio codice deontologico dei mediatori in ambito penale e sociale anche al fine di vedere garantita un’adeguata formazione degli operatori a prescindere dalla loro formazione di base. Inoltre coerentemente con quanto avviene in altri paesi, occorrerebbe iniziare a ragionare sull’opportunità di aprire queste attività al mondo del volontariato e di riflettere sulla dimensione organizzativa di questi uffici caratterizzati da un’alta, ma necessaria, flessibilità nei tempi e nelle procedure che spesso mal si sposa con le caratteristiche e i tempi dei servizi pubblici in genere. Occorre, infatti, tener presente che in diverse esperienze i mediatori si recano sul territorio, sia per svolgere i colloqui in particolare con le vittime di reato che per svolgere le attività di mediazione, contando sulla disponibilità logistica dei servizi territoriali; inoltre molte mediazioni vengno realizzate nei giorni festivi.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda invece l’amministrazione e la definizione delle funzioni di questi Uffici risulta oggi fondamentale considerare le nuove opportunità di sviluppo offerte alla giustizia riparativa, collocare queste esperienze all’interno dei nuovi assetti delle politiche sociali e riflettere sull’opportunità di un superamento della mediazione dall’ambito esclusivamente minorile.&lt;br /&gt;La Giustizia riparativa in Italia, come evidenziato anche dai lavori della Commissione Ministeriale su “Mediazione penale e giustizia riparativa”24  sta, infatti, attraversando un periodo di potenziale cambiamento: le esperienze di mediazione, finanziate finora prevalentemente con i fondi della legge 285/97, potrebbero rivolgersi al mondo adulto nel quadro della competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. 274/00), nell’esecuzione penale esterna (in particolare nell’affidamento in prova al servizio sociale) e nell’attenzione alla riparazione prevista dal nuovo Regolamento di attuazione dell’O.p. (art. 27 Dpr 230/00); inoltre si potrebbe dedicare maggiore attenzione alle vittime di reato attraverso forme di supporto a prescindere dalle attività di mediazione.&lt;br /&gt;Per garantire l’evoluzione degli Uffici per la Mediazione Penale Minorile all’interno di strutture rivolte anche al mondo adulto occorre oggi fare riferimento ad altre fonti di finanziamento e giungere alla costruzione di accordi di programma più allargati, accordi che possano rappresentare l’effettiva territorialità di competenza di queste strutture che spesso raggiunge la dimensione regionale, perseguendo l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di giustizia riparativa che, anche sulla base di quanto realizzato in ambito minorile, possa rivolgersi a tutta la popolazione in collaborazione con tutti i servizi della giustizia e del territorio. In questa prospettiva, risulta fondamentale che gli Uffici per la Mediazione possano comunque mantenere sul fronte istituzionale quella dimensione trasversale e pubblica che garantisce loro autorevolezza e, al contempo, permette a queste strutture di continuare ad essere riconosciute per la propria autonomia e neutralità, rimanendo fuori da qualsiasi connotazione, sia essa vittimo o reo-centrica, o espressione di politiche di controllo e di sicurezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;BIBLIOGRAFIA&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bouchard M. (1999), “Mediazione: diritto e processo penale”, in Ufficio Centrale Giustizia Minorile (a cura di), La Mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive, Angeli, Milano.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ceretti A., Di Ciò F., Mannozzi G. &lt;span class="down" style="display: block;" id="formatbar_InsertUnorderedList" title="Bulleted List" onmouseover="ButtonHoverOn(this);" onmouseout="ButtonHoverOff(this);" onmouseup="" onmousedown="CheckFormatting(event);FormatbarButton('richeditorframe', this, 16);ButtonMouseDown(this);"&gt;&lt;/span&gt;(2001), “Giustizia riparativa e mediazione: esperienze e pratiche a confronto”, in Scaparro F. (a cura di), Il coraggio di mediare. Contesti, parodie e pratiche di risoluzioni alternative alle controversie, Guerini &amp; Associati, Milano.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Di Ciò F. “Lo sviluppo della mediazione penale minorile in Italia” in Prospettive Sociali e Sanitarie n° 5-6/2004.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Di Ciò F. (1998), “Un modello ‘mite’ di giustizia: la mediazione penale minorile”, Prospettive Sociali e Sanitarie, 4, p. 6.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento Giustizia Minorile, “Rilevazione sulle attività di mediazione penale minorile per l’anno 2002”. &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mazzucato C. (1999), “L’esperienza dell’Ufficio per la Mediazione di Milano”, in Ufficio Centrale Giustizia Minorile (a cura di), La Mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive, Angeli, Milano.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;NOTE&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;1 Il presente contributo contiene alcune riflessioni contenute in due articoli: uno pubblicato da chi scrive con Adolfo Ceretti (Professore Associato di Criminologia, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca, Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione di Milano) e con Grazia Mannozzi (Professore Associato di Diritto Penale Commerciale nell’Università dell’Insubria-Como), in Scaparro F. (a cura di), Il coraggio di mediare, Guerini Editore, 2001 e uno pubblicato su Prospettive Sociali e Sanitarie n° 5-6/2004.&lt;br /&gt;2 Ceretti A. DI Ciò F. Giustizia riparativa e mediazione penale a Milano un’indagine quantitativa e qualitativa estratto da Rassegna penitenziaria e criminologia Fascicolo 3 – Settembre – Dicembre 2002, Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.P.A Roma 2003 P. 101.&lt;br /&gt;3 Bonafé-Schmitt J.P., La médiation: une justice douce, Syros Alternatives, Paris, 1992, p. 16. Pisapia G.V., Antonucci D., La sfida della mediazione, Cedam, Padova, 1997, p. 64.&lt;br /&gt;4 Ceretti A. DI Ciò F op. cit. p.101&lt;br /&gt;5 Ci si riferisce al documento relativo alla “Rilevazione sulle attività di mediazione penale minorile per l’anno 2002” realizzato dalla Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento Giustizia Minorile, trasmesso nel dicembre 2003.&lt;br /&gt;6 Ci si riferisce ai dati forniti dagli uffici di Torino, Milano, Trento, Bolzano Venezia, Bari, Catanzaro, Salerno Palermo e Cagliari.&lt;br /&gt; “Rilevazione sulle attività di mediazione penale minorile per l’anno 2002”, realizzata dalla Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento Giustizia Minorile, trasmesso nel dicembre 2003, p. 20.&lt;br /&gt;7 Dipartimento Giustizia Minorile, 2003, p. 24.&lt;br /&gt;8 Si ricorda che l’art. 9 consente al Pubblico Ministero e/o al giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità dell’indagato o dell’imputato, al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità anche attraverso il parere di esperti. In breve, la concezione della personalità sottesa a questa norma rivela che le carenze e gli squilibri del giovane vanno intesi direttamente come sfide, rischi, problemi operativi per il giudice e i servizi. L’autorità giudiziaria promuove la mediazione nella fase del processo ritenuta più idonea, e con tutte le cautele e la discrezione richieste dal caso. Concepita in questi termini, la procedura di cui all’art. 9 soddisfa un’esigenza particolarmente sentita da chi opera nel campo della mediazione, vale a dire la tempestività della risposta alla situazione di disagio che il conflitto ha creato.&lt;br /&gt;9 L’art. 564 c.p.p., oggi abrogato in seguito alla riforma del Giudice Unico e sostituito dall’art. 555 c.p.p. offriva un’ulteriore opportunità alla mediazione, questa volta, però, destinata alla giustizia penale degli adulti. In particolare l’art. 564 attribuiva al Pubblico Ministero la facoltà, delegabile alla polizia giudiziaria, di tentare la conciliazione tra querelante e querelato. L’interesse per l’art. 564 c.p.p. derivava principalmente dal fatto che tale norma consentiva di “…coprire una gamma significativa di reati tipicamente minorili, quali i danneggiamenti e le lesioni personali lievi”. Si trattava, cioè, di una sorta di estensione al diritto penale degli adulti, ispirata esclusivamente dalle peculiarità oggettive delle fattispecie delittuose punibili a querela, della possibilità di avvalersi di una modalità (ri)conciliativa di soluzione del conflitto. Ora il nuovo art. 555 c.p.p. rende obbligatorio tale tentativo di conciliazione, modificandone però l’attore istituzionale: non più il Pubblico Ministero in quanto parte processuale, bensì il giudice.Cfr. Ceretti, Di Ciò, Mannozzi, 2001, p. 333.&lt;br /&gt;10 Cfr. Ceretti, Di Ciò, Mannozzi, 2001, p. 336.&lt;br /&gt;11 Dipartimento Giustizia Minorile, 2003, p. 27.&lt;br /&gt;12 Dipartimento Giustizia Minorile, 2003, p. 24.&lt;br /&gt;13 Le esperienze più consolidate (ci si riferisce agli Uffici di Torino, Milano, Bari, e le esperienze di Catanzaro e Venezia) hanno portato a termine, in un anno di attività, da un massimo di 36 mediazioni ad un minimo 13. Considerando che l’invio avviene pressoché sempre dall’Autorità Giudiziaria questi dati confermano come queste esperienze risultino purtroppo ancora sotto utilizzate.&lt;br /&gt;14 Cfr. Ceretti, Di Ciò, Mannozzi, 2001, p. 341.&lt;br /&gt;15 Tendenzialmente i criteri relativi ad un esito positivo di una mediazione riguardano: la significativa riduzione del conflitto, il raggiungimento di una riparazione simbolica e/o materiale, il raggiungimento dei una comunicazione efficace tra le parti, il raggiungimento di una condivisione di contenuti, il raggiungimento di un reciproco riconoscimento o il ritiro della querela.&lt;br /&gt;16 Cfr. Ceretti, Di Ciò Mannozzi, 2001 p. 342.&lt;br /&gt;17 Dipartimento Giustizia Minorile, 2003 p. 31.&lt;br /&gt;18 Bouchard, 1999, p. 209.&lt;br /&gt;19 Si afferma inoltre che: “Un elemento che incide sull’impianto organizzativo è inoltre quello legato all’a competenza degli uffici di mediazione all’ambito esclusivamente penale o all’ambito penale e civile. Di questo ultimo tipo sono le sperimentazioni avviate a Bari,Cagliari,Foggia e Catanzaro dove l’estensione all’interno dell’ambito civile comporta certamente la messa a disposizione di maggiori risorse da parte della regione e degli Enti Locali per assicurare capacità professionali ai due settori essendo l’intervento del personale della Giustizia minorile riferito esclusivamente all’area penale”. Cfr. Dipartimento Giustizia minorile, 2003, p. 5.&lt;br /&gt;20 Dipartimento Giustizia Minorile, 2003, p. 6.&lt;br /&gt;21 Cfr. Ceretti, Di Ciò, Mannozzi, 2001, p. 338.&lt;br /&gt;22 Questo modello prevede che le mediazioni vengano gestite da un’équipe di mediatori. Le esperienze italiane sembrano adottare finora questo modello considerando che in più del 50% dei casi i mediatori presenti in una seduta di mediazione sono due mentre nel 25% dei casi sono tre.&lt;br /&gt;23 Cfr. Ceretti, Di Ciò, Mannozzi, 2001, p. 353.&lt;br /&gt;24 Parte dei lavori della commissione sono consultabili sul sito www.giustizia.it pianeta carcere.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-2165539655143146740?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/2165539655143146740/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=2165539655143146740' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/2165539655143146740'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/2165539655143146740'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/giustizia-riparativa-e-mediazione.html' title='GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE MINORILE IN ITALIA'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVNHI1P2YI/AAAAAAAAAHU/dYRaspMXhhk/s72-c/AIMSPe05di_cio_034.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-2065114369011633830</id><published>2007-02-03T18:57:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:07.020-08:00</updated><title type='text'>LE STRATEGIE DI MEDIAZIONE NELLA RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTUALITÀ FAMILIARE DOPO UN LUTTO</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVMDo1P2XI/AAAAAAAAAHI/r0F_2NJ3Rk4/s1600-h/AIMSPe05Vito019.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVMDo1P2XI/AAAAAAAAAHI/r0F_2NJ3Rk4/s320/AIMSPe05Vito019.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027508184413100402" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Alberto Vito&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Psicologo, Psicoterapeuta Responsabile U.O. Psicologia Ospedaliera A.O. D. Cotugno - NA Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli Componente Commissione Nazionale Aids - Ministero della Salute&lt;/span&gt; &lt;a href="mailto:alberto.vito@excite.it"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;alberto.vito@excite.it&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il contesto e la conflittualità familiare&lt;br /&gt;Uno dei contesti in cui la conflittualità tra gli individui si manifesta con maggiore frequenza ed intensità è, e non potrebbe essere diversamente, l’ambito familiare.&lt;br /&gt;Proprio la forza dei legami familiari e la ricchezza degli scambi emotivi tra i componenti della stessa famiglia sono la prima causa del motivo per cui i maggiori conflitti nella nostra vita li abbiamo con i nostri familiari. Infatti, è con essi che condividiamo gli aspetti emotivi, psichici e materiali più importanti della nostra esistenza.&lt;br /&gt;E’ evidente che un certo grado di conflittualità familiare è non solo inevitabile ma può anche essere utile all’evoluzione degli individui che ne sono coinvolti. La conflittualità è inevitabile perché è difficile immaginare che all’interno della stessa famiglia tutti condividono le stesse esigenze, gli stessi desideri, le stesse opinioni, gli stessi gusti. Dalle differenze individuali non può che scaturire un certo livello di conflittualità. Ormai è affermato che una organizzazione eccessivamente statica, in cui le differenze individuali vengono annullate, pur di evitare qualsiasi pur minima dinamica conflittuale, non rappresenta un contesto familiare desiderabile. La famiglia è un sistema sociale in costante trasformazione, con esigenze adattive che mutano nel corso del tempo, per assicurare continuità e crescita ai suoi membri. Un’organizzazione troppo rigida, incapace di reagire alle nuove esigenze personali connesse alle diverse fasi del ciclo di vita di ciascuno, appare senz’altro inadeguata. D’altro canto, anche un organizzazione eccessivamente tesa al cambiamento, con tempi troppo rapidi, può creare difficoltà sul fronte della stabilità dell’identità individuale e familiare.&lt;br /&gt;Tra le diverse tipologie di conflittualità familiare, quella più studiata è senz’altro la conflittualità coniugale. La mediazione familiare è un intervento specifico, sorto proprio dall’esigenza di ridurre le conseguenze negative nei figli di quei genitori la cui relazione affettiva è entrata in crisi. La mediazione tenta, laddove si presenta un alto livello di conflittualità nella gestione della separazione coniugale, di salvaguardare un’area di collaborazione che riguarda le funzioni genitoriali.&lt;br /&gt;Un esempio di conflittualità familiare che può svolgere una funzione positiva è certamente rappresentato dal conflitto intergenerazionale. In tale conflitto, di solito, la generazione più giovane è portatrice di istanze di cambiamento, di rinnovamento mentre la generazione più anziana rappresenta l’esigenza di salvaguardare le tradizioni e di conservare la continuità con il proprio passato. Proprio dal confronto tra queste due istanze, entrambe legittime, ciascuna famiglia trova la propria dimensione evolutiva, con tempi e modalità proprie di risolvere tale dualismo.&lt;br /&gt;Pertanto, piuttosto che analizzare gli aspetti “positivi” (legati all’opportunità di cambiare ed al rafforzamento dell’identità) o “negativi” (in quanto sinonimo di lotta e competitività distruttiva) del conflitto, si tende oggi ad affermare una connotazione naturale dei fenomeni conflittuali, che volge l’attenzione non tanto al conflitto in sé quanto alla modalità di risoluzione che viene adottata. Infatti, è proprio la modalità di risoluzione di tali eventi naturali ed inevitabili che ne determinerà il significato nella prospettiva evolutiva individuale. Ma anche per i sistemi familiari, la capacità di rendere costruttive le esperienze di conflitto e la conseguente capacità di riorganizzare le regole di relazione sono tra i fattori principali che determinano il successo o meno dei  processi di sviluppo. Infatti, molto spesso, è proprio l’incapacità a gestire situazioni di tipo conflittuale a determinare lo scioglimento dell’assetto familiare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La conflittualità familiare dopo la morte di un genitore&lt;br /&gt;Lavorando come giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni, nel corso del tempo ho avuto modo di assistere ad un gran numero di situazioni familiari conflittuali. Quello che mi ha maggiormente impressionato è che giungono al giudizio del Tribunale non soltanto casi di conflittualità tra genitori – che pure sono la maggioranza – o casi di conflittualità intergenerazionale ma che è talvolta richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria in diverse situazioni in cui il conflitto riguarda altri componenti della famiglia.&lt;br /&gt;In questa sede, mi soffermo in modo particolare su una situazione specifica: la conflittualità che si crea, dopo la morte di un genitore, tra il genitore sopravvissuto e i genitori del coniuge scomparso, in merito ai rapporti tra i nonni ed i nipoti. Mi sembra interessante segnalare due elementi:&lt;br /&gt;- la frequenza numerica di tali situazione, che contrariamente a quello che potevo immaginare, non è affatto rarissima;&lt;br /&gt;- la forte dimensione emotiva del problema che appare  notevolissima per tutti i protagonisti, ma che molto spesso dagli stessi attori della vicenda viene  inconsapevolmente  occultata e “seppellita” (cioè ampiamente negata e sottovalutata dagli adulti coinvolti) con conseguente negativa o scarsa elaborazione del lutto e del senso di perdita (che si riversa anche sui figli nati dall’unione con lo/la scomparso/a).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Descrizione di casi&lt;br /&gt;Per una migliore comprensione di tali situazioni di conflittualità familiare si delineano in modo sintetico due brevi casi tipici, provando a segnalare anche quali tecniche, mutuate dagli interventi di mediazione familiare, l’operatore può utilizzare, sia nell’ambito giudiziario delle udienze, che nel contesto di una relazione d’aiuto psicologico.&lt;br /&gt;Nel primo caso, si rivolgono al Tribunale i nonni di bambini, figli di un loro figlio deceduto da qualche tempo, che non incontrano da mesi i minori, a loro dire, a causa dell’atteggiamento ostativo  della madre che impedisce i rapporti tra i bambini e la famiglia d’origine del genitore scomparso. Nell’istanza che rivolgono al Tribunale si fa riferimento proprio al diritto del minore di mantenere tali rapporti piuttosto che al loro diritto di nonni ad incontrare i nipoti, visto che tale diritto non è giuridicamente riconosciuto in modo definitivo.&lt;br /&gt;In un’altra situazione tipica, si rivolgono al Tribunale i genitori di una mamma deceduta. I nonni materni non condividono le scelte affettive compiute dal padre dei loro nipoti allorquando è divenuto vedovo, lamentano assenza di incontri con i bambini e talvolta esprimono forti elementi critici riguardo alle modalità educative tenute dal padre e, ad esempio, dalla sua nuova convivente.&lt;br /&gt;Chi ha modo di ascoltare tali persone rimane impressionato dal notevole coinvolgimento emotivo, legato sia al dolore per la scomparsa di una persona cara, sia all’affetto verso i bambini, per i quali esiste un conflitto in merito alle modalità educative ed alla frequenza dei rapporti con una delle due famiglie d’origine. Descrivo ora quali sono, tra le tecniche comunemente usate dai mediatori nella gestione del colloqui, quelle più efficaci da utilizzare per rendere meno distruttivo tale conflitto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elaborazione di un intervento possibile&lt;br /&gt;Come per ogni genere di conflitto, anche nei conflitti familiari occorre evitare che il conflitto diventi onnicomprensivo. Infatti, tanto più esso sarà generico ed onnicomprensivo tanto più si rivelerà distruttivo, non limitandosi ad un dissenso su una questione specifica. Occorre evitare l’escalation per cui il conflitto si allarga a dismisura, sino a mettere in discussione le proprie regole di relazione e di gestione del potere. Nei conflitti familiari, sono particolarmente pesanti quelli che giungono all’attacco dell’intera famiglia d’origine dell’altro (es.: “Ragioni come quell’oca di tua madre!” “Sei avaro come tuo padre!”, “Sei un ipocrita come tutti i tuoi parenti!”, ecc.) che conducono a pesanti aggressioni all’autostima dell’altro. Per una buona risoluzione è invece determinante la capacità di limitarsi al problema specifico. Occorre quindi che l’operatore faccia definire con chiarezza dai contendenti quale è il punto specifico di contrasto, evitando che si passi ad affermazioni troppo generiche o ad affermazioni di dissenso sui massimi sistemi. E’ molto utile che l’operatore riesca a riportare sempre la definizione del conflitto ad argomenti pratici e molto concreti.&lt;br /&gt;Un’altra capacità che si rivela fondamentale è quella di esporre con chiarezza la propria posizione. La precisa definizione reciproca consente che il conflitto sia esplicito. In tal modo, ciascuno può scegliere con chiarezza se adottare strategie competitive, mediative o di negoziazione. Ovviamente, ciò non elimina le difficoltà esistenti nell’evoluzione della situazione conflittuale. Ma riduce di molto la possibilità che emergano paradossi, malintesi ed incomprensioni. Soltanto in una situazione di chiarezza delle reciproche richieste è possibile addivenire ad una soluzione. Pertanto, un altro compito dell’operatore è fare in modo che ciascuno esprima in modo chiaro la propria posizione. Talvolta si dà per scontato  che, ad esempio per quello che riguarda le corrette modalità educative nei confronti dei minori, sia chiaro che cosa ciascuno intende ma, al contrario, scendendo nei dettagli, è molto utile che ciascuno formalizzi in modo puntuale la propria posizione.&lt;br /&gt;Infine, tra le capacità relazionali più significative, ovviamente, vi è quella di ascoltare e soprattutto quella di immedesimarsi nel punto di vista altrui. Un grosso passo avanti nella risoluzione del conflitto avviene nel momento in cui si accetta che da punti di vista diversi, da posizioni diverse è inevitabile che la realtà osservata appare diversa. Tale dato è persino ovvio e può apparire scontato, ma in realtà molto spesso gli individui sono così identificati con il proprio punto di vista, che hanno la convinzione che ogni altra opinione rappresenta un errore o, addirittura, costituisce un’aggressione alle proprie posizioni. La capacità di  riconoscere legittimità al punto di vista altrui è un requisito fondamentale per trasformare gli eventi conflittuali in occasioni costruttive. Di conseguenza, appare opportuno non solo che chi conduce il colloquio faccia in modo che entrambi i contendenti siano presenti all’esposizione dell’altro, ma deve anche avere sufficiente competenza nella gestione del colloquio facendo in modo che non vi siano – o, quantomeno, sia poche e brevi – le interruzioni ed i commenti anche non verbali. Come un arbitro in una gara sportiva, deve fare in modo che le regole del gioco siano conosciute e rispettate ugualmente da entrambe le parti. Può, inoltre, utilizzare la presenza dell’altro interlocutore per affermare la giustezza di alcuni aspetti nella posizione di ognuno.&lt;br /&gt;Tornando alla situazione esemplificata, l’operatore con competenze psicologiche riconosce, alla base di tale tipo di conflitto, un problema di cattiva, scarsa e inadeguata elaborazione del lutto. In effetti, sia per i genitori del figlio scomparso e sia per il suo coniuge, si tratta di dover affrontare una realtà molto dolorosa e certo non auspicata: la morte di una persona molto amata. Ma quella che è (ed era) una situazione affettiva condivisa si trasforma in un’occasione di contrasto. Ciò avviene proprio perché la realtà è così dolorosa e così difficile da accettare che talvolta la cosa più facile da fare sia “prendersela con qualcuno” per una sorte tanto avversa e tragica. Così, una mancata elaborazione del lutto, fa in modo che i genitori se la prendano con la moglie o il marito che non hanno curato come dovevano il loro figlio malato e il partner accusi la famiglia d’origine facendo risalire, in modo quasi mitico, al passato l’origine dei mali, anzi di tutti i mali (dicendo o pensando che “… quella unione non si sarebbe dovuta mai realizzare!”). In verità, spesso si tratta di una realtà per tutti difficile da vivere e da accettare e, sino a quando, non verrà elaborata la morte del proprio caro, vi sarà sempre una disperata ricerca del “colpevole” a cui attribuire la responsabilità di un esito tanto infausto.&lt;br /&gt;A mio avviso, spetta alla sensibilità dell’operatore valutare se, quando ed in che misura esplicitare alle parti tale lettura psicologica delle loro vicende. In qualche misura, anche la comunicazione che l’operatore fa della propria percezione delle vicende che gli vengono presentate è utile per giungere ad una risoluzione positiva del conflitto. Sicuramente, in ogni caso tale comprensione deve essere da lui utilizzata come una sorta di bussola che deve guidarlo nell’intervento (a prescindere se sceglie di darne comunicazione o meno), come una sorta di canovaccio su cui inserire le tecniche mediative prima esposte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;BIBLIOGRAFIA&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1) Ardone R.G., Mazzoni S., “La mediazione familiare per una regolamentazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio”, Giuffrè, Milano, 1994.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2) Castelli L., “La Mediazione. Teorie e tecniche”, Cortina, Milano, 1996.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3) Gulotta G., Santi G., “Dal conflitto al consenso. Utilizzazione di strategie di mediazione in particolare nei conflitti familiari”, Giuffrè, Milano, 1988.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4) Haynes J., “Introduzione alla Mediazione Familiare: principi fondamentali e sue applicazioni”, Giuffrè, Milano, 1996, trad. it.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;5) Scabini L., “L’organizzazione della famiglia tra crisi e sviluppo”, Angeli, Milano, 1995.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;6) Walsh F. (cur.), “Stati di funzionamento familiare”, Angeli, Milano, 1986, trad. it.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-2065114369011633830?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/2065114369011633830/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=2065114369011633830' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/2065114369011633830'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/2065114369011633830'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/le-strategie-di-mediazione-nella.html' title='LE STRATEGIE DI MEDIAZIONE NELLA RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTUALITÀ FAMILIARE DOPO UN LUTTO'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVMDo1P2XI/AAAAAAAAAHI/r0F_2NJ3Rk4/s72-c/AIMSPe05Vito019.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-6512973821071523332</id><published>2007-02-03T18:50:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:07.164-08:00</updated><title type='text'>CTU IN SITUAZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO SIGNIFICATO, IMPLICAZIONI ED EFFICACIA DI UN INTERVENTO CLINICO</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVLi41P2WI/AAAAAAAAAG8/ZXZSt9waYHA/s1600-h/AIMSPe05Tonellato040.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVLi41P2WI/AAAAAAAAAG8/ZXZSt9waYHA/s320/AIMSPe05Tonellato040.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027507621772384610" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Luciano Tonellato&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta A.I.M.S., I.T.F.F. e I.T.F.V.&lt;/span&gt; &lt;a href="mailto:luciano.tonellato@virgilio.it"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;luciano.tonellato@virgilio.it&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando si operano interventi che si situano in territori di confine, ad esempio tra l’ambito clinico e quello giuridico, il rischio che si possano ingenerare dubbi, confusioni, slittamenti di contesto e attribuzioni arbitrarie, è sempre elevato.&lt;br /&gt;Da qui la necessità di operare uno sforzo di approfondimento e chiarificazione sempre maggiori. Capita con una certa frequenza che Magistrati, Legali e anche i Consulenti, utilizzino indifferentemente o in modo improprio termini come terapia o mediazione nei dispositivi del Giudice, nelle controdeduzioni del CTP1  o nelle richieste che una o entrambe le Parti avanzano. Negli ultimi quindici anni numerosi autori, tra i quali Cigoli, Gulotta, Santi, Galimberti, Colombo ecc., hanno messo in discussione l’uso e l’impostazione stessa della CTU2  che, fino ad allora, veniva comunemente prodotta dagli esperti che ricevevano l’incarico dal Giudice.&lt;br /&gt;Nel tempo, l’offrire al Giudice e alle Parti un senso della vicenda familiare e dell’esito fallimentare del matrimonio, il cogliere i temi non trattati dalle famiglie, ma anche le risorse presenti nelle relazioni, l’operare con il dichiarato obiettivo di tutela dei legami del minore, hanno contribuito a dare corpo all’idea di un possibile utilizzo clinico della CTU. L’innovazione si è sovrapposta così alla consuetudine, ma non sempre la nuova concettualizzazione proposta ha trovato coerente traduzione nelle prassi di quanti hanno accolto con favore la sfida innovativa. La sensazione è della mancanza di orientamenti che permettano di operare nei confronti di tante vicende simili e al tempo stesso così specifiche, di doversi appropriare di uno strumentario per intervenire adeguatamente e con la necessaria flessibilità, coerentemente con l’impostazione epistemologica e al tempo stesso con la relazione costruita all’interno della CTU stessa con i protagonisti della vicenda familiare.&lt;br /&gt;La prima parte dell’articolo vuole sottolineare e cercare di definire alcune questioni cruciali, spesso frutto di fraintendimenti, mentre la seconda parte passa in rassegna le funzioni caratterizzanti l’uso clinico della CTU e il relativo strumentario, utilizzabile dal Consulente.    &lt;br /&gt;Voglio innanzitutto sgombrare il campo da un possibile fraintendimento che confonde il significato di un intervento clinico con un percorso psicoterapeutico. Il setting psicoterapico è definito da precise caratteristiche che possono variare a seconda dello specifico approccio e comunque, sempre per definizione, è riservato ad individui, coppie o gruppi che volontariamente decidono di affrontare il percorso terapeutico a partire da una domanda di aiuto.&lt;br /&gt;Si tratta quindi di una specifica parte di tutti gli interventi che in ambito clinico vengono generalmente effettuati. Per quanto riguarda la clinica, il termine deriva dal greco kliné, ovvero letto, e rinvia a ciò che viene effettuato al ‘capezzale’ del destinatario: si tratta di un intervento che richiede una presenza partecipe, vicina, in grado di offrire una risposta alla situazione di sofferenza, mantenendo la dimensione del caso per caso.&lt;br /&gt;La Consulenza Tecnica d’Ufficio non può, in  alcun modo, rivestire il contesto idoneo per iniziare, effettuare o far credere che si tratti di una forma di psicoterapia. Tuttavia il Consulente  interviene sulle persone, orienta e condiziona inevitabilmente il destino di quel gruppo familiare, spesso condivide con i protagonisti della vicenda momenti di intensa sofferenza ed è chiamato comunque, in quanto “tecnico non asettico” ed esperto delle relazioni umane, ad offrire possibili aiuti a chi sta, con enorme disagio, affrontando il tema della separazione con le implicazioni complesse che essa attiva. L’intervento, pur all’interno di una cornice giuridica, presenta inevitabilmente i connotati dell’intervento clinico.&lt;br /&gt;Dal punto di vista giuridico, la CTU è effettuata dal Consulente (art. 61 c.p.c.), nominato dal Giudice per “farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo…”. Non è quindi un perito, non dovrebbe esprime un parere, bensì svolgere una funzione di ausilio al Giudice, relativamente al campo della propria esperienza. È pur vero che tale distinzione, nella pratica, rischia di apparire non apprezzabile; di norma il CTU interagisce solamente con le Parti, alla fine dei lavori, redige una relazione che diventa, generalmente, un mezzo attraverso il quale il Giudice esprime il proprio giudizio. Voglio qui anticipare che nel modello di lavoro strutturato all’interno dell’I.T.F.V.3, si fa ricorso al Giudice, chiedendo la comparizione delle parti, ogni qual volta il CTU ritenga che la situazione potrebbe trarre utilità dalla presenza del Giudice stesso; tale prassi è quindi improntata a restituire, almeno in parte, la Consulenza allo spirito giuridico originario, e soprattutto a rinforzare la sinergia tra l’intervento del Consulente e quello del Giudice, orientato alla tutela reale dei minori e dei loro legami.&lt;br /&gt;Anche i termini mediazione, o tecniche di mediazione, compaiono sempre più frequentemente all’interno delle controversie giuridiche.  La mediazione, nell’intento di voler restituire competenza nella soluzione dei problemi agli stessi protagonisti, è strutturalmente antitetica alla logica del diritto, che interviene per dirimere d’imperio le controversie. Tuttavia il Consulente, come sarà descritto più avanti, spesso deve attingere dall’esperienza di mediazione per poter affrontare alcune questioni e ne adotta gli strumenti, pur ricontestualizzandone le modalità di applicazione.&lt;br /&gt;Non è infrequente che la contraddittorietà sopra enunciata rischi di ingenerare ulteriori fraintendimenti, al punto che io ritengo sia opportuno proporre l’acquisizione del termine mediazione giuridica4 agli interventi di tipo mediatorio nei contesti giuridici, dando la seguente definizione: si intende mediazione giuridica quando alle Parti sia consentita una mediazione con una libertà limitata, non potendo venir meno il rispetto ed il confronto con i diritti/doveri riconosciuti dalle Leggi e/o dalla Giurisprudenza. Le Parti possono quindi mediare, ma all’interno di precisi limiti che fungono da contenitore della controversia e da garanti per ciascuna parte. L’accordo non è fatto privato, nel caso della CTU l’interesse del minore è al centro  della valutazione, la tutela dei legame deve essere perseguita e l’ultima parola è del Giudice.&lt;br /&gt;Per gli obiettivi di questa riflessione, potremmo concettualizzare la CTU come una situazione che oscilla costantemente tra due polarità distinte: quella giuridica e quella clinica. Nei diversi momenti del percorso, il contesto può quindi porre in evidenza maggiormente le tematiche, le modalità del contendere, i vincoli delle norme, che comunque esistono a partire dal mandato del Giudice, e che sono proprie del contesto giuridico, mettendo sullo sfondo altrettanto specifiche problematiche, i temi non trattati, che impediscono a quei genitori di andare, come direbbe Cigoli, oltre la fine della vicenda coniugale. In momenti successivi può accadere l’inverso: in realtà potremmo considerare questa dicotomia solo apparente, poiché si tratta di espressioni differenti, in momenti differenti, di ciò che quegli individui, genitori – figli,  hanno necessità di trasferire5,  in quanto nell’impossibilità di trattare la sofferenza in campo, all’interno del ‘contenitore – Consulenza’. Credo che il lavoro del Consulente possa essere descritto, dal punto di vista clinico, anche come una valutazione attenta delle risorse di quel sistema osservato di poter o meno dare risposte adeguate ai bisogni delle persone implicate, una volta che la Giustizia avrà dato loro le disposizioni ritenute più opportune. Ovvero le capacità dei protagonisti, una volta messi nella migliore condizione possibile, di tornare ad affrontare le difficoltà delle relazioni nuovamente attingendo alle risorse personali e familiari, potendo disinvestire da aspettative e deleghe rivolte alla Giustizia.  Sappiamo ormai da tempo come e quanto l’Osservatore sia esso stesso influenzato ed in grado di influire sul sistema osservato. Come dire che l’operato del Consulente non è affatto neutro e il risultato della Consulenza stessa potrà essere differente a seconda dell’atteggiamento e dei modelli di cui il Consulente è portatore. Ne consegue che il Consulente ha un certo tempo a disposizione entro il quale può, non solo limitarsi ad acquisire elementi utili per una corretta valutazione della situazione, ma la Consulenza stessa può diventare un momento privilegiato entro il quale attivare le possibili risorse del sistema. A chi obietta che ciò esce dall’usuale mandato del Giudice, potremmo contrapporre le seguenti considerazioni:&lt;br /&gt;-  si tratta spesso di situazioni che hanno già visto fallire dei tentativi di intervento&lt;br /&gt;- si tratta spesso di situazioni che mostrano un danno già in atto nella prole&lt;br /&gt;- si tratta spesso di situazioni che solo all’interno di una cornice “autorevole” e in grado di contenere la gravità del conflitto hanno qualche speranza di interrompere il crescente livello di  distruttività&lt;br /&gt;- si tratta spesso di situazioni che non possono “attendere” i tempi di elaborazione di una psicoterapia per iniziare ad interrompere gli effetti più gravi del conflitto, o coinvolgono persone che non potrebbero mai accedere ad una psicoterapia e, in molti casi, anche ad una successiva mediazione al di fuori della cornice giudiziaria.&lt;br /&gt;Allora la vera sfida sembra essere: poter intervenire efficacemente, con sufficiente ed adeguato strumentario, con ausili prognostici e indicatori adeguati di percorso, nel rispetto della cornice giudiziaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voglio brevemente ricordare che le situazioni cliniche che accedono alle Consulenze Tecniche d’Ufficio presentano di solito delle conosciute modalità di relazione, ben descritte da Cigoli:&lt;br /&gt;1. situazioni di legame disperante&lt;br /&gt;2. situazioni di legame scismatico&lt;br /&gt;3. situazioni di inettitudine dei genitori&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se dovessimo rappresentare graficamente l’andamento nel tempo delle oscillazioni tra le due polarità prima definite, quella giuridica e quella clinica, delle situazioni ad evoluzione positiva che affrontiamo nelle CTU, potremmo rappresentarle, a titolo esemplificativo, come una sequenza di oscillazioni. I reiterati picchi, che simboleggiano transitori inasprimenti del conflitto, sono seguiti da altri in cui la curva recupera sul versante clinico. Questo rappresenta il contesto più adeguato a trattare dei bisogni delle persone. Si può osservare come il grafico gradualmente tenda ad avvicinarsi maggiormente alla dimensione clinica, lasciando sullo sfondo quella giuridica. Quest’ultima non è però mai completamente assente e il lavoro prodotto all’interno della CTU ritorna, alla fine, al vaglio della Giustizia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Funzioni e Strumentario della CTU&lt;br /&gt;Questa seconda parte guarda all’uso clinico della CTU dal punto di vista delle funzioni che vengono attivate e al relativo strumentario in possesso del CTU.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. La prima funzione, a cui la CTU non può sottrarsi, è quella più strettamente connessa con il mandato del Giudice6: offrire una lettura sistemico-relazionale, professionalmente corretta, utile al Giudice e alle Parti (ovvero le ‘famiglie’ che vivono il dramma di una separazione molto conflittuale, i Consulenti ed i Legali) per giungere a dei provvedimenti coerenti con la valutazione effettuata. In altre parole dare una risposta al quesito del Giudice, che, in questi casi, usualmente vuole sapere come operare scelte nell’interesse dei figli.&lt;br /&gt;Lo strumentario in questo caso è proprio l’applicazione della lettura sistemico - relazionale all’interno dei colloqui e delle interazioni messe a punto, nell’ambito della CTU, secondo il modello utilizzato dai Centri Co.Me.Te7.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Una seconda fondamentale funzione che la CTU può svolgere, in quanto emanazione del sistema Giustizia, è proprio di ‘contenere’ il conflitto, fungere da contenitore di un livello emotivo altrimenti difficilmente arginabile. Sappiamo infatti che l’eccessivo coinvolgimento emotivo delle persone implicate risulta spesso bloccante per il superamento del conflitto in atto. Da una diversa angolatura, potremmo leggere lo stesso fenomeno anche come il bisogno del sistema familiare di riproporre, e quindi far ‘rivivere’ al CTU, la sofferenza patita nella propria storia, con la richiesta implicita che il CTU  possa renderla tollerabile e possa rendere possibile una soluzione. Conosciamo dall’esperienza clinica come le famiglie tendano a riproporre il proprio dramma nell'aspettativa, spesso inconsapevole, che solamente chi avrà saputo reggere emotivamente e avrà quindi garantito alla famiglia stessa di sperimentare la possibilità di stare in quella sofferenza in modo diverso, potrà aiutarle a traghettare oltre l’intoppo evolutivo. Il transfert sulla Giustizia, in parte, diventa il transfert sul Consulente. A riprova dell’importanza di quanto sopra affermato, similmente a  quanto descritto per le famiglie in terapia, verso la fine del percorso di una CTU condotta con le modalità cliniche proprie del nostro modello, spesso si osserva una riproposizione, in genere più sfumata, del conflitto, quale segnale/sintomo dell’aumento dell’angoscia derivante dall’imminente fine del controllo/sostegno esercitato dal CTU.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Strumentario del CTU:&lt;br /&gt;-  sottolineare i principi (giuridici e “curativi” della relazione) che sottendono le regole fissate dal Giudice e dalla Legge, richiamare alle responsabilità e alla necessità di intervenire con opportune misure, da parte del corpo sociale, se necessario, in favore dei figli (quest’ultimo aspetto deve essere sottolineato mettendo l’enfasi ‘sull’irrinunciabile interesse dei figli’, allo scopo di farlo vivere ai protagonisti con valenze non colpevolizzanti o minacciose)&lt;br /&gt;-  entrare in empatia con ciascun protagonista lavorando per la costruzione di una relazione in grado di far sentire i protagonisti  accolti, ma anche posti di fronte ai limiti che la situazione presenta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo aver ricordato queste due prime funzioni della CTU, si potrebbe essere tentati di concludere che il CTU si deve limitare a svolgere, dopo aver “letto” la situazione in modo competente, a svolgere unicamente questo compito di ‘garante’ che la sofferenza familiare non assuma valenze distruttive, per un tempo sufficiente.&lt;br /&gt;Io penso di no! Si può e si deve fare altro, a partire dalle specifiche caratteristiche presentate dalla situazione di conflitto, come più avanti cercherò di specificare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma anche altri dubbi ed altre domande si pongono per chi lavora nell’ambito psicogiuridico:&lt;br /&gt;- quali sono le garanzie offerte dai risultati/eventuali accordi raggiunti raggiunti in sede di CTU? Se e quando vanno monitorati (ad esempio con un supplemento di CTU)?&lt;br /&gt;- questi abbassamenti del livello di conflitto, quali garanzie offrono di perdurare nel tempo, dopo la conclusione dei lavori?&lt;br /&gt;- la mancanza di uno spazio elaborativo ottimale (non siamo in un contesto di terapia), che permetta di trattare la storia, quali implicazioni avrà nella qualità dell’accordo raggiunto sotto l’occhio vigile della legge? Come sarà possibile consolidare la consapevolezza di dover trovare, per entrambi  i genitori, un modo adeguato di portare a termine la separazione coniugale e di costruire contemporaneamente una genitorialità sufficientemente buona?&lt;br /&gt;- in quali casi può essere opportuno motivare il gruppo familiare ad una psicoterapia della famiglia? Per l’eventuale psicoterapia è sempre bene che l’invio sia fatto a  terapeuti ‘esterni’?&lt;br /&gt;Sappiamo che a volte i risultati sono parziali, in altri casi sembrano più soddisfacenti e in grado di reggere nel tempo, ma lo sforzo che in questi anni ha visto impegnato lo staff dell’I.T.F.V., è stato quello di affinare sempre più una metodologia di intervento in grado di ampliare la gamma dello strumentario a disposizione e di individuarne ambiti di applicazione più specifici. Tali esperienze sono ancora in via di strutturazione e trasformazione, ma hanno già offerto l’occasione di ampliare il tentativo di ‘sistematizzare’ sopra iniziato. All’interno di tale ricerca vanno intese le funzioni trattate qui di seguito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Una  terza funzione, che spesso è importante sia svolta dalla CTU, potremmo chiamarla di SVELAMENTO: ovvero la possibilità, all’interno della CTU-cornice di trovare modi e tempi nei quali interrompere, disinnescare la manipolazione continua, spesso inconsapevole, che le due parti mettono in atto coinvolgendo soprattutto i figli, al fine di mantenere il conflitto e prevalere sull’altro.&lt;br /&gt;Situazioni, frasi, vissuti, vengono letti, interpretati e utilizzati spesso strumentalmente, quasi a voler sollevare una specie di “polverone”, tale da impedire alle parti in conflitto di “vedere”.&lt;br /&gt;Il vero problema in questi casi è che spesso gli interventi del Consulente non raggiungono l’obiettivo voluto, perché i protagonisti attivano precise modalità difensive e, per una elaborazione o per la semplice presa d’atto di una realtà differente da quella vissuta, lo spazio interno sembra già sovraccarico di sentimenti ed emozioni.&lt;br /&gt;Ho quindi ritenuto si dovessero pensare situazioni in grado di riaprire l’attenzione sulla qualità dei legami e degli affetti e sui bisogni dei figli, poiché questi rappresentano per il Consulente e per i genitori il punto di convergenza più significativo per motivare un qualsiasi cambiamento. Nella pratica comune vengono utilizzati a tale fine i Consulenti di Parte e, occasionalmente, gli stessi Legali, ma non sempre queste figure sono nelle condizioni o accettano di muoversi sintonicamente agli obiettivi della CTU, ovvero a quelli del mandato del Giudice. Necessita quindi un ulteriore strumentario. Per tale funzione ritengo siano particolarmente indicati strumenti che utilizzano il non verbale. Lo svelamento richiede si crei un contesto che non permetta la riproposizione della manipolazione o della scissione delle parti, come avviene nella vita quotidiana di queste famiglie, condizione indispensabile perché ciascuno possa continuare nel gioco delle attribuzioni e si mantenga vivo il conflitto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Strumentario del CTU:&lt;br /&gt;Può assumere particolare importanza l’uso flessibile  e dinamico dell’immagine:&lt;br /&gt;a) in quanto canale meno saturo rispetto a quello verbale&lt;br /&gt;b) in quanto in grado di far vedere “l’altro lato della luna”; l’immagine può funzionare da cuneo per aprire varchi nel muro che è stato alzato tra i contendenti&lt;br /&gt;c) in quanto con effetti immediati, e quindi utile per interrompere subito una situazione dannosa per i figli. Ciò risulta coerente con i tempi della Consulenza, che non può attendere, come accade in terapia, che i protagonisti maturino dei cambiamenti anche in tempi lunghi. La gravità del conflitto e le angosce distruttive che spesso lo accompagnano, impongono interventi a volte inizialmente molto fermi e diretti, da valutare di caso in caso.&lt;br /&gt;   - Le immagini utilizzate, nella gran parte dei casi, vengono offerte dai figli stessi nelle interazioni con i singoli genitori8, nel disegno congiunto e nel colloquio diretto del CTU con loro, all’interno quindi della CTU.&lt;br /&gt;   - Vengono selezionati brani video che sono proposti e commentati assieme ai genitori; in alcuni casi ho utilizzato la trascrizione del colloquio con i figli, chiedendo ai genitori di leggere la parte, di ‘interpretare’ quel figlio nei confronti del quale sembravano mostrare maggiore difficoltà nel porsi in una relazione adeguata. In famiglie con figli adolescenti, schierati con uno dei genitori, può essere utile l’inverso: previo consenso dei genitori, mostrare o far leggere ai figli dei brani tratti da fasi precedenti della CTU; ad esempio quando i genitori si esprimono intorno ai motivi iniziali di attrazione reciproca andati poi delusi. L’obiettivo in questo caso è di mostrare un senso plausibile della storia familiare differente da quello ‘manipolato’ dai genitori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spesso i figli ‘regalano’ al Consulente immagini suggestive di come stanno vivendo il conflitto tra i genitori e riescono ad andare oltre al farsi portavoce delle ragioni dell’uno o dell’altro. Molto dipende ovviamente da come è condotto il colloquio e generalmente accettano di buon grado, una volta sperimentato all’interno della CTU che il Consulente sia in grado di porsi al di fuori della contesa, ma all’interno delle reali sofferenze e dei vissuti familiari, che il Consulente utilizzi anche ciò che è emerso nell’incontro al fine di aiutare i genitori ad uscire dalla cecità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo svelamento può avere anche  forme meno ‘drastiche’, ma passare attraverso una forma di lavoro fatta di opportune sottolineature, domande in grado di portare alla superficie un’immagine diversa da quella fino a quel momento propagandata.&lt;br /&gt;Penso che il discrimine sulla modalità opportuna da utilizzare, dipenda dai segnali offerti dai figli. Orientativamente ritengo utile regolarsi in questo modo:&lt;br /&gt;a) se i figli sono in  grado di DIRE e MOSTRARE apertamente il proprio disagio, leggendo quindi il linguaggio verbale e non (segnale di risorsa, pur nel grave dramma che stanno vivendo), ritengo che il CTU sia autorizzato a rompere gli indugi utilizzando forme immediate e dirette come l’immagine;&lt;br /&gt;b) se i figli hanno bisogno di occultare (vedi le situazioni con un programma di alienazione genitoriale già in atto) è necessario valutare con attenzione, non esporre in prima persona i figli, ma passare attraverso vie che, pur inevitabilmente implicandoli, li mettano al riparo da azioni colpevolizzanti o ‘punitive’ da parte di uno dei genitori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da alcuni anni, presso l’I.T.F.V., l’utilizzo del disegno congiunto9 all’interno della CTU, non viene proposto solamente come ‘esperienza nuova’ per la famiglia in fase di separazione, in grado quindi di attivare da un lato vissuti significativi e dall’altro di evidenziare le risorse del sistema, ma anche come situazione che può, immediatamente, attivare ciascun membro della famiglia, attraverso domande, su quanto è emerso nel corso dell’interazione e sui possibili significati. Il disegno congiunto si colloca come strumento al taglio tra una possibile forma di svelamento e come facilitatore di un possibile processo mediatorio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. La quarta funzione della CTU è quella di offrire ai genitori la possibilità di una comprensione ragionevole del senso della vicenda coniugale e della sua fine, dei suoi esiti sui figli, dei rischi insiti nel conflitto, delle risorse osservate e, se possibile, offrire anche un’occasione di parziale elaborazione.&lt;br /&gt;Tale obiettivo è in realtà già implicito in tutte le fasi della CTU per come essa stessa è strutturata e condotta, ma qui voglio mettere l’accento su un momento in particolare, che in genere coincide con la ‘restituzione’ ai due genitori del senso della storia e dei bisogni-vissuti che hanno portato quella famiglia al conflitto, restituzione che in genere si colloca subito dopo la fase più propriamente valutativa. In alcuni casi può risultare opportuno farla precedere dall’intervento di svelamento attraverso l’uso dell’immagine. E’ comunque un passaggio coerente con il modello sistemico trigenerazionale, che cerca il senso dell’intreccio famigliare, la natura dell’incastro di coppia e un senso plausibile alla vicenda, leggendo il rapporto tra più generazioni. Si tratta quindi di un’operazione, condotta dal Consulente, che riporta dentro, in qualche modo, la storia, ma facendo attenzione che non torni ad essere manipolata e asservita ad una logica di parte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Strumentario del CTU:&lt;br /&gt;Si dà la possibilità ai genitori di  leggere, anticipatamente, anche a casa, la parte della CTU nella quale vengono rilevati i segni e ricostruita la trama in senso sistemico- relazionale; l’elaborato scritto viene poi discusso assieme al CTU; non vi è ovviamente alcuna anticipazione delle conclusioni della CTU stessa.&lt;br /&gt;Alcune considerazioni:&lt;br /&gt;a) Penso che tale stimolo permetta spesso un'ulteriore valutazione sia diagnostica che prognostica al tempo stesso, soprattutto per quelle separazioni in cui sono prevalse le tematiche relative alle appartenenze, ovvero il conflitto ha visto una particolare implicazione, reale o nei vissuti, delle famiglie d’origine.&lt;br /&gt;b) Tale passaggio sembra avere risposte diverse, a volte sfumate, in qualche caso più raro non apprezzabili, in quelle coppie che presentano un conflitto maggiormente centrato sull’angoscia patita durante il matrimonio o la separazione o su dinamiche prevalentemente centrate sul potere e la prevaricazione. In questi casi il dolore sembra, più frequentemente, impedire un accesso al senso condiviso della storia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’uso stutturato del genogramma10 in corso di CTU  merita delle considerazioni a parte, in quanto, se da un lato ne conosciamo le enormi potenzialità nel permettere, in tempi rapidi, un approfondito accesso alla storia delle famiglie e dei protagonisti, dall’altro lato, nelle situazioni altamente conflittuali, ricche di modalità manipolative, molto ‘distruttive’, potrebbe favorire un uso non corretto delle informazioni e quindi indurre sentimenti di un subito ‘tradimento’ in chi ha accettato di esporsi. Non vi è comunque una controindicazione assoluta, quanto piuttosto la necessità di attenta valutazione delle situazioni che possono realmente usufruirne, e della scelta del momento dell’iter idoneo per proporlo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. La quinta funzione della CTU è di offrire un contesto per una possibile “mediazione” degli accordi finali.&lt;br /&gt;Ovviamente non si tratta di una mediazione ‘ortodossa’ come definita dall’A.I.M.S. stessa: non si tratta di un percorso che scaturisce da una richiesta volontaria, avviene all’interno di un preciso mandato del Giudice al Consulente di ricercare le più idonee condizioni di affido, le proposte dei genitori devono cercare di affrontare, dare risposte ai bisogni dei figli che la CTU ha permesso di mettere in luce. Ho sottolineato nelle premesse l’opportunità di definire con sufficiente chiarezza questa forma di mediazione giuridica.&lt;br /&gt;La comprensione dei bisogni dei figli non deve essere intesa meramente limitata all’ascolto di quanto verbalmente essi chiedono, ma dalla lettura di tutti i segnali, verbali e non, raccolti.&lt;br /&gt;Infine, lo stile di conduzione del colloquio è spesso  maggiormente direttivo rispetto alle mediazioni familiari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Strumentario del CTU sono in questo caso tutte le tecniche mutuate dalla mediazione, quali ad esempio:&lt;br /&gt;- costruzione del menù&lt;br /&gt;- il brainstorming&lt;br /&gt;- tecniche di problem solving&lt;br /&gt;- tecniche di ridefinizione, negoziazione   &lt;br /&gt;Mi sembra comunque prematuro, e forse neppure opportuno, proporre protocolli troppo rigidi da applicare in sede di CTU. Come si può cogliere da quanto fin qui detto, la rilevanza delle singole funzioni nel corso di una CTU può essere molto diversa da caso a caso, in quanto si possono incontrare situazioni molto differenti. Le funzioni possono essere tutte compresenti, oppure essere limitate a quelle essenziali; la CTU può quindi:&lt;br /&gt;1.terminare poco dopo la fase valutativa, con la possibilità di strutturare degli accordi&lt;br /&gt;2.terminare subito, perché non si intravedono risorse e, in tali casi, l’affido dei figli può anche essere proposto al di fuori delle figure famigliari&lt;br /&gt;3.articolarsi in un tempo e con modalità variabili, tenendo conto delle osservazioni prima delineate.&lt;br /&gt;In quest’ultimo caso la fine della CTU può a sua volta aprire scenari differenti, da valutare volta per volta: vi può essere l’indicazione e la disponibilità delle Parti di continuare parte del lavoro in un contesto chiaramente psicoterapeutico; può essere opportuno, in altre situazioni, mantenere la cornice giuridica per monitorare nel tempo (sei mesi, un anno) il rispetto del dispositivo del Giudice e la verifica della qualità delle relazioni familiari continuando, di fatto, a svolgere una funzione di controllo/sostegno;  può infine risultare sufficiente il lavoro clinico svolto nel corso della CTU e quindi limitarsi a porre al vaglio del Giudice i risultati raggiunti.&lt;br /&gt;Gli indicatori che dovrebbero essere maggiormente presi in considerazione per orientare la scelta, sono relativi alle risorse elaborative delle Parti, alle risorse di negoziazione11, alle risorse e ai modelli di funzionamento circa le emozioni. Sappiamo come quest’ultimo parametro interferisca in modo significativo con i primi due.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per concludere: servono ancora verifiche, ulteriori riflessioni sui limiti e sulle possibilità che il contesto di CTU offre, ma è altrettanto fondamentale affiancare a ciò un lavoro attento, in grado di produrre una nuova cultura. L’apertura di un confronto, di un dibattito con i diversi soggetti interessati, nei diversi luoghi teatro di incontro, mi sembrano aspetti dai quali non possiamo prescindere, per poter arrivare a lavorare con efficacia per la tutela dei legami familiari.&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;BIBLIOGRAFIA&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;V. Cigoli, C. Galimberti, M. Mombelli: Il legame disperante, Raffaello Cortina, 1988&lt;/li&gt;&lt;li&gt;V. Cigoli e L. Pappalardo: Divorzio coniugale e scambio generazionale: l’approccio sistemico-relazionale alla consulenza Tecnica d’Ufficio, in Terapia Familiare n° 53, 1997.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A. Mattuccci e L. Pappalardo: Tecniche di mediazione in ambito peritale, in Maieutica n°15/16, &lt;/li&gt;&lt;li&gt;V. Cigoli, G. Gullotta, G.Santi (acura di): Separazzione, divorzio e affidamento dei figli. Tecniche e criteri della perizia e del trattamento, Giuffrè Editore, 1997&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;NOTE&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 Consulente Tecnico di Parte&lt;br /&gt;2 Consulenza Tecnica d’Ufficio&lt;br /&gt;3 Istituto Veneto di Terapia Familiare.&lt;br /&gt;4 Particolarmente stimolanti in proposito sono i contributi offerti da Luca Pappalardo nella sua relazione al IV Congresso Internazionale dell’A.I.M.S. (2003).&lt;br /&gt;5 Nel senso definito da Cigoli relativamente al transfert sulla Giustizia&lt;br /&gt;6 Attualmente le formulazioni dei quesiti si sta modificando da una precedente impostazione, sostanzialmente collusiva con la logica del conflitto in atto, verso un approfondimento e una valutazione della qualità dei legami e delle relazioni familiari nell’ottica dell’interesse del minore. La presente relazione cerca di dare una risposta a quest’ultima modalità di impostazione della CTU stessa.&lt;br /&gt;7 Si tratta di centri specializzati che forniscono risposte e servizi differenziati a quelle situazioni famigliari problematiche che a vario titolo siano connesse al contesto giuridico nelle sue molteplici sedi civili e penali.&lt;br /&gt;8 Mi riferisco al modello di Consulenza in uso presso i Centri Co.Me.Te.. Vedi anche “Tecniche di mediazione i ambito peritale” di  A. Mattuccci e L. Pappalardo in Maieutica n°15/16.&lt;br /&gt;9 Si tratta di una tecnica proposta in ambito peritale da Cigoli, Galimberti e Mombelli, la cui consegna è la seguente: “Desidererei che vi rappresentaste come genitori e figli mentre state facendo qualcosa insieme. Potete prima parlarne e decidere cosa disegnare, oppure mettervi subito a disegnare. A disegno finito ne parleremo insieme”.&lt;br /&gt;10 Si tratta di una lettura condotta secondo l'ottica sistemico-relazionale che, a partire da una rappresentazione grafica, permette di mettere in relazione almeno tre livelli generazionali della storia del soggetto, dove quest'ultimo si colloca all'ultimo piano generazionale.&lt;br /&gt;11 Vittorio Cigoli, Contro l’enfasi della mediazione familiare, in Terapia Familiare n°72 luglio 2003.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;BIBLIOGRAFIA&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;V. Cigoli, C. Galimberti, M. Mombelli: Il legame disperante, Raffaello Cortina, 1988&lt;/li&gt;&lt;li&gt;V. Cigoli e L. Pappalardo: Divorzio coniugale e scambio generazionale: l’approccio sistemico-relazionale alla consulenza Tecnica d’Ufficio, in Terapia Familiare n° 53, 1997.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A. Mattuccci e L. Pappalardo: Tecniche di mediazione in ambito peritale, in Maieutica n°15/16, &lt;/li&gt;&lt;li&gt;V. Cigoli, G. Gullotta, G.Santi (acura di): Separazzione, divorzio e affidamento dei figli. Tecniche e criteri della perizia e del trattamento, Giuffrè Editore, 1997&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;NOTE&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;1 Consulente Tecnico di Parte&lt;br /&gt;2 Consulenza Tecnica d’Ufficio&lt;br /&gt;3 Istituto Veneto di Terapia Familiare.&lt;br /&gt;4 Particolarmente stimolanti in proposito sono i contributi offerti da Luca Pappalardo nella sua relazione al IV Congresso Internazionale dell’A.I.M.S. (2003).&lt;br /&gt;5 Nel senso definito da Cigoli relativamente al transfert sulla Giustizia&lt;br /&gt;6 Attualmente le formulazioni dei quesiti si sta modificando da una precedente impostazione, sostanzialmente collusiva con la logica del conflitto in atto, verso un approfondimento e una valutazione della qualità dei legami e delle relazioni familiari nell’ottica dell’interesse del minore. La presente relazione cerca di dare una risposta a quest’ultima modalità di impostazione della CTU stessa.&lt;br /&gt;7 Si tratta di centri specializzati che forniscono risposte e servizi differenziati a quelle situazioni famigliari problematiche che a vario titolo siano connesse al contesto giuridico nelle sue molteplici sedi civili e penali.&lt;br /&gt;8 Mi riferisco al modello di Consulenza in uso presso i Centri Co.Me.Te.. Vedi anche “Tecniche di mediazione i ambito peritale” di  A. Mattuccci e L. Pappalardo in Maieutica n°15/16.&lt;br /&gt;9 Si tratta di una tecnica proposta in ambito peritale da Cigoli, Galimberti e Mombelli, la cui consegna è la seguente: “Desidererei che vi rappresentaste come genitori e figli mentre state facendo qualcosa insieme. Potete prima parlarne e decidere cosa disegnare, oppure mettervi subito a disegnare. A disegno finito ne parleremo insieme”.&lt;br /&gt;10 Si tratta di una lettura condotta secondo l'ottica sistemico-relazionale che, a partire da una rappresentazione grafica, permette di mettere in relazione almeno tre livelli generazionali della storia del soggetto, dove quest'ultimo si colloca all'ultimo piano generazionale.&lt;br /&gt;11 Vittorio Cigoli, Contro l’enfasi della mediazione familiare, in Terapia Familiare n°72 luglio 2003.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-6512973821071523332?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/6512973821071523332/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=6512973821071523332' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/6512973821071523332'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/6512973821071523332'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/ctu-in-situazioni-di-separazione-e.html' title='CTU IN SITUAZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO SIGNIFICATO, IMPLICAZIONI ED EFFICACIA DI UN INTERVENTO CLINICO'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVLi41P2WI/AAAAAAAAAG8/ZXZSt9waYHA/s72-c/AIMSPe05Tonellato040.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-9131734855066950305</id><published>2007-02-03T18:48:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:07.365-08:00</updated><title type='text'>MEDIAZIONE GIURIDICA: UN PROBLEMA DI DEFINIZIONE DEL CAMPO DI COMPETENZA</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVJ1I1P2VI/AAAAAAAAAGw/CDz4JHIrnUY/s1600-h/AIMSPe05Pappalardo035.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVJ1I1P2VI/AAAAAAAAAGw/CDz4JHIrnUY/s320/AIMSPe05Pappalardo035.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027505736281741650" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Luca Pappalardo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Psicologo, Psicoterapeuta Istituto di Terapia Familiare di Firenze Didatta AIMS&lt;/span&gt; &lt;a href="mailto:pappalardo.francini@libero.it"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;pappalardo.francini@libero.it&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scomponiamo il termine mediazione giuridica nei due termini che la compongono. Un primo rilievo riguarda la definizione di mediazione. Al di là delle definizioni descrittive conosciute delle varie organizzazioni (A.P.M.F., S.I.M.E.F., A.I.M.S., “Chartre”, etc.), in cui si procede o per descrizione dell’operatività o per esclusione di ciò che non è, non ve n’è una che coglie la sua natura. In altri termini, qul è la classe a cui appartiene la mediazione? E’ un atto sanitario, un atto psicopedagogico, un atto giuridico? La questione della definizione che attraversa la letteratura sulla mediazione attiene  alla difficile collocazione epistemologica della mediazione? O non sembra piuttosto un problema di definizione che occhieggia al mercato?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rispetto alla natura dell’atto – dicevo – la letteratura ci dice che la mediazione non è&lt;br /&gt;terapia, non è una consulenza, non è un consiglio legale.&lt;br /&gt;A mio avviso si può affermare che essa sia abbia le caratteristiche di un atto sanitario,&lt;br /&gt;almeno nell’accezione che questo termine ha nelle leggi del nostro paese. “Per “atto&lt;br /&gt;sanitario” si intende infatti ogni attività posta in essere dall’operatore a ciò abilitato in funzione del miglioramento delle condizioni di salute1 del paziente o di altri.”Dunque non solo si comprende l’attività propriamente terapeutica rivolta alle condizioni di peggioramento del benessere psicofisico della persona, ma anche quella consultiva, preparatoria, preventiva, solidaristica, che è finalizzata sempre al miglioramento delle condizioni di benessere psicofisico della persona o alla prevenzione di un peggioramento e/o di una vera e propria patologia, con ingerenza da parte dell’operatore nella sfera dei diritti di natura personalissima come il diritto alla salute,dignità, autodeterminazione, riservatezza (…)2.&lt;br /&gt;Sulla base di queste premesse non voglio stabilire un sillogismo errato per cui tutti i&lt;br /&gt;conflitti siano patologia. Ma affermare piuttosto che essi siano un sintomo di un disagio psicologico o psicofisico comunque peggiorativo della condizione di benessere, così come viene definita dall’O.M.S.&lt;br /&gt;Perciò, quando l’arte del negoziato si applica a questioni riguardanti la vita e la salute e quando queste risultino alterate in senso peggiorativo dal conflitto, credo che si possa concludere che la mediazione, per gli effetti positivi che cerca di creare sulla vita stessa delle persone cui si rivolge possa essere considerato dal punto di vista giuridico un atto sanitario.&lt;br /&gt;Il mediatore infatti inquadra il conflitto, fa una diagnosi di esso e dei disagi sofferti dalle parti ed opera affinché queste possano evolvere verso un ragionevole accordo che consenta di migliorare la condizione psicofisica a venire, nella gestione della mutata condizione esistenziale e a prevenire, se non sono già in atto, o a migliorare, i danni per se stessi ed i minori eventualmente coinvolti nel conflitto.&lt;br /&gt;Ancora circa il poliedrico contorno del termine mediazione.&lt;br /&gt;Ho scritto altrove3 che quando si tratta di mediazione si può fare riferimento – in modo evidente o implicito – alla mediazione come intervento propriamente detto ma, nel linguaggio corrente, anche al corpus di tecniche adottate e, in senso lato, all’attitudine e alla competenza dell’operatore psicosociale a rintracciare soluzioni di compromesso rispetto al conflitto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vediamo quest’ultimo aspetto. Nel lavoro terapeutico e in più generale in quello clinico l’operatore ricorre spesso ad una funzione che è quella di mediare. Fa mediazione, per esempio,  tra piano di realtà ed il piano dei sentimenti o degli istinti, fa mediazione tra le rappresentazioni familiari rigide dei propri clienti e quelle più funzionali a cogliere il significato di un determinato sintomo o comportamento, fa mediazione tra diverse opzioni nelle scelte educative dei genitori. Nel fare questo utilizza appunto una propria competenza, che in quella fase del lavoro sembra più opportuna rispetto ad altre possibilità di intervento, quali provocare oppure ridefinire. Passiamo al corpus di tecniche.&lt;br /&gt;Durante il percorso formativo vengono insegnati agli allievi strumenti operativi quali il controllo del processo, le modalità per la gestione del conflitto o le tecniche di negoziazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da queste prime considerazioni critiche si evince una notevole plasticità ma anche una qualche indeterminazione del termine mediazione e di ciò che con essa definiamo. Lasciamo in sospeso la questione e veniamo al secondo termine:”giuridica”.&lt;br /&gt;Dal punto di vista linguistico la definizione di giuridico significa: “pertinente o riconducibile al Diritto oppure fondato, riconosciuto o tutelato nell’ambito del Diritto”.4&lt;br /&gt;Il Diritto definisce le norme di ciò che è lecito ed illecito nella condotta umana in ambito amministrativo, civile, penale.La Legge prevede l’opera, l’ausilio, la consulenza – l’intervento, insomma, nella cornice del procedimento civile e penale – di consulenti o periti che affianchino la funzione giudicante del magistrato. In generale, quando mancano leggi di copertura universale (leggi di sussunzione), il magistrato si avvale dell’esperto per passare dalla possibilità alla probabilità/certezza nei propri atti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Legge italiana che allo stato attuale non prevede un definito istituto ci permette di  trovare riferimenti all’attività di mediazione giuridica?&lt;br /&gt;In Italia il concetto di mediazione giuridica, con riferimento al contesto familiare, ha un&lt;br /&gt;addentellato nell’articolo 155 c.c., quando riferendosi ad una generica azione di risoluzione delle controversie, recita “nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tenere conto dell’accordo fra le parti”.&lt;br /&gt;Più definito nelle sue funzioni – ma non esplicito nell’inquadramento – è l’aggancio che offre all’introduzione della mediazione il codice di procedura penale italiano ma solo per la giustizia minorile.&lt;br /&gt;In definitiva gli agganci sopra menzionati sono talmente indiretti che il risultato di fondo è un vuoto legislativo in materia di mediazione giuridica. Di conseguenza anche l’opera del mediatore è verosimilmente regolata solo in riferimento al più vasto ambito delle professioni intellettuali.&lt;br /&gt;Si fa riferimento dunque all’art.2220 c.c.”esercizio delle professioni intellettuali”, in modo indiretto ed analogico (iscrizione al proprio eventuale ordine di appartenenza), non avendo validità giuridica diretta, ai fini del  2229, per la mancanza di un riconoscimento della professionalità autonoma del mediatore o riconducibile ad altre professioni già legiferate.&lt;br /&gt;Direttamente l’attività del mediatore è regolata dall’art. 2232 c.c., come qualsiasi  prestatore d’opera intellettuale, per “l’esecuzione dell’opera” stessa. L’obbligazione di una determinata prestazione da parte dell’operatore (sanitario, legale, psicopedagogico..) può derivare da un contratto d’opera intellettuale, come già citato dagli art. 2229 e 2232, oppure può avere origine non contrattuale, quando l’incarico è conferito dalla pubblica amministrazione, dall’ Autorità Giudiziaria, in vista del perseguimento di un pubblico interesse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come si può dunque parlare di mediazione giuridica quando la legge non la prevede  esplicitamente nei suoi articolati e quando la mediazione non attiene alla distinzione e al giudizio di ciò che è lecito da ciò che è illecito?&lt;br /&gt;Vi è quindi una sorta di contraddizione terminologica. D’altra parte non è questo il solo nodo che si incontra nel complesso rapporto tra Diritto e discipline di carattere&lt;br /&gt;psicosociale.&lt;br /&gt;Altre questioni di vario genere si aprono quando si accostano due termini come “mediazione” e “giuridica”.&lt;br /&gt;Una delle principali è quella che rimanda all’epistemologia del Diritto e a quella delle&lt;br /&gt;Discipline psicosociali. Su questa Gaetano De Leo ha scritto cose importanti.5&lt;br /&gt;Vediamole.&lt;br /&gt;Se entrambe appartengono alla grande famiglia delle scienze umane, questa ha però due grandi e diverse categorie che le classificano: quelle a valenza descrittivo-esplicativa e quella a valenza prescrittiva. Il diritto, come è noto, è una disciplina a carattere prescrittivo, che stabilisce obblighi incondizionati.&lt;br /&gt;La psicologia invece non è una scienza monolitica ma un insieme di discipline distinte, può perseguire finalità operative (psicologia applicata). Essa ha un duplice statuto sul piano epistemologico: sul versante descrittivo-esplicativo, sia  a livello nomotetico – le leggi generali che spiegano i fenomeni psichici – sia a livello idiografico – eventi/situazioni con carattere di singolarità – la psicologia rientra nelle scienze teoriche. Nel suo versante applicativo rientra invece nelle scienze pratiche.&lt;br /&gt;Quindi, in sintesi, dal punto di vista epistemologico il diritto e gli interventi psicosociali come la mediazione hanno un’affinità d’oggetto – la condotta umana – ma una diversità di finalità e metodi, anche quando si considerano gli aspetti applicativi. Si può infatti sommariamente operare una dicotomia tra gli obblighi condizionati delle discipline psicosociali, con un’elevata flessibilità e una continua revisione delle condizioni di esercizio, un numero infinito con consequenziale impossibilità di prevederle tutte e gli obblighi incondizionati del diritto. L’ideale del diritto è infatti la decidibilità; la capacità di sussumere ogni caso di specie in una norma che lo contempli (numero finito delle condizioni di esercizio della condotta umana).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un altro nodo contraddittorio che si forma dall’accostamento dei termini mediazione giuridica è connesso alle diverse caratteristiche delle utenze che si rivolgono alla Giustizia e alla mediazione. Diversa è inoltre l’etica che sottende le diverse domande e le logiche sottostanti.&lt;br /&gt;Già alla fine degli anni 80, Cigoli e collaboratori6 individuavano nel ricorso all’azione giuridica nelle situazioni di separazione coniugale e divorzio ad alta conflittualità una sorta di richiesta inconsapevole, un transfert sul sistema giustizia di componenti conflittuali con conseguente estroflessione sul sistema sociale di tensioni familiari. Tale operazione appare di conseguenza una risultante di una carenza di risorse interna al sistema familiare.&lt;br /&gt;Si attiva in tali casi a vari livelli di intensità una consequenziale funzione di tutela nell’implicità presa in carico delle situazione dove è a rischio il legame tra le generazioni e attraverso questo ai legami di solidarietà e sussidiarietà tra le parti del sistema sociale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se questa è l’azione che muove la dinamica processuale quali sono le leve motivazionali su cui operare? Quali aspetti dell’agire e del sentire umano vengono o devono essere sollecitati da questa presa in carico?&lt;br /&gt;Cigoli ricorda che, occupandosi di famigliare, non può che esserci un richiamo costante al principio etico (Ethos) che lo fonda e lo attraversa. Se il tema è la differenza generazionale non si può infatti parlare solo in termini di affetti, perché viene chiamato in causa un principio di responsabilità, un principio d’impegno e di dovere nei confronti della generazione successiva. Per cui l’aspetto etico non può essere scisso dalle relazioni famigliari: la categoria degli affetti è di per sé limitata per comprendere il famigliare.&lt;br /&gt;Le situazioni di crisi e di alta conflittualità più di altre danno risalto a quella che si può&lt;br /&gt;definire la simbologia di base della relazione familiare, dove simbolo non vuol dire il&lt;br /&gt;rapporto significante/significato (“questo sta per”), ma vuol dire ciò che unisce e che&lt;br /&gt;connette (i figli ed i beni).&lt;br /&gt;Il simbolico ha due codici di fondo: il codice affettivo e il codice etico.&lt;br /&gt;Il codice affettivo comprende la speranza e la fiducia tra le parti, è un aspetto specifico&lt;br /&gt;cruciale del legame; fede e speranza sono due cardini degli affetti, poter aver fiducia e&lt;br /&gt;poter sperare nel legame con l’altro.&lt;br /&gt;L’altro è il codice etico. Nella famiglia è sempre in ballo la questione della giustizia:&lt;br /&gt;nell’incontro con le famiglie le persone parleranno subito in termini di giusto e ingiusto.&lt;br /&gt;Riconoscere l’ingiustizia è facilissimo, ma chi si muove affinché ciò che è ritenuto giusto venga rimesso in corso? Ecco il transfert sulla legge è mosso da queste istanze e colloca in quest’ambito le sue storie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Su altre logiche sembra muoversi la mediazione.La maggior parte degli autori ricordano come oggi il quesito che la mediazione propone è essenzialmente come trasformare in una opportunità la realtà della separazione resasi inevitabile. Un’opportunità mirata a cosa? Mirata, si dice solitamente, al benessere dei figli. Canevelli in una recente comunicazione congressuale (Napoli, 2003) sosteneva che l’esperienza di questi primi dieci anni di mediazione in Italia insegna che questo messaggio è delicato da gestire.&lt;br /&gt;Delicato può voler dire anche ambiguo. Egli continuava: puntare sulla cosiddetta responsabilità genitoriale per indurre in qualche modo le persone a sottoporsi alla mediazione è un messaggio che si rivela non del tutto affidabile. In che senso? Nel senso più banale: che in molti casi la mediazione fallisce! Per un motivo molto semplice. Fallisce perché di solito le persone che vivono l’esperienza della separazione di fronte al messaggio teso a sollecitare l’attenzione ai bisogni dei figli, a quello che può succedere loro, in caso di gravi conflittualità, attribuiscono la colpa all’altro: io sarei responsabilissimo nei confronti dei miei figli, ma è tutta colpa dell’altro che non lo è.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sembra emergere dunque che l’idea di trattare il tema dell’interdipendenza dall’altro non sia sufficientemente  sorretta dal messaggio sulla comune responsabilità genitoriale – che può infatti implicare, a seconda del modo in cui viene decodificato – una colpevolizzazione sull’attenzione/disattenzione data/non data nei confronti dei figli.&lt;br /&gt;Ogni volta che il movente alla mediazione è costituito soprattutto da sollecitazioni esterne – tanto più se autorevoli –a preoccuparsi per il benessere dei loro figli, si verifica che il – percorso o procede in maniera problematica o si interrompe nelle sue primissime fasi.&lt;br /&gt;La motivazione è stata già avanzata in precedenza: se l’incontro con l’altro è dettato&lt;br /&gt;soltanto da un’ambigua idea di responsabilità – che si ritiene che l’altro non solo non abbia ma non voglia neanche assumersi – il destino della mediazione, che presuppone la gestione pur faticosa e penosa della interdipendenza delle due parti, fallisce prima di iniziare.&lt;br /&gt;Perciò Canevelli afferma che sia più corretto definire come messaggio, nella motivazione alla mediazione, quello della propria “convenienza”; come dire un messaggio egoistico al posto di un messaggio altruistico. Il messaggio più calzante è, a suo avviso, che se l’esperienza della perdurante interdipendenza dall’altro nell’evoluzione dei compiti di sviluppo successivi alla separazione/divorzio dovrebbe essere che essa è un’opportunità: da una positiva gestione dell’interdipendenza ne può derivare un miglioramento della dualità della vita dei familiari. Proporre loro solo dei doveri, delle responsabilità o piuttosto cercare di far intravedere dei percorsi di vita più soddisfacenti per se stessi, oltre che per le persone significative nelle loro relazioni familiari?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come si vede aspetti assai diversi guidano e sostengono gli interventi a sostegno della&lt;br /&gt;famiglia all’interno della cornice giudiziaria e quelli propri dei contesti giudiziari come la mediazione. Nella sezione di mediazione giuridica trovano posto contributi assai disparati su risposte fornite alle relazioni familiari in crisi in cui spesso l’unico elemento in comune è che il cambiamento che si dovrebbe produrre non è preceduto da un’esplicita domanda di cura delle relazioni familiari. Anzi in un contesto dove la funzione istituzionale è quella del controllo. Il problema che si pone è quindi quello ben noto della compenetrazione in tali contesti della funzione di controllo e della funzione di sostegno.7&lt;br /&gt;Un intervento in corso di CTU è una terapia coatta o piuttosto – come sostiene Cirillo8- un accesso coatto ad un intervento clinico che può gradualmente accumulare il consenso crescente dei genitori magari sostenuti dai loro C.T.P. Crediamo comunque di essere riusciti in precedenza a definire la legittimazione sul piano teorico – sia giuridico che psicologico – dell’utilizzo clinico della C.T.U.9&lt;br /&gt;Possiamo ora fare la stessa operazione rispetto alla mediazione,? Per la quale si pone ancora di più che per altri interventi la volontarietà della scelta degli utenti. Questa condizione ed altri requisiti etici, teorici e metodologici vengono infatti richiamati esplicitamente negli statuti dei vari organismi nazionali ed internazionale che forniscono le linee di indirizzo alla mediazione. Ed allora come può esserci una mediazione in un contesto in cui – si è detto – si verifica un accesso coatto all’intervento clinico?&lt;br /&gt;E quest’ultimo aspetto non può che rimandare al fattore tempo, ultimo nodo – appena abbozzato – proveniente dall’intersezione tra il campo giuridico e quello della mediazione. La mediazione è un intervento più circoscritto nel tempo rispetto alla terapia e quindi più compatibile con i tempi del sistema giudiziario. Su come il problema tempo si intrecci in modo problematico ai meccanismi della Legge, nell’intersezione tra tempo della famiglia, tempo della Legge, tempo del cambiamento rimandiamo a quanto ho scritto10 e al bel contributo di Emilio Masina sul senso dell’azione nel funzionamento del processo civile nelle cause di separazione e divorzio.11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;NOTE&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;1 Accezione dell’O.M.S. più ampia della definizione di “salute”, intesa come condizione di benessere fisico e psichico della persona.&lt;br /&gt;2 Bilancetti M. “Responsabilità penale e civile delle professioni sanitarie”, cedam 5a ed., Padova, 2003&lt;br /&gt;3 Pappalardo L., Mattucci A.” Tecniche di mediazione in ambito peritale”, Maieutica. N° 15-16, 2001&lt;br /&gt;4 Devoto G.. Oli G. “Dizionario della Lingua Italiana” Le Monnier Firenze&lt;br /&gt;5 De Leo G. « Oggetto, competenze e funzioni della psicologia giuridica » in Quadrio A., De Leo G. “Manuale di psicologia giuridica”, LED Milano, 1995&lt;br /&gt;6 Cigoli V., Galimberti C., Mombelli M., “Il legame disperante”, Raffaello Cortina editore, Milano 1988&lt;br /&gt;7 Mazzei D. “Interazione tra funzioni di aiuto e funzioni di controllo nella giustizia minorile” in de leo G., Quadrio A. cit.&lt;br /&gt;8 Cirillo S. et al.”Ilcambiamneto nei contesti non terapeutici”, Raffaello cortina Editore, Milano, 1994&lt;br /&gt;9 Cigoli V., Pappalardo L. “Divorzio coniugale e scambio generazionale.Per un uso clinico della consulenza tecnica d’ufficio”, Terapia familiare, n°56, 1996&lt;br /&gt;10 Francini G., Pappalardo L., “La prospettiva relazionale in ambito giuridico tra consulenza ed intervento”, in Manfrina G., de Bernart R., D’Ascenzio J., Nardini  M.., “La prospettiva relazionale”, Wichtig Editore Milano, 1993&lt;br /&gt;11 Masina M., in Malagoli Togliatti M., Montinari G. “Famiglie divise”, Franco Angeli, ed.Milano,1995&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-9131734855066950305?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/9131734855066950305/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=9131734855066950305' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/9131734855066950305'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/9131734855066950305'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/mediazione-giuridica-un-problema-di.html' title='MEDIAZIONE GIURIDICA: UN PROBLEMA DI DEFINIZIONE DEL CAMPO DI COMPETENZA'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVJ1I1P2VI/AAAAAAAAAGw/CDz4JHIrnUY/s72-c/AIMSPe05Pappalardo035.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-6527187452247787048</id><published>2007-02-03T18:46:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:07.607-08:00</updated><title type='text'>GIUDICE DI PACE</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVJTo1P2UI/AAAAAAAAAGk/BGoDJbjae3g/s1600-h/AIMSPe05Teofili038.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVJTo1P2UI/AAAAAAAAAGk/BGoDJbjae3g/s320/AIMSPe05Teofili038.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027505160756123970" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Mariarita Teofili&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Avvocato, Vicepresidente dell’Associazione Forum Familiae&lt;/span&gt; &lt;a href="mailto:itfv.treviso@tin.it"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;itfv.treviso@tin.it&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desidero ringraziare l’organizzazione del Congresso che, con  cortese ospitalità, mi da occasione di presentare la nostra Associazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’Associazione Forum Familiae è stata costituita qualche anno fa per iniziativa di un gruppo di Avvocati del Foro di Roma, con l’intento di approfondire le problematiche che emergono dall’evolversi del diritto di famiglia. E non solo.&lt;br /&gt;Siamo convinti che l’ottica dell’Avvocato di famiglia non può e non deve essere esclusivamente tecnica, in quanto, l’avvocato che si prende cura del conflitto familiare, entra in un groviglio di questioni che attengono si al mondo del diritto, ma anche al mondo degli affetti. In tal senso intendiamo approfondire e promuovere quegli strumenti, anche extraprocessuali, che presentino le caratteristiche utili a dirimere i conflitti, vuoi di coppia, che genitoriali. Siamo dell’idea che per assolvere compiutamente al mandato che ci viene conferito e fare davvero gli interessi del cliente, non possa essere trascurato che egli è parte viva di un conflitto che noi dobbiamo contribuire a dirimere, e non certo a fomentare e che, d’altronde, in questa materia la sentenza, anche la più equilibrata, rischia di non trovare sostanziale applicazione se non viene sentita come giusta da parte dei destinatari.&lt;br /&gt;E’ in quest’ottica che l’attenzione degli Avvocati dell’Associazione Forum Familiae si è rivolta alla Mediazione Familiare in quanto essa, quale servizio alternativo a quello offerto dal sistema giudiziario, presenta tutte le caratteristiche per essere strumento efficace di superamento del conflitto, mediante la restituzione di competenze genitoriali messe a tacere da dissapori personali.&lt;br /&gt;In occasione di questo Congresso, vogliamo offrire una sintetica relazione sull’impiego della Mediazione Familiare presso il Tribunale di Roma.&lt;br /&gt;Abbiamo parlato con i singoli Giudici per riferire, in questa sede, del loro orientamento, ma soprattutto delle difficoltà nell’applicazione, in concreto, della Mediazione Familiare, ritenendo utile offrire a questo Consesso alcuni dati che possano far riflettere sulle cause di tali difficoltà e sulle possibili soluzioni per il loro superamento.&lt;br /&gt;Le difficoltà rilevate dai nostri giudici nascono da quello che vorrei definire il paradosso della Mediazione Familiare: La Mediazione Familiare, si insegna, è un percorso alternativo al sistema giudiziario. Eppure sappiamo bene che nella gran parte dei casi essa si innesca nel procedimento giudiziario.&lt;br /&gt;Infatti, gli 11 giudici che compongono la Sezione Famiglia del Tribunale di Roma, ci hanno riferito che sono ancora piuttosto rari i casi in cui le coppie in crisi abbiano effettuato un percorso di Mediazione Familiare prima di approdare alle aule di giustizia, quasi rammaricandosi di ciò.&lt;br /&gt;Ma allorquando la Mediazione Familiare si inserisca nel procedimento giudiziario sorgono indiscutibili difficoltà di ordine teorico e pratico.&lt;br /&gt;La prima difficoltà è di ordine deontologico: come può il Giudice, chiamato a giudicare, senza alcun incipit da parte del legislatore, abdicare a questo ruolo ed invitare le parti ad accedere ad uno spazio extragiudiziale alternativo a quello in cui esse hanno proposto le loro istanze di giustizia.&lt;br /&gt;Non a caso, del resto, tale difficoltà è avvertita sopratutto dal Tribunale Ordinario la cui funzione giudicante è indubbiamente più spiccata rispetto a  quella del Giudice Tutelare.&lt;br /&gt;Certamente il Giudice Tutelare si troverà in una situazione più favorevole all’invio, in quanto i coniugi hanno già sperimentato il giudizio e sono in difficoltà nell’applicazione di regole, che, comunque, già esistono.&lt;br /&gt;Non possiamo nasconderci che la difficoltà maggiore di utilizzazione della Mediazione Familiare si manifesta in modo più evidente allorquando i coniugi sono ancora in una fase di ricerca delle regole.&lt;br /&gt;Non a caso tutti i giudici del Tribunale ci hanno riferito di effettuare l’invio alla Mediazione solo dopo aver dato, attraverso i provvedimenti temporanei ed urgenti, una prima regolamentazione del conflitto.&lt;br /&gt;Ma anche quando, superato questo primo problema di ordine deontologico, il coraggioso Giudice, ravvisandone i presupposti, operi l’invio, sorgono immediatamente altre difficoltà.&lt;br /&gt;Per poter funzionare, come tutti noi sappiamo, la Mediazione non può essere imposta, ma solo suggerita dal Giudice.&lt;br /&gt;Affinchè tale suggerimento sia accolto per reale adesione al progetto di mediazione  e non, per esempio, per timore di dissentire o peggio con intento dilatorio o ancora con la riserva mentale di dimostrare al Giudice che il progetto sarà fallito per colpa dell’altro, occorre che tale suggerimento attecchisca su di un terreno già reso fertile attraverso un’adeguata opera di informazione.&lt;br /&gt;Il che purtroppo non sempre accade. Molti Giudici ci hanno riferito della scarsa diffusione che, ancora oggi, ha la Mediazione Familiare sia presso gli utenti, che molto spesso non ne hanno sentito parlare prima, che presso gli operatori del diritto, non sempre adeguatamente informati.&lt;br /&gt;Ed infine un’ulteriore difficoltà  pratica. Quando il Giudice opera l’invio, sul territorio di Roma, lo fa presso un Centro di mediazione pubblica. Questi centri hanno ovviamente tempi di attesa lunghi. Non solo. I Centri di mediazione che fanno capo ai vari Municipi sono  condizionati dal criterio della territorialità, con la conseguenza pratica,  che può capitare che i coniugi, finalmente chiamati, vengano poi rimandati indietro perchè quel Municipio non era territorialmente competente ad occuparsi di loro. A quel punto si sarà solo perso del tempo e tutti noi sappiamo quanta importanza ha il fattore tempo quando si tratta di cautelare la serenità dei nostri figli.&lt;br /&gt;Questi rischi sono meno evidenti lì ove il Giudice, ed anche questo accade frequentemente tra i nostri magistrati, anziché inviare la coppia ad un Centro di Mediazione Familiare, attribuisce al CTU un mandato talmente ampio da ricomprendere anche un tentativo di mediazione.&lt;br /&gt;In questo caso, però, il CTU non farà Mediazione Familiare in senso stretto, ma piuttosto utilizzerà le tecniche della Mediazione Familiare, con il rischio, non peregrino, di creare una confusione tra i coniugi e tra gli addetti ai lavori, atteso che diversi sono gli obiettivi ed i ruoli della CTU e quelli, invece, della Mediazione Familiare.&lt;br /&gt;Questo il panorama emerso dalla nostra indagine. Ed è un panorama che ci lascia perplessi in quanto le difficoltà riscontrate non sono solo teoriche ma anche pratiche.&lt;br /&gt;Ed allora quali soluzioni proporre?&lt;br /&gt;A ben considerare, ci sembra, che tutte le difficoltà denunciate in realtà derivino dal fatto che, a tutt’oggi, la Mediazione Familiare, pur inserendosi all’interno del processo giudiziario, non Ë ancora regolamentata come un momento di esso.&lt;br /&gt;Probabilmente tali difficoltà potrebbero essere superate dando alla Mediazione Familiare la dignità di uno strumento codificato, uno strumento al quale il Giudice può, nella sua discrezionalità, qualora ne ravvisi i presupposti, fare ricorso, sospendendo, questa volta su incipit del legislatore, l’iter giudiziario e suggerendo alle parti di rivolgersi ad uno spazio diverso ove tentare di individuare essi stessi, con l’aiuto del Mediatore, quelle regole di cui necessitano.&lt;br /&gt;Se così fosse, vale a dire se la Mediazione Familiare fosse un’eventualità codificata del processo, tutti gli avvocati  sarebbero  tenuti ad informarsi ed a informarne le coppie, le quali saprebbero bene, a quel punto, che essa non può e non deve essere strumentalizzata con intento dilatorio o celando riserve mentali.&lt;br /&gt;Ancora se la MF fosse finalmente strumento codificato, l’invio da parte del Giudice potrebbe essere fatto indifferentemente a Centri di Mediazione pubblici o privati, purché iscritti in appositi elenchi e, quindi, preventivamente vagliati ed autorizzati dai Tribunali, con la conseguenza pratica di evitare quegli inutili e dannosi dispendi di tempo.&lt;br /&gt;Infine, sarebbe definitivamente distinta la mediazione dalla CTU ed a quest’ultima, finalmente restituita al suo contenuto ed alle sue finalità, il Giudice potrebbe far ricorso nelle ipotesi in cui la Mediazione Familiare  è fallita oppure, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto che non sussistessero i presupposti per tentarla, perchè, non dimentichiamo, che la Mediazione Familiare non è  la panacea e che non tutti i casi di conflitto sono risolvibili attraverso di essa.&lt;br /&gt;Però, e qui concludo, una riforma siffatta dovrebbe comunque garantire l’ulteriore requisito imprescindibile della Mediazione Familiare: quello della spontaneità dell’accesso.&lt;br /&gt;Non deve essere dimenticato che la Mediazione Familiare non può essere resa obbligatoria, circostanza questa della quale la nuova previsione dell’art. 709 bis c.p.c.,  di cui al Progetto di Riforma Paniz, configurando la Mediazione Familiare come una sorta di tentativo preliminare obbligatorio di conciliazione, non ci sembra abbia tenuto debitamente conto.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-6527187452247787048?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/6527187452247787048/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=6527187452247787048' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/6527187452247787048'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/6527187452247787048'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/giudice-di-pace.html' title='GIUDICE DI PACE'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVJTo1P2UI/AAAAAAAAAGk/BGoDJbjae3g/s72-c/AIMSPe05Teofili038.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-6346743951544088155</id><published>2007-02-03T18:41:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:07.794-08:00</updated><title type='text'>IPOTIZZAZIONE E PROCESSO MEDIATORIO</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVIsI1P2TI/AAAAAAAAAGY/ntfOvnPR7no/s1600-h/AIMSPe05mosconi044.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVIsI1P2TI/AAAAAAAAAGY/ntfOvnPR7no/s320/AIMSPe05mosconi044.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027504482151291186" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Effetti pragmatici dell’uso dell’ipotesi nel processo di costruzione di significati condivisi in mediazione familiare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Andrea Mosconi&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Co-direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia&lt;/span&gt; &lt;a href="mailto:e-mail:%20info@cptf.org"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;e-mail: info@cptf.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Premesse&lt;br /&gt;Il presente contributo riecheggia, volutamente il titolo del noto articolo di V.Ugazio (1984). Il nostro obbiettivo è rideclinare il tema dell’ipotesi sistemica all’interno dei vincoli del processo di mediazione. L’importanza di porre l’accento su questo tema nasce da alcune considerazioni:&lt;br /&gt;a) nelle situazioni conflittuali sono presenti molti elementi che contribuiscono ad un restringimento del campo attentivo dei contendenti sugli elementi fonte di conflitto.&lt;br /&gt;b) Contemporaneamente viene ad essere enormemente impoverito ed alterato sia il senso del tempo che la contestualizzazione dell’esperienza.&lt;br /&gt;Gli elementi possono essere così riassunti:&lt;br /&gt;1) L’esperienza attuale dell’abbandono e della rottura di una relazione “vitale” che diviene l’elemento fondamentale&lt;br /&gt;2) Il tempo che viene vissuto come un eterno presente rimasto immutato da quando i motivi di conflitto hanno raggiunto un loro apice ed una loro costanza.&lt;br /&gt;3) Il contesto delle esperienza passata che ha perso di significato nella radicalizzazione ed assolutizzazione dei motivi di conflitto.&lt;br /&gt;A ciò, e sempre attivi nello stesso senso, si possono aggiungere elementi facenti parte del contesto giudiziario quali:&lt;br /&gt;1) i tempi del percorso giudiziario spesso non coordinati, per difetto o per eccesso, con i tempi del conflitto.&lt;br /&gt;2) L’aspettativa delle “soluzioni di diritto” sostenute dagli avvocati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La pregnanza emotiva di tutti questi elementi può coinvolgere anche il mediatore portandolo a pensare di dovere lavorare forzando precocemente sugli “accordi” senza prendere in esame e rielaborare sufficientemente le “premesse del conflitto”.&lt;br /&gt;L’intero “sistema mediante” può così collassare in un presente fatto di ricerca di accordi che poi vengono smentiti.&lt;br /&gt;Ma ogni “conversazione trasformativa o ristrutturante” si basa sulla costruzione di un processo di negoziazione dei significati. Per la mediazione, che ne è un esempio importantissimo, tale negoziazione trae vantaggio dalla possibilità di restituire tempo e contesto ai fatti tornando inevitabilmente a lavorare sul “quid pro quo” della coppia e sulle premesse del conflitto.&lt;br /&gt;Nella costruzione di tale percorso riteniamo che il processo di ipotizzazione secondo l’ottica sistemica assume importanza fondamentale.&lt;br /&gt;Selvini e coll. attribuiscono, infatti, al processo di ipotizzazione in seduta di Terapia Familiare due funzioni fondamentali: a) garantire l’attività del terapista e b) introdurre struttura ed informazione nel sistema familiare (Selvini Palazzoli M. e coll. 1980 ). Ugazio (1984) aggiunge, inoltre, che facendo riferimento agli aspetti semantici della comunicazione esso svolge un più ampio ruolo nella conduzione della seduta.&lt;br /&gt;Le medesime funzioni possono essere svolte, a nostro avviso, nel processo di mediazione.&lt;br /&gt;Non è, infatti solo la funzione di meta-struttura cognitiva che permette all’ipotesi sistemica di agire nel senso indicato, ma è la sua struttura intrinseca, anche per i significati impliciti che veicola, a svolgere tale funzione. Le ipotesi sistemiche, infatti, non sono ipotesi banali, ma sono dotate di alcune caratteristiche specifiche che, restituendo significato alle vicende relazionali, le rendono particolarmente adatte ad attenuare i conflitti a depatologizzare e decolpevolizzare.&lt;br /&gt;Qualità caratteristiche e struttura dell’ipotesi&lt;br /&gt;La costruzione di un’ipotesi sistemica si basa sulla trattazione di alcuni temi che per la loro stessa caratteristica sono in grado di lavorare sia sull’asse temporale che sull’asse della contestualizzazione degli eventi.&lt;br /&gt;Riassumiamo nella tavola n.1 i temi base su cui si concentra la conversazione per la costruzione dell’ipotesi&lt;br /&gt;Nella colonna di destra si suggerisce che per un procedere strutturante della conversazione sarebbe auspicabile svolgere di volta in volta un solo tema che andrebbe allargato e successivamente riassunto al fine di costruire progressivamente un percorso comune. Una trattazione ordinata di tali temi è in grado, così, di attivare un processo condivisione di significati fortemente marcato in senso trasformativo.&lt;br /&gt;Ma il contenuto stesso dei temi ha, a nostro avviso, altri importanti effetti sulla relazione coppia – mediatore e sull’assetto cognitivo degli interlocutori. Reintroducendo TEMPO e CONTESTO nelle descrizioni lavorano nel senso di modificare le caratteristiche della situazione di conflitto cui si è fatto cenno più sopra. Riassumiamo tutto ciò nella Tavola n.2&lt;br /&gt;Oltre a ciò la costruzione di "IPOTESI/DESCRIZIONI SISTEMICHE" non è un fatto banale, ma si regge su premesse implicite che Selvini e coll. (1980) riassumono come segue:&lt;br /&gt;a)includere tutti i componenti della famiglia e fornirci una supposizione concernente il funzionamento relazionale globale;&lt;br /&gt;b) descrivere le relazioni;&lt;br /&gt;c)non attribuire colpe, ma connotare positivamente i diversi comportamenti, connettendoli l'uno con l'altro, per mostrarne  le reciprocità;&lt;br /&gt;Esse sono assolutamente diverse da quelle della coppia in conflitto basate spesso su di una visione diadica ed inevitabilmente sulla attribuzione delle colpe.&lt;br /&gt;Vista in questa prospettiva il processo di Mediazione si dipana su tre assi: il primo è quello temporale che fa oscillare l’attenzione dei partecipanti dal passato, costruttore del conflitto, al futuro, portatore della ricerca di possibili soluzioni; il secondo è costituito dai temi trattati che lavorano sulla contestualizzazione e storicizzazione dell’esperienza vissuta e quindi sulla sua relativizzazione; il terzo è quello implicito delle premesse sui cui si regge la conversazione per la costruzione dell’ipotesi sistemica che passano nell’implicito attraverso l’atteggiamento ed il modo di ipotizzare del mediatore sistemico.&lt;br /&gt;Ancora una volta riassumiamo tutto ciò nelle tavole seguenti.&lt;br /&gt;Considerazioni conclusive&lt;br /&gt;A quanto esposto fin qui si può obbiettare che l’urgenza del conflitto non permette spesso di prendersi il tempo di un approfondimento così accurato dei temi. Su questa obbiezione si possono articolare diverse considerazioni.&lt;br /&gt;L’urgenza spesso diviene tale solo se in qualche modo il mediatore vi partecipa. Egli, infatti può non riuscire a comunicare la forza delle sue convinzioni relative alla necessità di uscire dal gioco delle colpe. Tuttavia è possibile che in tali situazioni si cerchino degli accordi di minima sulle cose più pressanti per prendersi poi il tempo per il percorso successivo.&lt;br /&gt;Qualcosa si può inoltre aggiungere sulle differenze tra il processo di ipotizzazione in Terapia e in Mediazione. La coppia in conflitto può non capire, almeno inizialmente, le ragioni di un ritorno tanto indietro nel tempo. Potrà, infatti, ricavarne la sensazione o che si torni a riaprire argomenti che aggiungono motivi al conflitto o che riaprono speranze di riconciliazione soprattutto in chi eventualmente ha subito la decisione di separarsi. Il mediatore deve tenere conto di ciò e deve riuscire a comunicare il suo interesse per le ragioni del conflitto e della decisione di separarsi. A tal fine potrà anticipare la storia della coppia e posticipare il tema delle famiglie di origine che verrà motivato con la necessità di capire sia come hanno partecipato al conflitto sia, precedentemente, alla costruzione del rapporto di coppia. In tale percorso si potranno introdurre tutte le richieste riguardanti i caratteri dell’uno o dell’altro personaggio. Infine è utile tenere conto che il tema dei caratteri e della qualità delle reciproche relazioni è un tema molto attivante e in grado di fornire molte informazioni esso quindi non va mai dimenticato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;BIBLIOGRAFIA&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;M. Gonzo, A. Mosconi, M. Tirelli (1999) L’intervista nei Servizi Socio-Sanitari: uno strumento conoscitivo e d’intervento per gli operatori. - Ed. Cortina - Milano &lt;/li&gt;&lt;li&gt;A.Mosconi (1996) Separati per legge:Genitori sempre. L'intermediazione di coppia. Problemi attuali e Prospettive.Legge e Psiche, Rivista di psicologia Giuridica e Psichiatria Forense n.1 Aprile  pagg.35 – 44&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mosconi A. Mastropaolo L. (2001) La Formazione in Mediazione come spazio Esperienziale Relazione al Congresso Nazionale SIMEF&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mosconi, A., Tirelli, M.  (1997)  Dalla Scheda Telefonica alla Cartella Dati.  Ecologia della Mente, 2: 67-93. &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ugazio, V.  (1984)  Ipotizzazione e processo terapeutico.  Terapia Familiare, 16: 24-37.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Selvini Palazzoli, M., Boscolo L., Cecchin G.F., Prata G. (1980). Hypothesizing - circularity - neutrality: Three ghidelines for the conductor of the session. Family Process, 19, 3-10. ( Trad.it. Ipotizzazione, Circolarità, Neutralità: tre direttive per la conduzione della seduta.  Terapia Familiare, 7: 7-19)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-6346743951544088155?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/6346743951544088155/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=6346743951544088155' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/6346743951544088155'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/6346743951544088155'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/ipotizzazione-e-processo-mediatorio.html' title='IPOTIZZAZIONE E PROCESSO MEDIATORIO'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVIsI1P2TI/AAAAAAAAAGY/ntfOvnPR7no/s72-c/AIMSPe05mosconi044.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-1530128810035136980</id><published>2007-02-03T18:31:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:07.973-08:00</updated><title type='text'>MEDIARE LE STORIE: TECNICHE DI INTERVENTO NEI CONFLITTI TRA GENITORI E FIGLI ADOTTIVI</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVHO41P2SI/AAAAAAAAAGM/3vdweLnsK3Y/s1600-h/AIMSPe05Menafro032.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVHO41P2SI/AAAAAAAAAGM/3vdweLnsK3Y/s320/AIMSPe05Menafro032.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027502880128489762" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Mariarosaria Menafro&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;&lt;br /&gt;Psicoterapeuta-mediatrice familiare Socio fondatore e didatta dell'I.TE.R Istituto di Terapia Relazionale-Caserta&lt;/span&gt; &lt;a href="mailto:iterposta@email.it"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;iterposta@email.it&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'intervento di Mediazione Familiare si e' evoluto nel tempo influenzato anche dall'utenza, dalla popolazione  a cui e' stato rivolto: alla stregua di quanto e' accaduto nella storia della psicoterapia, che puo' essere definita come la storia degli incontri tra i modelli terapeutici esistenti e nuove patologie, anche la mediazione ha subito modificazioni concettuali e tecniche in funzione delle esigenze emergenti sul campo.&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Obiettivo globale del processo di Mediazione Familiare&lt;/span&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;"Utilizzare il conflitto per favorire l'evoluzione degli individui sostenendo la crescita differenziata di ciascun membro della famiglia nel rispetto delle sue esigenze e della sua  personale fase di sviluppo"&lt;/span&gt;  &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;schema A&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;Se abbiamo assistito in quest'ultimo decennio ad un graduale incremento delle richieste di mediazione nei casi di separazione, contesto elettivo entro il quale si e' sviluppata, abbiamo registrato un aumento ugualmente significativo di richieste di intervento mediatorio in situazioni che esulavano dai divorzi ma che riguardavano altri contesti familiari.&lt;br /&gt;Le problematiche sociali connesse a conflittualità familiari quali adozioni difficili,  affido familiare,  gestione dell'anziano o del paziente diversamente abile, hanno reso ugualmente necessario l'intervento di mediazione che,  pur perseguendo sempre gli stessi obiettivi, che possiamo sintetizzare con la seguente definizione:&lt;br /&gt;presenta in questi casi delle differenze metodologiche che interessano:&lt;br /&gt;1) la struttura del setting,&lt;br /&gt;2) la motivazione dei partecipanti,&lt;br /&gt;3) il programma complessivo dell'intero processo di mediazione.&lt;br /&gt;Per evidenziare le differenze con altri contesti familiari è necessario definire con precisione le caratteristiche dell'intervento di mediazione nei casi di separazione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Applicare la Mediazione in contesti familiari che esulano dalla separazione, ha permesso di sperimentare nuove metodiche che hanno ampliato il concetto stesso di mediazione. Nel caso che illustrerò, ad esempio, inerente la conflittualità intergenerazionale tra genitori e figli adottivi, mediare ha assunto il significato di avvicinare, incontrare, conoscere, capirsi, comunicare, cambiare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) Presentazione del caso&lt;br /&gt;Lucia ha 15 anni, ne aveva dieci quando fu adottata da Carlo e Nunzia. Era, la sua, una esperienza di adozione tardiva: conosceva perfettamente i suoi genitori naturali, e il percorso che l'aveva allontanata da loro era irrimediabilmente doloroso. L'incontro con Nunzia e Carlo, una coppia sposata da circa 20 anni, le sembrava una liberazione salvifica, un disperato ancoraggio, l'occasione giusta della sua vita.&lt;br /&gt;Nel caso del bambino più' grande l'adozione necessita di attenzione e competenza particolari sui passaggi inevitabilmente complessi.&lt;br /&gt;Un percorso corretto richiede che al bambino sia spiegato il perché di un cambiamento sia al fine di ridurre l'ansia  che per consentirgli di esprimere le sue emozioni.  Il percorso della coppia adottiva, come già definito nella letteratura esistente sull’argomento, e' un percorso di autolegittimazione. Tutelare il bambino nella relazione adottiva significa non solo trovare per lui dei genitori legittimati da un Tribunale, ma anche in grado di autolegittimarsi come padre e madre di un figlio che non hanno generato. Ciò significa per la coppia aver superato le difficoltà del mancato percorso biologico con il considerare il percorso del desiderio come necessario e sufficiente a costruire un rapporto filiale, e quindi sentirsi a tutti gli effetti genitori di un bambino non nato da loro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Caratteristiche dell'intervento di mediazione nei casi di separazione    &lt;/span&gt; &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;            &lt;/span&gt; &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;1 setting: presenza di entrambi  gli ex coniugi  agli incontri;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;motivazione dei partecipanti: è fondamentale accertarsi che vogliano entrambi perseguire l'obiettivo di una “genitorialità condivisa”;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;programma del processo di  me-diazione: deve contenere obiettivi precisi relativi a problematiche che hanno generato il conflitto;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Intervento culturale: riguarda la possibilità di aiutare i genitori a percepire l’evento separativo come fenomeno socialmente riconosciuto e condiviso, quindi accettato; inoltre la separazione e' sottoposta ad una rivisitazione per favorirne sia l'elaborazione psicologica che una rilettura in termini di naturale tappa del percorso ciclico del sistema familiare;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Assetto relazionale: la posizione dei componenti la coppia è paritaria sia in termini affettivi nei confronti dei figli che relativamente al potere decisionale;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Sistemi coinvolti: sono generalmente tre, rappresentati dalle due configurazioni nascenti dalla separazione, il sistema materno e quello paterno, ed il sistema originario a cui solitamente si fa riferimento sia per conservare alcune modalità pregresse sia per modificarle.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;schema B&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Ma torniamo alla storia di Lucia.&lt;br /&gt;Come talvolta accade nelle adozioni tardive, Lucia si era amabilmente adattata al modus vivendi della coppia, rispondendo perfettamente alle loro aspettative, amplificando le somiglianze, occultando le differenze: il suo processo di attaccamento dopo il lutto della separazione dalla sua famiglia naturale, era caratterizzato da una rapida appartenenza, come se cercasse, tra l'altro, di rappresentare il figlio ideale ed idealizzato della coppia. Questo considerevole sforzo, frutto del bisogno impetuoso di avere una famiglia tutta sua e a tutti i costi, si infranse con l'incedere del tempo  e l'insorgere delle pulsioni adolescenziali che irruppero nei suoi affetti e nelle vite giovanili sommerse dei suoi genitori adottivi.&lt;br /&gt;Se l'adolescenza rappresenta un banco di prova per il legame genitori e figli ed una minaccia per tutte le sicurezze faticosamente costruite  durante l'infanzia, in quella piccola e fragile  famigliola fu come un terremoto devastante e distruttivo. La naturale ribellione di Lucia era  vissuta da Carlo e Nunzia come un tradimento ai patti iniziali che li avevano incollati come pastori su un presepe, le loro  rigidità e le loro reazioni gelide risuonavano per la figlia adottiva come un eco assordante che risvegliava le voci urlanti dei suoi genitori naturali, spingendola violentemente nel suo passato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) Caratteristiche dell'intervento di mediazione nelle adozioni&lt;br /&gt;Nel caso dell'adozione la conflittualità, che può svilupparsi tra genitori e figli, a differenza di quanto accade nella separazione coniugale (si rimanda il lettore allo schema B punto 5),  vede i confligenti in due posizioni per definizione sbilanciate sia da un punto di vista generazionale che relativamente al potere contrattuale: cosa può fare il figlio adottivo se il genitore non cede sugli accordi? Può solo fingere di accettare i patti ma serbare un profondo rancore ed avere la conferma che essendo i suoi, genitori adottivi, genitori acquisiti, non naturali, non gli vogliono bene.&lt;br /&gt;Entrambe le parti devono purtroppo fare i conti con i fantasmi e  non con le persone reali (come accade nelle separazioni allorquando i rivali sono rappresentati dai nuovi partners): i fantasmi della famiglia adottiva sono i genitori naturali che molto spesso restano nell'anonimato. Cosa rappresentano quei fantasmi? Per i figli adottivi rappresentano la famiglia negata, quella impossibile, rifiutata ma desiderata, per i genitori adottivi degli sciagurati che hanno il dono della procreazione e non sanno cosa farsene, un provocatorio affronto.&lt;br /&gt;In tali circostanze la motivazione alla mediazione (confrontare con il punto 2, schema B) è diversa che nelle separazioni: la disponibilità a cambiare, a mediare appunto, diminuisce in virtù del riconoscimento sociale: “siamo i genitori adottivi, siamo migliori di quelli che abbandonano i figli,  cosa altro dobbiamo cambiare? Siamo quasi perfetti!!”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) L'intervento del mediatore: dalla valutazione al progetto&lt;br /&gt;Ritorniamo al nostro caso. Lo scenario descritto fu poi ulteriormente sconvolto dalla notizia di una gravidanza tutt'altro che inaspettata di Lucia: da tempo frequentava un ragazzino di un quartiere  malfamato e quindi appartenente ad una pessima famiglia che Nunzia e Carlo conoscevano perfettamente: "il piccolo grande amore di Lucia" era il figlio di un noto boss della zona.&lt;br /&gt;La  complessità della intricata configurazione relazionale emergente, viene esposta con rassegnazione e sconforto dall'Assistente Sociale che intravide nella mediazione una possibilità concreta e percorribile per l'irrequieto trio familiare. Quasi ad invocare un "super operatore", una sorta di “giustiziere sociale” da "mission impossible", il Giudice del Tribunale per i minori nell'affidare il caso ai Servizi Sociali aveva richiesto una valutazione socio-ambientale che contenesse direttamente la soluzione! E' indubbiamente ironica la precisazione, ma volendoci confrontare con le realtà concrete accade che le situazioni più complicate vengano sbrigativamente liquidate con piccole frasi a margine di un foglio fax,  magari illeggibile!  D'altronde Lucia aveva già conosciuto precedentemente sia i servizi sociali che il tribunale per i noti e tristi eventi che avevano portato poi alla sua adozione.  La richiesta del Tribunale era quindi molto accorata viste le precedenti esperienze della giovane.&lt;br /&gt;La famiglia, che era riuscita a costruire una situazione cosi' avvincente da diventare "lo scoop" del più tranquillo comune della periferia napoletana, necessitava di una elaborazione culturale (in riferimento al punto 3, schema B, è utile precisare che la famiglia adottiva avrebbe dovuto accettare che Lucia era portatrice di valori diversi ed era quindi attratta da contesti molto lontani dalla loro provenienza socioculturale. I genitori adottivi di Lucia erano entrambi dei professionisti benestanti e di buona famiglia) prima ancora che psicologica delle sue vicende, e tale convinzione aveva sostenuto l'Assistente Sociale nell'orientare il piccolo nucleo verso un percorso di mediazione. La valutazione, sicuramente corretta dell'operatrice, comprendeva anche la richiesta istituzionale del Giudice e pertanto al mediatore spettava il compito di comprendere le ragioni del conflitto presente tra genitori e figlia adottiva.&lt;br /&gt;Inizialmente il mediatore aveva richiesto di incontrare congiuntamente Lucia ed i suoi genitori adottivi ( confrontare la somiglianza al punto 1 dello schema B)  rispettando le regole del setting mediatorio che vorrebbe appunto presenti le parti confligenti. Come tutte le mediazioni che si rispettino fin dall'inizio questa prima regola posta con garbo e naturalezza dal mediatore fu subito attaccata da tutti e tre ed ognuno per motivi diversi:  Nunzia precisò che magari potevano andare in mediazione suo marito e Lucia, che non avrebbero avuto difficoltà ad esprimere i loro pensieri perché erano sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda!&lt;br /&gt;La tagliente ironia mascherava la competizione di fondo tra Nunzia e Carlo sulla scelta adottiva: convintissimo lui, assolutamente scettica lei.&lt;br /&gt;Carlo voleva invece essere solo con il mediatore perché aveva molte più questioni da esporre di quante gli altri potessero immaginare,  mediatore compreso!&lt;br /&gt;Lucia era in cerca di alleati, la sua belligeranza non trovava alcun contenimento soprattutto ora che doveva difendere anche il suo fidanzatino ed il bambino che attendeva con estrema trepidazione!&lt;br /&gt;Quando finalmente comparvero dinanzi al mediatore le convinzioni di ciascuno furono presto chiare: Nunzia era assolutamente contraria al proseguimento della gravidanza di Lucia che, a suo dire era troppo giovane e inconsapevole per affrontare un evento di tale portata e poi,… “...con quel delinquente”..., ...non era lontanamente discutibile l'evenienza!&lt;br /&gt;Carlo, mesto, mortificato, riteneva di non essere stato sufficientemente vigile sulla sua figliola, anche lui optava per l’interruzione in quanto condivideva l’analisi di Nunzia sulle capacità di Lucia, ma, a differenza della moglie, era disponibile a sostenere la giovane qualora avesse deciso di tenere il bambino.&lt;br /&gt;Lucia era furiosa, non intendeva abortire per nessun motivo al mondo, voleva proseguire la gravidanza e la sua relazione con l'innamorato che era, a suo giudizio, persona amabile e degna di rispetto. La  famiglia di questi era di umili origini, forse con qualche precedente penale, ma era molto unita, forse proprio perché era un clan.&lt;br /&gt;Tre individui, tre aspettative diverse, tre prospettive di vita nessun punto in comune. Cosa e con chi mediare?&lt;br /&gt;1) La relazione di coppia tra Nunzia e Carlo, che  dopo un collaudatissimo ménage di oltre venti anni si ritrovavano per la prima volta in disaccordo?&lt;br /&gt;2) Il rapporto tra Lucia e sua madre per far accettare le decisioni dell'una all'altra?&lt;br /&gt;3) O ancora, chiarire la complicità tra Carlo e Lucia smascherando una volta e per tutte la triangolazione messa in atto per svilire la figura di Nunzia?&lt;br /&gt;Questi interrogativi furono fugati dopo tre, quattro incontri iniziali, quando si profilò la possibilità per Lucia di essere affidata ai genitori del suo fidanzatino, i quali nell'intento di vigilare sull'erede, avevano inoltrato tale richiesta al tribunale per i minori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) Definizione dei sistemi da coinvolgere nella mediazione&lt;br /&gt;Posto in questa prospettiva il futuro apparve immediatamente roseo per Lucia che poteva prendere “due piccioni con una fava”: vivere con il suo innamorato e questa volta essere lei a scegliere  la famiglia in cui vivere. Tale soluzione, brillante per Lucia ma pessima per i suoi genitori adottivi, aprì un baratro tra le due famiglie: due autentici schieramenti opposti, culturalmente lontani, con linguaggi e modalità relazionali profondamente diverse. Il percorso di mediazione durò circa sei mesi, con incontri a cadenza settimanale. I genitori adottivi di Lucia non volevano vedere né il ragazzo né la sua famiglia e tale traguardo, l'incontro congiunto delle due famiglie con il mediatore, fu raggiunto solo verso le ultime fasi del percorso che si concluse con la definizione delle modalità di visita tra Lucia ed i suoi genitori adottivi. Qualche stralcio delle conversazioni, che ricorda vagamente una commedia di "Eduardo", è utile proporlo per far luce sui pregiudizi delle famiglie e forse, anche del mediatore.&lt;br /&gt;La madre del fidanzatino di Lucia rivolta al mediatore:&lt;br /&gt;“Dite pure alla signora Nunzia che io ho già cresciuto otto figli, e che non mi fa proprio "impressione" (tipica espressione partenopea per indicare l'assenza di paure, di timori) crescerne nove (Lucia) ed una dieci (il nascituro)”.&lt;br /&gt;La madre adottiva di Lucia, durante un altro incontro, rivolgendosi al mediatore:&lt;br /&gt;“Potete riferire alla signora che ne avrei fatti anche io otto, nove, dieci e ancora di più, se poi dovevo mandarli tutti a rubare per tirare avanti?!?!”&lt;br /&gt;Ma cosa si mandavano a dire le due donne, che, senza saperlo, sembravano rispondersi a tono l'una all'altra? Era interessante notare che, nonostante non effettuassero incontri congiunti, ed il mediatore certamente non riferisse all'una i contenuti dell'altra, le due signore si sintonizzavano sulle stesse preoccupazioni!&lt;br /&gt;Infatti, i pregiudizi della famiglia di Lucia vertevano sulle condizioni socio-ambientali: una famiglia notoriamente disonesta, con pochi valori e scarso adattamento sociale, non era certo idonea ad accogliere nuovi soggetti, magari, da diseducare!&lt;br /&gt;Per l'altra famiglia, invece, una coppia che aveva allevato tanti figli era certamente più competente di una assolutamente sterile!&lt;br /&gt;Ora forse toccava anche al mediatore confrontarsi con i suoi pregiudizi e superarli. Non era certo importante  valutare quale famiglia fosse la più adatta secondo il suo giudizio/ pregiudizio, se quella normativa ma distante o quella affettiva ma disonesta.&lt;br /&gt;Il suo obiettivo era quello di salvaguardare i sistemi di riferimento ritenuti significativi da Lucia e garantire la continuità relazionale con entrambi i nuclei. Il mediatore evidenziò che la giovane aveva un passato già sufficientemente sconvolto dall'imperizia degli adulti: i nuovi adulti della sua storia attuale avevano l'onere di essere migliori e con questa ridefinizione proseguì il percorso mediatorio.&lt;br /&gt;Entrando nel merito dei pregi e dei difetti di entrambe le famiglie, cominciò a verificarsi uno "scambio" di qualità: i genitori di Lucia riconobbero che diventare nonni era la più grande gioia della loro vita, assumere una sorta di genitorialità in prestito, attraverso la gravidanza di Lucia, li aveva resi "prolifici" come l'altra famiglia. Quest'ultima pur di dimostrare la sua "onestà" accettò il lavoro proposto dall'assistente sociale al futuro papà, ed anche il nonno del nascituro cercò e fortunatamente trovò un lavoro più visibile: questa condizione era indispensabile per proporsi come famiglia affidataria del nuovo nucleo.&lt;br /&gt;Quanti sistemi sono coinvolti nella mediazione nei casi di adozione?&lt;br /&gt;( vedere il punto 6, schema B)  In questo caso erano ben quattro sistemi:  la famiglia adottiva di Lucia, quella del suo fidanzatino, la famigliola futura in cui si proiettavano Lucia e il nascituro con il suo giovanissimo papà, ed ultima, non certo per importanza, la famiglia naturale di Lucia: quasi a voler testimoniare la veridicità di tutte le ipotesi sviluppate sulle adozioni tardive, la futura mammina aveva trovato il modo di riagganciarsi al suo passato scegliendo una nuova famiglia che presentava le stesse caratteristiche socio-ambientali del suo nucleo originario.&lt;br /&gt;Se la mediazione consente di&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;creare connessioni tra i diversi sistemi &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;favorire la nascita di una visione più ottimistica dell'evento  che ha generato il conflitto;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;acilitare la comunicazione tra i componenti coinvolti;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;ascoltare le esigenze di ciascuno al fine di individuare soluzioni che risultino efficaci per tutti&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="down" style="display: block;" id="formatbar_Bold" title="Bold" onmouseover="ButtonHoverOn(this);" onmouseout="ButtonHoverOff(this);" onmouseup="" onmousedown="CheckFormatting(event);FormatbarButton('richeditorframe', this, 3);ButtonMouseDown(this);"&gt;&lt;img src="http://www2.blogger.com/img/gl.bold.gif" alt="Bold" border="0" /&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;schema C&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;non poteva che risultare l'intervento più idoneo per affrontare la complessità del caso.&lt;br /&gt;Infatti nei casi di adozione la mediazione risulta essere il luogo elettivo per&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul style="font-weight: bold;"&gt;&lt;li&gt;aiutare il minore a percepire l'adozione non come prova tangibile dell'incuria dei grandi o come effetto dell'abbandono da parte dei genitori naturali ma come la genuina disponibilità degli adottandi  ad intraprendere una esperienza comune che li vede protagonisti della stessa storia in cui  l'uno ha avuto bisogno dell'altro;  &lt;/li&gt;&lt;li&gt;trasformare nella famiglia adottiva l'idea di essere famiglia di serie "b" solo perché bisognosa dei figli altrui per diventare famiglia e rivalutare la funzione genitoriale insita in ogni adulto che si prende cura di un bambino;  &lt;/li&gt;&lt;li&gt;permettere ad entrambi, genitori e figli adottivi, di sviluppare, nonostante tutto, una profonda fiducia reciproca che rinsaldi nel dolore e nella consapevolezza un legame degli affetti che sia consistente almeno tanto quanto il legame biologico. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;schema D&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;Concluderei ricordando un simpatico racconto di Sepulveda, "La gabbianella e il gatto", che ha sempre rappresentato per me la storia di una adozione riuscita. Anche il percorso di Lucia sembra giunto a buon fine, il suo disperato tentativo di appartenere poteva ritenersi almeno temporaneamente soddisfatto.&lt;br /&gt;Le storie delle adozioni riguardano persone lontane, estranee che si avvicinano,  si incontrano, si conoscono, cercano di capirsi e di comunicare, ma cambiare qualcosa del proprio piccolo mondo significa mediare i propri ricordi in nuove immagini per il futuro, le vecchie storie con quelle inedite che la vita ci riserva.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-1530128810035136980?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/1530128810035136980/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=1530128810035136980' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/1530128810035136980'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/1530128810035136980'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://mfs3.blogspot.com/2007/02/mediare-le-storie-tecniche-di.html' title='MEDIARE LE STORIE: TECNICHE DI INTERVENTO NEI CONFLITTI TRA GENITORI E FIGLI ADOTTIVI'/><author><name>Mediazione Familiare Sistemica</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13315392178583360010</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVHO41P2SI/AAAAAAAAAGM/3vdweLnsK3Y/s72-c/AIMSPe05Menafro032.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1498039788811548356.post-7086920948640176054</id><published>2007-02-03T18:17:00.000-08:00</published><updated>2008-12-11T07:36:08.237-08:00</updated><title type='text'>LA MEDIAZIONE FAMILIARE: LIMITI E RISORSE</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVFUo1P2RI/AAAAAAAAAGA/CHIBJ7tP8wU/s1600-h/AIMSPe05MattucciAldo013.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_CvEyYRjw0Y4/RcVFUo1P2RI/AAAAAAAAAGA/CHIBJ7tP8wU/s320/AIMSPe05MattucciAldo013.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027500779889482002" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;di &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Aldo Mattucci&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;psichiatra, psicoterapeuta, mediatore familiare direttore Istituto Veneto di Terapia Familiare componente direttivo A.I.M.S.&lt;/span&gt; &lt;a href="mailto:aldo.mattucci@tiscali.it"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;aldo.mattucci@tiscali.it&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel corso del mio intervento vorrei porre l’attenzione, in modo sintetico, su alcune questioni che attengono alla separazione coniugale, all’intervento di aiuto che può essere realizzato in tale contesto e infine alla formazione degli operatori che operano nel cosiddetto campo psicogiuridico.&lt;br /&gt;Un argomento centrale nella separazione coniugale è relativo alla questione del trattamento di quel dolore che tutti i membri di una famiglia, sempre e comunque, si trovano a vivere in occasione della rottura del legame coniugale.&lt;br /&gt;A volte tale sofferenza richiede un intervento psicoterapico, ma nella gran parte dei casi le persone non accedono a questa forme di aiuto; si rende pertanto necessario utilizzare  quelle situazioni di ascolto, che si creano durante la fase della separazione nell’incontro con i professionisti dello psicogiuridico, perché tale sofferenza possa essere espressa e possa quindi trovare una propria dignità di dimostrazione visibile. Difatti, in molte situazioni i genitori erroneamente, ma in perfetta buona fede, ritengono che per il bene dei figli è preferibile non mostrare i propri sentimenti, nascondere il proprio disagio per non farli soffrire, dando così agli stessi un doppio messaggio: il primo relativo alla fragilità degli adulti nell’affrontare il proprio e altrui dolore, il secondo invece relativo a ciò che può essere espresso o no; ovvero è come se ai figli arrivasse il messaggio che solo i sentimenti positivi possono essere esplicitati e di conseguenza il dolore va trattenuto e non esternato.&lt;br /&gt;A tal proposito, va anche superato un luogo comune per cui la separazione produce sempre effetti devastanti sulle famiglie e che a soffrire sono soprattutto i figli e coloro che vengono “scaricati”, lasciati.&lt;br /&gt;Esistono, difatti, diversi studi che dimostrano che la separazione rappresenta sì una ferita per le famiglie che l’affrontano, ma che di per sé non determina l’insorgenza di seri disagi psicologici più di quanto non accada nelle famiglie nelle quali le coppie coniugali, pur  rimanendo unite, non riesco ad affrontare e a risolvere le difficoltà di comunicazione e le questioni attinenti alla relazione di coppia e alla cura e crescita dei figli. Naturalmente non viene sottovalutata l’influenza che l’evento separazione ha sulla vita degli ex-coniugi e sui minori, ma vi è un certo accordo nel ritenere che se le ferite hanno il tempo e il modo di “cicatrizzare” adeguatamente nel corso degli anni, alla fine lasciano certamente un segno visibile, ma che non appare però deturpante. Come dire che se al dolore si dà spazio e se non viene meno il rispetto per tutti gli attori che solcano la scena, anche un evento critico quale è la separazione può rappresentare un’occasione di crescita e di evoluzione per ogni singolo individuo in essa coinvolto.&lt;br /&gt;Perché tale passaggio possa avvenire, deve essere offerta ad ognuno la possibilità di fare i conti con i sentimenti collegati sia alla fine del progetto coniugale e/o familiare, sia alla fine di un percorso di vita che è stato condiviso per un tempo comunque significativo, ed infine alla necessità di riprendere in mano una progettualità individuale che preservi però la genitorialità condivisa, il passaggio generazionale e i legami affettivi.&lt;br /&gt;Quando il dolore non può essere esplicitato, e quindi viene rimosso o negato, finisce, specie nel caso dei figli, per incistarsi. Il rischio, in questi casi, è che quel dolore possa trovare modo di essere manifestato solo dopo anni, in occasioni che in qualche modo lo richiamano; nel frattempo però il più delle volte questi figli si sono costruiti modalità evitanti le situazioni di disagio e di sofferenza. Questo forse è uno dei rischi maggiori a cui sono esposti i minori durante la separazione dei genitori e ne abbiamo conferma nelle occasioni di incontro terapeutico che viene richiesto, a distanza di tempo dall’evento separativo, da persone che necessitano di un aiuto per affrontare problematiche che nulla hanno apparentemente a che vedere con la separazione stessa.&lt;br /&gt;Certo, esistono situazioni nelle quali viene appresa, all’opposto, una modalità enfatizzata di esprimere la propria sofferenza, altrettanto dannosa in quanto finisce per dare lo stesso valore a disagi profondamente differenti tra loro e soprattutto perché non consente di dare soluzione positiva ai propri problemi.&lt;br /&gt;In entrambi i casi il punto di partenza è lo stesso, ovvero l’incapacità degli adulti ad accogliere ed affrontare i disagi dei minori, e soprattutto a fornire agli stessi occasioni per apprendere come far fronte alla sofferenza.&lt;br /&gt;A questo punto la domanda che dobbiamo porci è: quali esperienze facilitano e quali invece impediscono l’accesso al trattamento del dolore?&lt;br /&gt;Indubbiamente questo è un tema così complesso e articolato da non poter essere affrontato in modo esauriente nel corso di una tavola rotonda.&lt;br /&gt;Una prima considerazione, utile per comprendere i passaggi che tenterò di approfondire successivamente, non può che riguardare però la constatazione che tale capacità a fronteggiare le difficoltà, i disagi e le sofferenze che comunque un individuo incontra nell’arco della propria esistenza dipenda da come le persone stesse hanno differentemente strutturato la loro personale modalità di trattare e superare il dolore legato ai cambiamenti fisiologici della vita. Pertanto, le differenti modalità con cui gli individui hanno affrontato tali passaggi critici influenzeranno in modo significativo lo stile con il quale gli stessi soggetti risponderanno più o meno positivamente alle difficoltà e alle sofferenze legate ad eventi negativi quali un lutto, una separazione, un insuccesso professionale ed altri ancora. Pertanto, la separazione coniugale diventa l’occasione attraverso cui si evidenzia lo stile con il quale quella determinata famiglia ha appreso a trattare il dolore “fisiologico” e come, di conseguenza, è in grado di affrontare il disagio legato ad un evento critico quale è la rottura del patto coniugale e la fine dell’idea di famiglia unita.&lt;br /&gt;È superfluo sottolineare che la separazione, se affrontata adeguatamente, può rappresentare un’occasione importante per attivare quelle riflessioni e quelle elaborazioni utili ad innescare movimenti e cambiamenti significativi nella vita di una famiglia, in particolare nel saper trovare nuove strade per sostenere il dolore del cambiamento e per sostenersi nell’affrontarlo.&lt;br /&gt;Altro tema cruciale per comprendere cosa accade durante un percorso di separazione coniugale è il rapporto dei partner con le rispettive famiglie e quindi la costruzione della cosiddetta “membrana di coppia”.&lt;br /&gt;Difatti, la difficoltà a portare a termine il processo di individuazione e di separazione rispetto alla famiglia d’origine può rappresentare un doppio blocco verso la ricerca di soluzioni adeguate per la tutela del passaggio generazionale. In effetti, accade di osservare come alle inevitabili difficoltà che i partner coinvolti nella separazione devono affrontare, difficoltà di per sé elaborabili e pertanto superabili, si aggiunga la posizione di freno da parte delle famiglie d’origine: queste ultime, non avendo facilitato il percorso di crescita durante la fase di svincolo, e mancando di conseguenza un adeguato confine tra la famiglia nucleare e quella d’origine, rientrano in gioco pesantemente nella gestione della separazione coniugale dei figli e, soprattutto, nella cura dei nipoti.&lt;br /&gt;Coloro che hanno maturato esperienza clinica nel lavoro con le coppie nei vari setting (terapeutico, di mediazione, di counselling, giuridico) sanno come molto di frequente la crisi di coppia, e la successiva rottura coniugale, possa rappresentare un’occasione di rientro per uno o entrambi partner nella famiglia d’origine o, viceversa la possibilità, purtroppo di solito attraverso un agito più che come risultato di una elaborazione, per realizzare quel distacco fallito in occasione dell’uscita di casa attraverso il matrimonio o la convivenza. In ogni caso la separazione, rimettendo in gioco in modo significativo le famiglie d’origine, rappresenta un’occasione importante per ridefinire i rapporti di appartenenza e consente una verifica del livello di autonomia raggiunto in quella specifica fase della propria vita.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda il tema dei possibili interventi di aiuto nelle situazioni di separazione, occorre fare alcune precisazioni in base alla competenza specifica del professionista che pone in essere l’intervento stesso.&lt;br /&gt;Da un lato vi sono difatti coloro che possiedono competenze nel campo clinico della psicoterapia o nell’ambito non clinico del counselling e dall’altro coloro che, pur svolgendo una professione nell’ambito delle relazioni umane, non posseggono competenze specifiche di intervento nei campi sopra citati, ma sono si formati per acquisire competenza nel fornire sostegno alle persone in difficoltà.&lt;br /&gt;Nel primo caso parliamo di psicologi, assistenti sociali, medici, pedagogisti, educatori che hanno conseguito il diploma di psicoterapeuti, o di counselor, e che sono pertanto in grado di adattare le proprie competenze e conoscenze non solo in funzione dell’intervento richiesto, ma anche in base a ciò che si può realizzare nello specifico dell’incontro con quel cliente, sia esso individuo, coppia o famiglia.&lt;br /&gt;Nel secondo caso si tratta di operatori impegnati a vario titolo nel campo psicogiuridico  (in particolare avvocati, magistrati, medici, assistenti sociali, pedagogisti, educatori) che non avendo acquisto competenze nel campo dell’approccio psicoterapico, o del counselling, possono e devono acquisire altri strumenti di intervento che siano praticabili ed utili nei rispettivi ambiti professionali, in particolare nelle situazioni di separazione.&lt;br /&gt;Paradossalmente la formazione di questo secondo folto gruppo di operatori è forse più importante e decisiva se ci poniamo l’obiettivo di contribuire ad un cambiamento culturale ed operativo nel campo della separazione e divorzio.&lt;br /&gt;In effetti, negli ultimi anni si sta registrando il diffondersi di corsi di formazione alla mediazione familiare e ciò sta permettendo il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi:&lt;br /&gt;vl’acquisizione di strumenti che arricchiscono le opportunità dei professionisti dello psicogiuridico nell’affrontare le tematiche proprie delle loro professioni;&lt;br /&gt;vl’acquisizione di tecniche specifiche di aiuto alle coppie separate, a volte da anni bloccate in rovinosi conflitti;&lt;br /&gt;vl’acquisizione di una diversa lettura dei processi mentali che accompagnano la coppia dalla sua costruzione fino all’eventuale rottura.&lt;br /&gt;Quest’ultimo obiettivo appare ancor più significativo e determinante quando ci riferiamo a figure professionali che, pur avendo una posizione centrale nella gestione dell’evento separazione, in realtà non possiedono le competenze tecniche per leggere i meccanismi psicologici che accompagnano la separazione stessa.&lt;br /&gt;Tanto per fare un esempio, mi riferisco ad avvocati e medici di famiglia che nei loro studi raccolgono le richieste, i dubbi, la rabbia, la speranza, il dolore di chi vive in prima persona la rottura di coppia. Abitualmente queste figure professionali altro non posseggono che una sensibilità personale rispetto al problema, che a volte coincide con l’aver vissuto la stessa esperienza direttamente. In alcuni casi tale esperienza vissuta personalmente consente loro di mettere in campo un certo grado di sensibilità e di ascolto empatico, ma il più delle volte tutto ciò non è di certo sufficiente a dare una risposta adeguata a quesiti e questioni così complesse e soprattutto di così difficile trattazione.&lt;br /&gt;Il compito dei corsi di mediazione è pertanto, a mio parere, innanzitutto quello di arricchire il bagaglio di conoscenze psicologiche e relazionali, nonché legali, di quanti sono impegnati in prima persona nel campo psicogiuridico.&lt;br /&gt;Soprattutto acquista particolare significato, durante il percorso formativo, l’attenzione all’analisi dell’invio e della domanda per arrivare a definire il setting di intervento possibile nella specifica situazione che l’operatore si trova di fronte.&lt;br /&gt;Difatti, per dare forza alla mediazione familiare occorre saper riconoscere e definire il suo ambito di intervento, uscendo da una generica definizione per la quale qualsiasi conflitto e quindi qualsiasi coppia in conflitto sia mediabile. Saper riconoscere se una coppia è in grado di utilizzare costruttivamente un percorso di mediazione consente di individuare percorsi alternativi nel caso di situazioni nelle quali la storia e soprattutto il tipo di relazione coniugale rendono più praticabili interventi di counselling individuale al fine di tutelare il passaggio generazionale che la crisi di coppia mette a rischio.&lt;br /&gt;Nel corso di questi anni più volte l’aver ipotizzato la non mediabilità di molte delle coppie che accedono agli studi professionali ha sollevato critiche e dubbi, soprattutto in funzione di una difesa estrema della professione del mediatore familiare. Più di un collega ha ritenuto difatti che per modificare l’approccio alla separazione la strada più semplice fosse quella di aumentare in modo significativo il numero degli operatori formati alla mediazione familiare. Il recente puntuale lavoro di Vittorio Cigoli (“Contro l’enfasi della mediazione familiare”, in Terapia Familiare N° 72 luglio 2003, pagg. 5-26) ci pone di fronte ad un dubbio ineludibile: “l’enfasi nei confronti della mediazione familiare copre la debolezza e la scarsa efficacia clinica dell’intervento?” (pag. 5). Se continuiamo a sostenere che tutti i conflitti siano mediabili esponiamo lo strumento della mediazione familiare ad un sicuro fallimento, in quanto gli inevitabili risultati negativi del lavoro con la coppia dei genitori finiranno per indebolire la fiducia in questa opportunità di aiuto rendendola conseguentemente meno efficace. Coloro che attivamente operano in qualità di consulenti presso i tribunali hanno modo di incontrare molto spesso coppie che hanno già tentato un percorso di mediazione: in questi casi la possibilità di ottenere un buon risultato è proporzionale alla capacità della coppia e del consulente di elaborare l’insuccesso precedente e il conseguente senso di frustrazione e di impotenza che ne è derivato. Passaggi infruttuosi presso lo studio di un mediatore accentuano inoltre la confusione intorno agli obiettivi della mediazione stessa, ad oggi di per sé già significativa, che si registra soprattutto negli operatori del campo giuridico e che si estende poi anche al singolo cittadino. Spesso, difatti, accade che per mediazione familiare si intenda un intervento finalizzato al recupero della relazione coniugale.&lt;br /&gt;Il mediatore, come afferma Cigoli, deve porsi nella posizione di ricercare sì delle risorse presenti nel sistema, ma deve soprattutto fare una corretta diagnosi dei limiti presenti nella coppia separata o in via di separazione.&lt;br /&gt;Occorre essere capaci di individuare non solo le abilità di negoziazione tra i due partner, legata al riconoscersi in quanto persone con una propria identità, in modo da poterla sostenere e arricchire, ma sarà opportuno saper cogliere anche la necessità di ricorrere ad altri strumenti di intervento nel caso la coppia non mostrasse di possedere gli elementi basilari per operare una negoziazione.&lt;br /&gt;Citando nuovamente Cigoli vorrei sottolineare che per poter aiutare una coppia genitoriale a superare il conflitto coniugale bisogna aver prima riconosciuto “quale trauma del legame si sia verificato e quanto territorio esso abbia colpito” (op. cit. pag. 13).&lt;br /&gt;Ecco perché i corsi di formazione alla mediazione familiare non possono prescindere dalla conoscenza di quegli strumenti di indagine, come ad esempio l’utilizzo di un’intervista strutturata, che consentano di individuare risorse e limiti in ambito individuale, di coppia, delle famiglie d’origine, della rete amicale e, in modo più allargato, del gruppo di appartenenza.&lt;br /&gt;Infine, un accenno alla possibilità di rilanciare i legami affettivi dopo la separazione.&lt;br /&gt;Tale possibilità non si realizza in modo naturale; difatti, è direttamente in relazione all’esperienza acquisita durante la relazione coniugale relativamente alla rielaborazione dei momenti di crisi che inevitabilmente contraddistinguono la vita di qualsiasi coppia. Entrambi i partner devono, difatti, avere sviluppato la capacità a riprendere in mano, durante il matrimonio o la convivenza, la “fine del loro rapporto” più volte nel corso degli anni e non soltanto al momento della rottura. Tale attitudine alla costante rielaborazione fa sì che possano accadere nuovi eventi significativi nella vita di entrambi dopo la separazione, come ad esempio:&lt;br /&gt;vla ricerca di un nuovo partner, ma anche l’accettazione di un nuovo compagno per l’altro;&lt;br /&gt;vla creazione di un giusto spazio psicologico e fisico per la nascita di un figlio nella nuova relazione e la possibilità che ciò accada anche all’altro;&lt;br /&gt;vla rottura del legame nato prima o durante o appena dopo la rottura coniugale;&lt;br /&gt;vil cambio di residenza proprio o dell’altro.&lt;br /&gt;Perché tali passaggi possano accadere si richiede che venga attribuito valore a sé e all’altro e che venga riconosciuto e accettato il contesto ovvero la situazione di separazione (Cigoli, idem).&lt;br /&gt;Al contrario, nella gran parte dei casi vi è la percezione di poter disporre totalmente dell’altro, piegandolo a sé e ai propri bisogni ed è proprio tale modalità di porsi che rende impraticabile la mediazione.&lt;br /&gt;L’impossibilità di accedere alla mediazione familiare non è comunque per sempre, nel senso che possono verificarsi nel tempo movimenti all’interno dei singoli o della coppia stessa che consentono l’accesso ad un lavoro sul conflitto genitoriale nel rispetto dei bisogni dei singoli.&lt;br /&gt;Spesso il lavoro che un professionista dello psicogiuridico può svolgere proficuamente con uno dei partner o con entrambi è proprio quello di consentire percorsi alternativi di elaborazione per accedere poi alla mediazione familiare in un clima di rispetto reciproco e soprattutto con la volontà di donare ai propri figli una genitorialità condivisa.&lt;br /&gt;Basti pensare, ad esempio, all’influenza che un legale o un consulente hanno durante la fase di separazione nel favorire o, viceversa, impedire l’attivazione di un percorso che consenta il raggiungimento di tali obiettivi per comprendere quanto decisiva sia la formazione di questi professionisti per arrivare ad un lento, ma progressivo cambiamento delle modalità di affrontare le tematiche della separazione e del divorzio.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1498039788811548356-7086920948640176054?l=mfs3.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://mfs3.blogspot.com/feeds/7086920948640176054/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1498039788811548356&amp;postID=7086920948640176054' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/default/7086920948640176054'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1498039788811548356/posts/def
